TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 3495/2023, promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Parte_1
Corriere e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa e dei CP_2
funzionari (C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, C.F._2 Controparte_5
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastico dal 2018/2019 al 2022/2023. Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui per gli aa.ss. 2021/2022 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, in subordine al risarcimento del danno. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituivano congiuntamente in giudizio il , l' Controparte_6 [...]
e l' , Controparte_7 Controparte_8 contestando in fatto e in diritto il ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente.
All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06 ed al 31/08.
Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 ovvero sino al 31/08 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio.
Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa
“funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative.
Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finchè il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza […] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno.
Nel caso in esame, parte ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato, e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico.
Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”.
Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 2.000,00.
Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente, per CP_1 il tramite della Carta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 4/06/2025
La giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 3495/2023, promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Parte_1
Corriere e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa e dei CP_2
funzionari (C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, C.F._2 Controparte_5
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastico dal 2018/2019 al 2022/2023. Deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui per gli aa.ss. 2021/2022 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, in subordine al risarcimento del danno. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituivano congiuntamente in giudizio il , l' Controparte_6 [...]
e l' , Controparte_7 Controparte_8 contestando in fatto e in diritto il ricorso, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente.
All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06 ed al 31/08.
Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 ovvero sino al 31/08 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio.
Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa
“funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative.
Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finchè il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza […] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno.
Nel caso in esame, parte ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato, e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico.
Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”.
Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 2.000,00.
Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente, per CP_1 il tramite della Carta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 4/06/2025
La giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico