CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 821/2021, riservata in decisione all'udienza DE
19.2.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), deceduta in Nocera Inferiore (SA) il 15.5.2020,
[...] C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Gaetano De
Stefano (c.f. , presso il cui studio, sito in Castellamare di Stabia C.F._3
(NA), alla Via G. Marconi n. 87, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(c.f. ), rappresentate e difese, giusta procura allegata alla comparsa C.F._7 di costituzione, dall'avv. Cesare Drago (c.f. ), presso il cui studio, C.F._8 sito in RR NU (NA) alla Via Gino Alfani n. 60, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
RGn°821/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), nella qualità di erede di , Controparte_5 C.F._9 Persona_2 deceduta in RR DE CO (NA) il 29.4.2009, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Nicola Sammartino (c.f. ) C.F._10
e dall'avv. Francesco Iezza (c.f. , presso il cui studio sito in C.F._11
Castellamare di Stabia (NA), al Viale Europa n.127, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(c.f. ) residente in RR NU (NA) Controparte_6 C.F._12 alla via Carminiello n. 9; (cf: ) quale erede di Controparte_7 C.F._13
residente in [...]; Persona_3 [...]
(cf: ), quale erede di residente CP_8 C.F._14 Persona_3 in Trecase (NA) alla via III Traversa Manzoni n. 8; (cf: Controparte_9
) quale erede di residente in [...]C.F._15 Persona_3
(NA) alla via Pagliarone n. 36; (cf: ), quale Controparte_10 C.F._16
erede di residente in [...]; Persona_3
(cf: , quale erede di residente in CP_11 C.F._17 Persona_3
RR DE CO alla via Pagliarone n. 36; (cf: , Controparte_12 C.F._18
nella qualità di erede di , residente in [...]
102; (cf: ), nella qualità di erede di CP_13 C.F._19 Per_1
residente in Scafati (SA), alla via Domenico Catalano Traversa Giuseppe Piano 7;
[...]
(CF ) nella qualità di erede di , CP_14 C.F._20 Persona_1 residente in Scafati (SA), alla via Domenico Catalano Traversa Giuseppe Piano 7
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/29.4.2013 e Controparte_5 convenivano, innanzi al Tribunale di RR NU, i germani Persona_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_1 CP_4 Controparte_6 CP_3 Per_3 onde sentir accertare la lesione DEla loro rispettiva quota di riserva sulla
[...]
successione DEla propria madre deceduta in data 29.4.2009 e Persona_2 conseguentemente sentir condannare i convenuti a reintegrare detta rispettiva quota mediante riduzione DEle donazioni lesive disposte dalla de cuius; all'esito procedere allo
RGn°821/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda scioglimento DEla comunione ricostituitasi sui beni riappresi all'asse ereditario e sui relativi frutti.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio , Controparte_2
e le quali contestavano la fondatezza DEla domanda Controparte_1 CP_4 attorea e ne chiedevano il rigetto.
e restavano contumaci. Controparte_6 CP_3 Persona_3
1.3 Espletata CTU, all'esito, il Tribunale di RR NU, con sentenza n.1168/2020, ha rigettato la domanda di riduzione e ha dichiarato inammissibili le domande di divisione e di rendiconto, con condanna DEle attrici al pagamento DEle spese di lite in favore DEle controparti costituite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le istanti non avessero dimostrato la proprietà dei beni in capo alla de cuius, essendo a tal fine inidoneo il solo atto di donazione DE
25.10.2007 e stante l'inutilizzabilità DEla certificazione ipocatastale DE notaio Persona_4
DE 18.4.2013, non indicata tra i documenti allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c.,
[...]
co.6 n. 2; inoltre, ha ritenuto che la domanda di riduzione fosse oltremodo generica sotto il profilo DEla mancata indicazione DE valore DEla massa ereditaria e DE valore DEla quota di legittima asseritamente lesa.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 22.7.2020, con atto di citazione notificato in data 20.2.2021 , in qualità di erede di ha proposto Parte_1 Persona_1
appello, affidato a tre motivi di gravame.
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo DEla sentenza in forza DE quale il
Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione di divisione;
sul punto, sostiene di aver proposto unicamente un'azione di riduzione e che l'appartenenza alla de cuius dei beni indicati come facenti parte DEl'asse è idoneamente comprovata dall'atto di donazione DE
25.10.2007, dal quale si ricava la storia DEla provenienza degli immobili agli originari danti causa; censura, altresì, la dichiarata inutilizzabilità DEla relazione DE notaio Persona_4
DE 18.4.2013, dal momento che la data DE relativo deposito risulta attestata dal
[...] timbro di cancelleria apposto in calce all'indice DEla produzione di parte, tant'è che di tale documento si faceva esplicitamente menzione in comparsa conclusionale, senza che le controparti avessero sollevato alcuna eccezione sulla ritualità DE relativo ingresso nel procedimento.
RGn°821/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assolutamente generica la domanda di riduzione, stante la mancata indicazione DE valore DEla massa e DEla quota di legittima lesa;
sul punto, sostiene che nell'atto di citazione siano stati indicati gli elementi necessari a ricavare la denunziata lesione DEla quota di riserva, nel rispetto DEl'onere allegatorio gravante sull'attore in riduzione;
soggiunge che, ove il giudice a quo avesse rilevato una nullità per assoluta indeterminatezza DEla originaria domanda, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ai sensi DEl'art. 164
c.p.c. e non rigettare nel merito la pretesa azionata.
1.7 Con il terzo motivo chiede una riforma DE capo di sentenza Parte_1 relativo alle spese processuali, invocandone la compensazione.
1.8 Con comparsa depositata in data 22.6.2021 si sono costituiti in giudizio
, e eccependo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
preliminarmente l'inammissibilità per tardività e, in subordine, l'infondatezza nel merito DE gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 Con comparsa depositata in data 22.6.2021 si è costituita in giudizio , Controparte_5 spiegando appello incidentale adesivo all'appello principale nonché appello incidentale autonomo, sollecitando la riforma DEla statuizione gravata con l'accoglimento DEla domanda di riduzione proposta dall'esponente in primo grado.
1.10 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, Controparte_6 CP_7
, , e le
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_11 Controparte_10 ultime cinque nella qualità di eredi di , nonché Persona_3 CP_13 [...]
e , quali eredi di . CP_12 CP_14 Persona_1
1.11 All'udienza DE 19.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_6 Controparte_7
, , e , le ultime cinque Controparte_8 Controparte_9 CP_11 Controparte_10 nella qualità di eredi di , nonché di e Persona_3 CP_13 Controparte_12
, quali eredi di CP_14 Persona_1
RGn°821/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 L'appello principale è inammissibile, perché proposto con citazione notificata in data
20.2.2021, oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione DEla sentenza eseguita il
17.12.2020.
E' documentalmente provato che la sentenza impugnata è stata notificata in data
17.12.2020, a cura DEle odierne appellate costituite, alle attrici di primo grado CP_5
e presso i loro procuratori costituiti avv.ti Antonella DE Gaudio e
[...] Persona_1
Francesca Banchetti.
Siffatta notificazione, contrariamente a quanto sostenuto da , è valsa a Parte_1 far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., a ciò non ostando la circostanza che costituita in primo grado con il ministero degli avvocati Persona_1 Persona_5
fosse deceduta in data 15.5.2020, nelle more DEla scadenza dei termini assegnati
[...] per lo scambio degli scritti conclusionali ai sensi DEl'art. 190 c.p.c.
Secondo l'ormai consolidato dictum della Suprema Corte, in caso di morte o perdita di capacità DEla parte costituita a mezzo di procuratore,
l'omessa dichiarazione o notificazione DE relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola DEl'ultrattività DE mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica DEla parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva DE rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione DEl'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi DEla parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi DE processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n.
15295/2014, i cui principi sono stati ribaditi, più di recente, da Cass. 1633/2020 e
Cass.15674/2023).
RGn°821/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che, per quanto specificamente in tale sede ci occupa, la notificazione DEla sentenza fatta al procuratore ex art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti DEla parte deceduta (in tal senso, Cass. S.U. cit.).
