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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1791/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 10/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 9003570308000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2171/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la sentenza n. 535/2023 della CGT di Primo Grado di Trapani. Conviene in giudizio Resistente_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, FATTO
Con sentenza n. 535/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'intimazione di pagamento n. 299/2022 per asserita mancata prova della notifica della cartella presupposta n. 29920170014748191000.
Avverso tale decisione proponeva appello AdER, depositando:
- ricorso in appello, con cui veniva chiesta l'ammissione della documentazione attestante la rituale notifica della cartella e la successiva adesione dell'Associazione alla definizione agevolata;
- memorie illustrative del 5 settembre 2025, con approfondimento sull'applicabilità del previgente art. 58
d.lgs. 546/1992 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025.pdf);
- Nota AdER del 26 settembre 2025 in ottemperanza a provvedimento della Corte, con cui veniva attestato che nessuna rata della definizione agevolata del 30.04.2019 è stata mai pagata da ARES.
L'appellata si costituiva con controdeduzioni articolate su molteplici profili, eccependo:
- l'inammissibilità della produzione documentale avversaria in appello;
- l'inesistenza/nullità della notifica della cartella del 2012 e della rinotifica del 2018;
l'inesistenza del titolo esecutivo;
- la prescrizione del credito;
- la mancata notifica dell'atto di accertamento.
Successivamente, ARES depositava memorie illustrative del 2025, insistendo sul divieto di produzione documentale introdotto dal d.lgs. 220/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Ammissibilità della produzione documentale in appello
Le memorie AdER evidenziano come, al momento del giudizio di primo grado, fosse vigente l'art. 58 previgente, che consentiva alle parti la produzione di nuovi documenti anche in appello.
La successiva sentenza Corte Cost. n. 36/2025, richiamata sia da AdER sia dall'appellata, ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, co. 2, d.lgs. 220/2023 nella parte in cui estendeva il divieto di produzione anche alle impugnazioni relative a giudizi di primo grado instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma.
Ne deriva che al presente giudizio si applica il regime previgente, con la conseguenza che la documentazione prodotta da AdER è ritualmente acquisibile.pdf).
L'eccezione dell'appellata sull'inammissibilità della produzione documentale va quindi rigettata.
2. Sulla notificazione della cartella esattoriale
La documentazione acquisita in appello (relate di notifica, avvisi di deposito, estratti ruolo) dimostra:
la notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella nel 2018; la piena riferibilità della notificazione alla cartella oggetto del giudizio;
la ritualità del procedimento notificatorio secondo il modello delineato dalla giurisprudenza costituzionale
(Corte Cost. n. 3/2010). Le censure dell'appellata (mancanza dell'avviso di ricevimento, intervento di Società_1, inesistenza della notifica) non trovano riscontro alla luce del complessivo fascicolo, soprattutto considerando che:
la cartella era pienamente conosciuta dalla contribuente nel 2019, prima della proposizione del ricorso, come si evince dalla sua domanda di definizione agevolata.
3. Sulla definizione agevolata del 30.04.2019
Dagli atti emerge che ARES ha presentato istanza di definizione agevolata in data 30 aprile 2019 (prot.
297763), relativa anche alla cartella oggetto del presente appello;
ricevuto in data 05.07.2019, a mezzo
PEC, il prospetto di pagamento;
omesso qualsiasi versamento, come certificato nella Nota AdER del 26 settembre 2025.
Ai sensi degli artt. 1988, 2944 e 2937 c.c., correttamente richiamati da AdER, l'istanza di definizione agevolata costituisce:
ricognizione del debito;
atto interruttivo della prescrizione;
rinuncia alle eccezioni relative agli atti presupposti (tra cui contestazioni su notifiche, vizi formali, mancate allegazioni); come stabilito da Cass. 22558/2017 e Cass. 8555/2019 (richiamate nelle memorie AdER).
