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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PO RI BR, Presidente
AL PE, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2336/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina - Corso Umberto 98039 Taormina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO D n. 12 DI SOGGIORNO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4976/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Catania, propone impugnazione avverso il avverso il provvedimento di discarico parziale del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2024, con il quale il Comune di Taormina, relativamente all'imposta di soggiorno anno 2019, preso atto del tardivo versamento delle somme dovute per i mesi di aprile, giugno, luglio agosto e settembre, ha annullato la somma dovuta a titolo di imposta e dichiarato come dovute le sanzioni e gli interessi per la complessiva somma di € 5.855,00.
Con il proposto ricorso assume l'illegittimità della residua pretesa per maturazione della prescrizione;
la nullità della sanzione amministrativa per tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, in quanto al momento dell'emissione dell'avviso non sussisteva alcuna norma che legittimasse l'azione accertativa per periodi antecedenti all'entrata in vigore del Dl 34/2020 e che, in ogni caso, l'ente comunale pur avendo confermato il regolare versamento dell'imposta di soggiorno secondo i criteri di cui alla predetta normativa, aveva, contestualmente, applicato la sanzione nella misura del 30% dell'importo presumibilmente versato tardivamente;
l' Illegittimità della sanzione amministrativa per tardivo versamento dell'imposta di soggiorno per violazione del principio di proporzionalità art. 7 del D.lgs. n. 472/1997.
Chiede, in accoglimento del ricorso, dichiarare non dovuta la somma di € 5.855,00.
Si costituisce il comune di Taormina e, assunta l'infondatezza dei motivi di ricorso, ne invoca il rigetto.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. non si presta a essere accolto e, pertanto, va rigettato.
Ritiene il collegio di non doversi discostare dalle decisioni adottate da queta Corte Tributaria con riferimento a controversie, perfettamente sovrapponibili a quella in esame, che hanno confermato la legittimità della pretesa del Comune di Taormina ad attenere le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi afferenti all'imposta di soggiorno per gli anni antecedenti al 2020.
Il collegio richiama e fa interamente proprio il percorso argomentativo tracciato da questa Corte, Sezione
1, con la sentenza n. 3551 depositata il 22 novembre 2023, che si apprezza per la corretta interpretazione della normava di riferimento. Con la citata decisione si è affermato: < con cui l'Ente Territoriale ha rilevato l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2018.
In proposito parte ricorrente deduce che il tributo in questione , disciplinato dal D.lgs. 14.03.2011 n. 23 a cui
è stato aggiunto un comma , art. 1 ter , dal D.L. n.34 /2020 , decreto rilancio . Con detta norma il gestore della struttura ricettiva è divenuto responsabile d'imposta del tributo in questione e l'omesso versamento delle somme Banca_1 un illecito amministrativo con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 471.Pertanto la norma contenuta nel decreto rilancio ha depenalizzato l'ipotesi di omesso versamento, in illecito amministrativo che , in base al principio di legalità espresso dalla normativa sulla depenalizzazione , art. 1 legge n. 689/1981 , si applica ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Quindi in base a tale interpretazione, la parte ricorrente non sarebbe tenuta al pagamento della sanzione amministrativa non potendosi configurare un illecito amministrativo per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della norma in questione introdotta dal decreto rilancio. Invero tale interpretazione non è sostenibile alla luce della legge di conversione del D.
L. 21.10.2021 n. 146 , recante misure urgenti in materia economica e fiscale ,del 17.1.2.2021 n. 215 art.
5 - quinques ove ,con norma di interpretazione autentica , stabilisce che l'art. 4 comma 1 ter ,ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi , e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria , si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19.05.2020. Ne consegue che il mancato versamento dell'imposta di soggiorno non Banca_1 più l'ipotesi di illecito penale ma Banca_1 la fattispecie dell'illecito amministrativo , anche per i fatti anteriormente commessi all'entrata in vigore della normativa introdotta rilancio e quindi il trasgressore è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa. Il Legislatore con l'intervento operato con la suddetta legge di conversione ha reso applicabile anche ai fatti pregressi , che si sono verificati prima del 19.05.2020 , la disciplina introdotta per l'illecito amministrativo tributario , in deroga al principio di irretroattività stabilito dall'art. 1 della legge sulle depenalizzazione n. 698/1981. Siffatta interpretazione è stata avallata dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale emessa in data 17.03.2022 n. 9213>> (nello stesso senso, le sentenze n. 4188 e n. 4191 depositate il 12 agosto 2024).
Non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione giacché, come rilevato dal resistente Comune, l'avviso di accertamento è stato notificato il 10 dicembre 2024,e, quindi, entro il termine quinquennale di legge, mentre in data 7 febbraio 2025 è stato notificato il provvedimento di discarico parziale.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
la società ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Taormina, come da liquidazione riportata in dispositivo, da distrarre al costituto difensore che ne ha fatta richiesta nella memoria di costituzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso il provvedimento di discarico parziale del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2024, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente società al pagamento, in favore del Comune di Taormina, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 750,00, oltre maggiorazione per rimborso spese generali, contributo previenile e IVA, da distrarre al costituito difensore Avv. Difensore_2.
il giudice estensore
IU VA
il Presidente
MA LL OP
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PO RI BR, Presidente
AL PE, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2336/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taormina - Corso Umberto 98039 Taormina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO D n. 12 DI SOGGIORNO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4976/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Catania, propone impugnazione avverso il avverso il provvedimento di discarico parziale del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2024, con il quale il Comune di Taormina, relativamente all'imposta di soggiorno anno 2019, preso atto del tardivo versamento delle somme dovute per i mesi di aprile, giugno, luglio agosto e settembre, ha annullato la somma dovuta a titolo di imposta e dichiarato come dovute le sanzioni e gli interessi per la complessiva somma di € 5.855,00.
Con il proposto ricorso assume l'illegittimità della residua pretesa per maturazione della prescrizione;
la nullità della sanzione amministrativa per tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, in quanto al momento dell'emissione dell'avviso non sussisteva alcuna norma che legittimasse l'azione accertativa per periodi antecedenti all'entrata in vigore del Dl 34/2020 e che, in ogni caso, l'ente comunale pur avendo confermato il regolare versamento dell'imposta di soggiorno secondo i criteri di cui alla predetta normativa, aveva, contestualmente, applicato la sanzione nella misura del 30% dell'importo presumibilmente versato tardivamente;
l' Illegittimità della sanzione amministrativa per tardivo versamento dell'imposta di soggiorno per violazione del principio di proporzionalità art. 7 del D.lgs. n. 472/1997.
Chiede, in accoglimento del ricorso, dichiarare non dovuta la somma di € 5.855,00.
Si costituisce il comune di Taormina e, assunta l'infondatezza dei motivi di ricorso, ne invoca il rigetto.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. non si presta a essere accolto e, pertanto, va rigettato.
Ritiene il collegio di non doversi discostare dalle decisioni adottate da queta Corte Tributaria con riferimento a controversie, perfettamente sovrapponibili a quella in esame, che hanno confermato la legittimità della pretesa del Comune di Taormina ad attenere le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi afferenti all'imposta di soggiorno per gli anni antecedenti al 2020.
Il collegio richiama e fa interamente proprio il percorso argomentativo tracciato da questa Corte, Sezione
1, con la sentenza n. 3551 depositata il 22 novembre 2023, che si apprezza per la corretta interpretazione della normava di riferimento. Con la citata decisione si è affermato: < con cui l'Ente Territoriale ha rilevato l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2018.
In proposito parte ricorrente deduce che il tributo in questione , disciplinato dal D.lgs. 14.03.2011 n. 23 a cui
è stato aggiunto un comma , art. 1 ter , dal D.L. n.34 /2020 , decreto rilancio . Con detta norma il gestore della struttura ricettiva è divenuto responsabile d'imposta del tributo in questione e l'omesso versamento delle somme Banca_1 un illecito amministrativo con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 471.Pertanto la norma contenuta nel decreto rilancio ha depenalizzato l'ipotesi di omesso versamento, in illecito amministrativo che , in base al principio di legalità espresso dalla normativa sulla depenalizzazione , art. 1 legge n. 689/1981 , si applica ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Quindi in base a tale interpretazione, la parte ricorrente non sarebbe tenuta al pagamento della sanzione amministrativa non potendosi configurare un illecito amministrativo per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della norma in questione introdotta dal decreto rilancio. Invero tale interpretazione non è sostenibile alla luce della legge di conversione del D.
L. 21.10.2021 n. 146 , recante misure urgenti in materia economica e fiscale ,del 17.1.2.2021 n. 215 art.
5 - quinques ove ,con norma di interpretazione autentica , stabilisce che l'art. 4 comma 1 ter ,ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi , e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria , si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19.05.2020. Ne consegue che il mancato versamento dell'imposta di soggiorno non Banca_1 più l'ipotesi di illecito penale ma Banca_1 la fattispecie dell'illecito amministrativo , anche per i fatti anteriormente commessi all'entrata in vigore della normativa introdotta rilancio e quindi il trasgressore è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa. Il Legislatore con l'intervento operato con la suddetta legge di conversione ha reso applicabile anche ai fatti pregressi , che si sono verificati prima del 19.05.2020 , la disciplina introdotta per l'illecito amministrativo tributario , in deroga al principio di irretroattività stabilito dall'art. 1 della legge sulle depenalizzazione n. 698/1981. Siffatta interpretazione è stata avallata dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale emessa in data 17.03.2022 n. 9213>> (nello stesso senso, le sentenze n. 4188 e n. 4191 depositate il 12 agosto 2024).
Non trova accoglimento l'eccezione di prescrizione giacché, come rilevato dal resistente Comune, l'avviso di accertamento è stato notificato il 10 dicembre 2024,e, quindi, entro il termine quinquennale di legge, mentre in data 7 febbraio 2025 è stato notificato il provvedimento di discarico parziale.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
la società ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Taormina, come da liquidazione riportata in dispositivo, da distrarre al costituto difensore che ne ha fatta richiesta nella memoria di costituzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso il provvedimento di discarico parziale del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2024, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente società al pagamento, in favore del Comune di Taormina, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 750,00, oltre maggiorazione per rimborso spese generali, contributo previenile e IVA, da distrarre al costituito difensore Avv. Difensore_2.
il giudice estensore
IU VA
il Presidente
MA LL OP