In particolare, con la pronuncia summenzionata le Sezioni Unite, ripercorrendo i diversi effetti DE verificarsi degli eventi DEl'art. 299 c.p.c., distinguono tra fase attiva e fase di quiescenza DE rapporto processuale. In relazione all'ipotesi prevista dall'art. 300 comma 5
c.p.c. di verificazione di uno degli eventi DEl'art. 299 cit. “dopo la chiusura DEla discussione”, è stato chiarito che poiché, a seguito DEla novella di riforma DE codice di rito DE 1990, l'udienza di discussione dinanzi al collegio è divenuta vicenda processuale residuale, il termine di cui all'art. 300 c.p.c., comma 5, coincide con la scadenza DE termine di cui all'art 190 per il deposito DEle memorie di replica. Ove, perciò, la morte DEla parte costituita intervenga entro tale termine, l'evento ha efficacia interruttiva, a condizione che il procuratore di detta parte lo dichiari in udienza o lo notifichi alla controparte, operando altrimenti la stabilizzazione DEla posizione giuridica DEla parte rappresentata in forza DEla regola di ultrattività DE mandato.
Ora, nella specie, è deceduta in data 15.5.2020 e tale evento non è stato Persona_1 dichiarato dai procuratori che la rappresentavano in primo grado né nella comparsa conclusionale depositata il 25.5.2020 né nella memoria di replica DE 15.6.2020, il cui termine, come sopra evidenziato, segna il momento ultimo di rilevanza DEl'evento a fini interruttivi, salva l'ipotesi di riapertura DEl'istruzione, entrando, poi, il rapporto processuale in una fase di quiescenza.
Nemmeno risulta che l'evento DEla morte di sia stato successivamente Persona_1 notificato dai suoi procuratori al legale di controparte, circostanza che, secondo l'arresto nomofilattico DEla Suprema Corte, avrebbe provocato l'emersione DEl'evento medesimo anche agli effetti DEla necessità di notificare la sentenza ai soggetti subentrati nella posizione DEla originaria parte costituita, onde provocare la decorrenza DE termine breve di impugnazione,
Nel caso in esame ricorrevano, pertanto, i presupposti affinché, giusta la regola DEla ultrattività DE mandato, la sentenza fosse notificata, su impulso DEle parti vittoriose, a quelle risultate soccombenti (id est e presso i loro Persona_1 Controparte_5
RGn°821/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procuratori ex art. 170 c.p.c., segnando la data di siffatta notificazione il dies a quo di decorrenza DE termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c
Nel quadro così DEineato è DE tutto inconferente il richiamo DEl'appellante alla previsione normativa DEl'art. 328 comma 1 c.p.c., che regola l'ipotesi affatto diversa da quella in esame, in cui l'evento sopravvenga durante la decorrenza DE termine breve per impugnare, stabilendo che, in tal caso, detto termine è interrotto e riprende nuovamente a decorrere dal giorno in cui la notificazione DEla sentenza sia rinnovata, specificando che la rinnovazione
"può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio DE defunto" (art. 328, comma 2).
In conclusione, l'appello principale è tardivo, poiché interposto da , Parte_1
nella qualità di erede di in forza di citazione notificata a mezzo pec in data Persona_1
20.2.2021, allorquando era spirato il termine di 30 giorni dalla notificazione DEla sentenza eseguita il 17.12.2020 ex art. 170 c.p.c. ai procuratori costituiti per la medesima Per_1
(e per la sua consorte in lite .
[...] Controparte_5
2.2 Alla declaratoria di inammissibilità DEl'appello principale consegue la perdita di efficacia DEl'appello incidentale tardivo interposto da Controparte_5
Come è noto, il sistema DEle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico DEl'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.; un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c., non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), e la cui ratio è la salvaguardia DEla parità processuale DEle parti e DE diritto di difesa DEl'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale.
Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria DEla comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l'appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327
c.p.c.. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme DEl'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.. L'appello incidentale
RGn°821/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda va, dunque, qualificato tardivo se proposto dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., a nulla rilevando che l'appellante incidentale si sia costituito nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. (Cass. 7519/2014).
Nella specie, si è costituita con comparsa depositata in data 22.6.2021, Controparte_5 oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione DEla sentenza eseguita anche suoi confronti ex art. 170 c.p.c. presso i suoi procuratori di primo grado in data 17.12.2020. Ai sensi DEl'art. 334 secondo comma c.p.c. siffatta impugnazione è divenuta inefficace in conseguenza DEla inammissibilità DEl'appello principale.
3. Le spese DE presente grado seguono la soccombenza DEl'appellante principale e DEl'appellante incidentale- la quale ha, comunque, aderito alle conclusioni DE primo- nei rapporti con gli appellati costituiti, essendo la questione processuale stata risolta dalle
Sezioni Unite sin dal lontano 2014, senza che siano sopravvenuti nuovi contrasti nelle
Sezioni Semplici
I compensi professionali si liquidano in applicazione DE D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore DE predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza DEla pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione DEle cause di valore tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00, come irretrattabilmente statuito in primo grado, applicando i parametri minimi tenuto conto DEla natura di mero diritto DEla questione decisiva DEl'impugnazione.
Nulla per spese in favore degli appellati contumaci vittoriosi.
4. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello principale, deve darsi atto DEla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 30 maggio 2002, n.
115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, DEla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico DEl'appellante principale.
RGn°821/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Analoga pronuncia non va resa nei confronti DEl'appellante incidentale, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità DEl'impugnazione (Cass. 25 luglio 2017, n. 18348).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza DE Tribunale di
RR NU n.1168/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , e le ultime cinque nella
[...] Controparte_9 CP_11 Controparte_10 qualità di eredi di , nonché di e Persona_3 CP_13 Controparte_12
, quali eredi di CP_14 Persona_1
2) dichiara inammissibile l'appello principale e inefficace l'appello incidentale tardivo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna , quale erede di e Parte_1 Persona_1 Controparte_5
in solido tra loro, alla refusione, in favore di , , Controparte_1 Controparte_2
e in solido tra loro, DEle spese DE presente grado di CP_3 CP_4 giudizio, che liquida in € 9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso DEle spese generali nella misura DE 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) nulla per spese in favore degli appellati contumaci vittoriosi;
5) dà atto DE ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico DEl'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio DE 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°821/2021-sentenza
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 821/2021, riservata in decisione all'udienza DE
19.2.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), deceduta in Nocera Inferiore (SA) il 15.5.2020,
[...] C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Gaetano De
Stefano (c.f. , presso il cui studio, sito in Castellamare di Stabia C.F._3
(NA), alla Via G. Marconi n. 87, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(c.f. ), rappresentate e difese, giusta procura allegata alla comparsa C.F._7 di costituzione, dall'avv. Cesare Drago (c.f. ), presso il cui studio, C.F._8 sito in RR NU (NA) alla Via Gino Alfani n. 60, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
RGn°821/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), nella qualità di erede di , Controparte_5 C.F._9 Persona_2 deceduta in RR DE CO (NA) il 29.4.2009, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Nicola Sammartino (c.f. ) C.F._10
e dall'avv. Francesco Iezza (c.f. , presso il cui studio sito in C.F._11
Castellamare di Stabia (NA), al Viale Europa n.127, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(c.f. ) residente in RR NU (NA) Controparte_6 C.F._12 alla via Carminiello n. 9; (cf: ) quale erede di Controparte_7 C.F._13
residente in [...]; Persona_3 [...]
(cf: ), quale erede di residente CP_8 C.F._14 Persona_3 in Trecase (NA) alla via III Traversa Manzoni n. 8; (cf: Controparte_9
) quale erede di residente in [...]C.F._15 Persona_3
(NA) alla via Pagliarone n. 36; (cf: ), quale Controparte_10 C.F._16
erede di residente in [...]; Persona_3
(cf: , quale erede di residente in CP_11 C.F._17 Persona_3
RR DE CO alla via Pagliarone n. 36; (cf: , Controparte_12 C.F._18
nella qualità di erede di , residente in [...]
102; (cf: ), nella qualità di erede di CP_13 C.F._19 Per_1
residente in Scafati (SA), alla via Domenico Catalano Traversa Giuseppe Piano 7;
[...]
(CF ) nella qualità di erede di , CP_14 C.F._20 Persona_1 residente in Scafati (SA), alla via Domenico Catalano Traversa Giuseppe Piano 7
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/29.4.2013 e Controparte_5 convenivano, innanzi al Tribunale di RR NU, i germani Persona_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_1 CP_4 Controparte_6 CP_3 Per_3 onde sentir accertare la lesione DEla loro rispettiva quota di riserva sulla
[...]
successione DEla propria madre deceduta in data 29.4.2009 e Persona_2 conseguentemente sentir condannare i convenuti a reintegrare detta rispettiva quota mediante riduzione DEle donazioni lesive disposte dalla de cuius; all'esito procedere allo
RGn°821/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda scioglimento DEla comunione ricostituitasi sui beni riappresi all'asse ereditario e sui relativi frutti.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio , Controparte_2
e le quali contestavano la fondatezza DEla domanda Controparte_1 CP_4 attorea e ne chiedevano il rigetto.
e restavano contumaci. Controparte_6 CP_3 Persona_3
1.3 Espletata CTU, all'esito, il Tribunale di RR NU, con sentenza n.1168/2020, ha rigettato la domanda di riduzione e ha dichiarato inammissibili le domande di divisione e di rendiconto, con condanna DEle attrici al pagamento DEle spese di lite in favore DEle controparti costituite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le istanti non avessero dimostrato la proprietà dei beni in capo alla de cuius, essendo a tal fine inidoneo il solo atto di donazione DE
25.10.2007 e stante l'inutilizzabilità DEla certificazione ipocatastale DE notaio Persona_4
DE 18.4.2013, non indicata tra i documenti allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c.,
[...]
co.6 n. 2; inoltre, ha ritenuto che la domanda di riduzione fosse oltremodo generica sotto il profilo DEla mancata indicazione DE valore DEla massa ereditaria e DE valore DEla quota di legittima asseritamente lesa.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 22.7.2020, con atto di citazione notificato in data 20.2.2021 , in qualità di erede di ha proposto Parte_1 Persona_1
appello, affidato a tre motivi di gravame.
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo DEla sentenza in forza DE quale il
Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione di divisione;
sul punto, sostiene di aver proposto unicamente un'azione di riduzione e che l'appartenenza alla de cuius dei beni indicati come facenti parte DEl'asse è idoneamente comprovata dall'atto di donazione DE
25.10.2007, dal quale si ricava la storia DEla provenienza degli immobili agli originari danti causa; censura, altresì, la dichiarata inutilizzabilità DEla relazione DE notaio Persona_4
DE 18.4.2013, dal momento che la data DE relativo deposito risulta attestata dal
[...] timbro di cancelleria apposto in calce all'indice DEla produzione di parte, tant'è che di tale documento si faceva esplicitamente menzione in comparsa conclusionale, senza che le controparti avessero sollevato alcuna eccezione sulla ritualità DE relativo ingresso nel procedimento.
RGn°821/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assolutamente generica la domanda di riduzione, stante la mancata indicazione DE valore DEla massa e DEla quota di legittima lesa;
sul punto, sostiene che nell'atto di citazione siano stati indicati gli elementi necessari a ricavare la denunziata lesione DEla quota di riserva, nel rispetto DEl'onere allegatorio gravante sull'attore in riduzione;
soggiunge che, ove il giudice a quo avesse rilevato una nullità per assoluta indeterminatezza DEla originaria domanda, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ai sensi DEl'art. 164
c.p.c. e non rigettare nel merito la pretesa azionata.
1.7 Con il terzo motivo chiede una riforma DE capo di sentenza Parte_1 relativo alle spese processuali, invocandone la compensazione.
1.8 Con comparsa depositata in data 22.6.2021 si sono costituiti in giudizio
, e eccependo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
preliminarmente l'inammissibilità per tardività e, in subordine, l'infondatezza nel merito DE gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 Con comparsa depositata in data 22.6.2021 si è costituita in giudizio , Controparte_5 spiegando appello incidentale adesivo all'appello principale nonché appello incidentale autonomo, sollecitando la riforma DEla statuizione gravata con l'accoglimento DEla domanda di riduzione proposta dall'esponente in primo grado.
1.10 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, Controparte_6 CP_7
, , e le
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_11 Controparte_10 ultime cinque nella qualità di eredi di , nonché Persona_3 CP_13 [...]
e , quali eredi di . CP_12 CP_14 Persona_1
1.11 All'udienza DE 19.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_6 Controparte_7
, , e , le ultime cinque Controparte_8 Controparte_9 CP_11 Controparte_10 nella qualità di eredi di , nonché di e Persona_3 CP_13 Controparte_12
, quali eredi di CP_14 Persona_1
RGn°821/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 L'appello principale è inammissibile, perché proposto con citazione notificata in data
20.2.2021, oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione DEla sentenza eseguita il
17.12.2020.
E' documentalmente provato che la sentenza impugnata è stata notificata in data
17.12.2020, a cura DEle odierne appellate costituite, alle attrici di primo grado CP_5
e presso i loro procuratori costituiti avv.ti Antonella DE Gaudio e
[...] Persona_1
Francesca Banchetti.
Siffatta notificazione, contrariamente a quanto sostenuto da , è valsa a Parte_1 far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., a ciò non ostando la circostanza che costituita in primo grado con il ministero degli avvocati Persona_1 Persona_5
fosse deceduta in data 15.5.2020, nelle more DEla scadenza dei termini assegnati
[...] per lo scambio degli scritti conclusionali ai sensi DEl'art. 190 c.p.c.
Secondo l'ormai consolidato dictum della Suprema Corte, in caso di morte o perdita di capacità DEla parte costituita a mezzo di procuratore,
l'omessa dichiarazione o notificazione DE relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola DEl'ultrattività DE mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica DEla parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva DE rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione DEl'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi DEla parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi DE processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n.
15295/2014, i cui principi sono stati ribaditi, più di recente, da Cass. 1633/2020 e
Cass.15674/2023).
RGn°821/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che, per quanto specificamente in tale sede ci occupa, la notificazione DEla sentenza fatta al procuratore ex art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti DEla parte deceduta (in tal senso, Cass. S.U. cit.).
In particolare, con la pronuncia summenzionata le Sezioni Unite, ripercorrendo i diversi effetti DE verificarsi degli eventi DEl'art. 299 c.p.c., distinguono tra fase attiva e fase di quiescenza DE rapporto processuale. In relazione all'ipotesi prevista dall'art. 300 comma 5
c.p.c. di verificazione di uno degli eventi DEl'art. 299 cit. “dopo la chiusura DEla discussione”, è stato chiarito che poiché, a seguito DEla novella di riforma DE codice di rito DE 1990, l'udienza di discussione dinanzi al collegio è divenuta vicenda processuale residuale, il termine di cui all'art. 300 c.p.c., comma 5, coincide con la scadenza DE termine di cui all'art 190 per il deposito DEle memorie di replica. Ove, perciò, la morte DEla parte costituita intervenga entro tale termine, l'evento ha efficacia interruttiva, a condizione che il procuratore di detta parte lo dichiari in udienza o lo notifichi alla controparte, operando altrimenti la stabilizzazione DEla posizione giuridica DEla parte rappresentata in forza DEla regola di ultrattività DE mandato.
Ora, nella specie, è deceduta in data 15.5.2020 e tale evento non è stato Persona_1 dichiarato dai procuratori che la rappresentavano in primo grado né nella comparsa conclusionale depositata il 25.5.2020 né nella memoria di replica DE 15.6.2020, il cui termine, come sopra evidenziato, segna il momento ultimo di rilevanza DEl'evento a fini interruttivi, salva l'ipotesi di riapertura DEl'istruzione, entrando, poi, il rapporto processuale in una fase di quiescenza.
Nemmeno risulta che l'evento DEla morte di sia stato successivamente Persona_1 notificato dai suoi procuratori al legale di controparte, circostanza che, secondo l'arresto nomofilattico DEla Suprema Corte, avrebbe provocato l'emersione DEl'evento medesimo anche agli effetti DEla necessità di notificare la sentenza ai soggetti subentrati nella posizione DEla originaria parte costituita, onde provocare la decorrenza DE termine breve di impugnazione,
Nel caso in esame ricorrevano, pertanto, i presupposti affinché, giusta la regola DEla ultrattività DE mandato, la sentenza fosse notificata, su impulso DEle parti vittoriose, a quelle risultate soccombenti (id est e presso i loro Persona_1 Controparte_5
RGn°821/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procuratori ex art. 170 c.p.c., segnando la data di siffatta notificazione il dies a quo di decorrenza DE termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c
Nel quadro così DEineato è DE tutto inconferente il richiamo DEl'appellante alla previsione normativa DEl'art. 328 comma 1 c.p.c., che regola l'ipotesi affatto diversa da quella in esame, in cui l'evento sopravvenga durante la decorrenza DE termine breve per impugnare, stabilendo che, in tal caso, detto termine è interrotto e riprende nuovamente a decorrere dal giorno in cui la notificazione DEla sentenza sia rinnovata, specificando che la rinnovazione
"può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio DE defunto" (art. 328, comma 2).
In conclusione, l'appello principale è tardivo, poiché interposto da , Parte_1
nella qualità di erede di in forza di citazione notificata a mezzo pec in data Persona_1
20.2.2021, allorquando era spirato il termine di 30 giorni dalla notificazione DEla sentenza eseguita il 17.12.2020 ex art. 170 c.p.c. ai procuratori costituiti per la medesima Per_1
(e per la sua consorte in lite .
[...] Controparte_5
2.2 Alla declaratoria di inammissibilità DEl'appello principale consegue la perdita di efficacia DEl'appello incidentale tardivo interposto da Controparte_5
Come è noto, il sistema DEle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico DEl'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.; un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c., non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), e la cui ratio è la salvaguardia DEla parità processuale DEle parti e DE diritto di difesa DEl'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale.
Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria DEla comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l'appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327
c.p.c.. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme DEl'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.. L'appello incidentale
RGn°821/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda va, dunque, qualificato tardivo se proposto dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., a nulla rilevando che l'appellante incidentale si sia costituito nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. (Cass. 7519/2014).
Nella specie, si è costituita con comparsa depositata in data 22.6.2021, Controparte_5 oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione DEla sentenza eseguita anche suoi confronti ex art. 170 c.p.c. presso i suoi procuratori di primo grado in data 17.12.2020. Ai sensi DEl'art. 334 secondo comma c.p.c. siffatta impugnazione è divenuta inefficace in conseguenza DEla inammissibilità DEl'appello principale.
3. Le spese DE presente grado seguono la soccombenza DEl'appellante principale e DEl'appellante incidentale- la quale ha, comunque, aderito alle conclusioni DE primo- nei rapporti con gli appellati costituiti, essendo la questione processuale stata risolta dalle
Sezioni Unite sin dal lontano 2014, senza che siano sopravvenuti nuovi contrasti nelle
Sezioni Semplici
I compensi professionali si liquidano in applicazione DE D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore DE predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza DEla pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione DEle cause di valore tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00, come irretrattabilmente statuito in primo grado, applicando i parametri minimi tenuto conto DEla natura di mero diritto DEla questione decisiva DEl'impugnazione.
Nulla per spese in favore degli appellati contumaci vittoriosi.
4. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello principale, deve darsi atto DEla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 30 maggio 2002, n.
115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, DEla legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico DEl'appellante principale.
RGn°821/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Analoga pronuncia non va resa nei confronti DEl'appellante incidentale, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità DEl'impugnazione (Cass. 25 luglio 2017, n. 18348).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza DE Tribunale di
RR NU n.1168/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , e le ultime cinque nella
[...] Controparte_9 CP_11 Controparte_10 qualità di eredi di , nonché di e Persona_3 CP_13 Controparte_12
, quali eredi di CP_14 Persona_1
2) dichiara inammissibile l'appello principale e inefficace l'appello incidentale tardivo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna , quale erede di e Parte_1 Persona_1 Controparte_5
in solido tra loro, alla refusione, in favore di , , Controparte_1 Controparte_2
e in solido tra loro, DEle spese DE presente grado di CP_3 CP_4 giudizio, che liquida in € 9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso DEle spese generali nella misura DE 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) nulla per spese in favore degli appellati contumaci vittoriosi;
5) dà atto DE ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico DEl'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio DE 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°821/2021-sentenza
- 9 -