Ne consegue che la cartella presupposta non poteva più essere contestata quanto alla sua esistenza o ritualità ed era divenuta definitivamente conosciuta e consolidata nella sfera del contribuente.
4. Sulle ulteriori eccezioni dell'appellata
Le altre doglianze sollevate dall'appellata (inesistenza del titolo esecutivo, mancata sottoscrizione del ruolo, prescrizione, mancata notifica dell'avviso di accertamento, utilizzo di operatore privato) risultano:
in parte inammissibili, perché costituiscono motivi nuovi non dedotti in primo grado;
in parte assorbite dalla sopravvenuta e definitiva adesione alla definizione agevolata;
in parte infondate, poiché prive di riscontro documentale oppure rivolte contro atti ormai coperti dall'effetto preclusivo della definizione agevolata.
5. Conclusione
Essendo provata la rituale notifica della cartella e la successiva definizione agevolata, la decisione del giudice di primo grado – fondata unicamente sul presunto difetto di notifica – va riformata. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni e della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese. Palermo 27.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1791/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 10/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 299 2022 9003570308000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2171/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la sentenza n. 535/2023 della CGT di Primo Grado di Trapani. Conviene in giudizio Resistente_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, FATTO
Con sentenza n. 535/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l'intimazione di pagamento n. 299/2022 per asserita mancata prova della notifica della cartella presupposta n. 29920170014748191000.
Avverso tale decisione proponeva appello AdER, depositando:
- ricorso in appello, con cui veniva chiesta l'ammissione della documentazione attestante la rituale notifica della cartella e la successiva adesione dell'Associazione alla definizione agevolata;
- memorie illustrative del 5 settembre 2025, con approfondimento sull'applicabilità del previgente art. 58
d.lgs. 546/1992 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025.pdf);
- Nota AdER del 26 settembre 2025 in ottemperanza a provvedimento della Corte, con cui veniva attestato che nessuna rata della definizione agevolata del 30.04.2019 è stata mai pagata da ARES.
L'appellata si costituiva con controdeduzioni articolate su molteplici profili, eccependo:
- l'inammissibilità della produzione documentale avversaria in appello;
- l'inesistenza/nullità della notifica della cartella del 2012 e della rinotifica del 2018;
l'inesistenza del titolo esecutivo;
- la prescrizione del credito;
- la mancata notifica dell'atto di accertamento.
Successivamente, ARES depositava memorie illustrative del 2025, insistendo sul divieto di produzione documentale introdotto dal d.lgs. 220/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Ammissibilità della produzione documentale in appello
Le memorie AdER evidenziano come, al momento del giudizio di primo grado, fosse vigente l'art. 58 previgente, che consentiva alle parti la produzione di nuovi documenti anche in appello.
La successiva sentenza Corte Cost. n. 36/2025, richiamata sia da AdER sia dall'appellata, ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, co. 2, d.lgs. 220/2023 nella parte in cui estendeva il divieto di produzione anche alle impugnazioni relative a giudizi di primo grado instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma.
Ne deriva che al presente giudizio si applica il regime previgente, con la conseguenza che la documentazione prodotta da AdER è ritualmente acquisibile.pdf).
L'eccezione dell'appellata sull'inammissibilità della produzione documentale va quindi rigettata.
2. Sulla notificazione della cartella esattoriale
La documentazione acquisita in appello (relate di notifica, avvisi di deposito, estratti ruolo) dimostra:
la notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella nel 2018; la piena riferibilità della notificazione alla cartella oggetto del giudizio;
la ritualità del procedimento notificatorio secondo il modello delineato dalla giurisprudenza costituzionale
(Corte Cost. n. 3/2010). Le censure dell'appellata (mancanza dell'avviso di ricevimento, intervento di Società_1, inesistenza della notifica) non trovano riscontro alla luce del complessivo fascicolo, soprattutto considerando che:
la cartella era pienamente conosciuta dalla contribuente nel 2019, prima della proposizione del ricorso, come si evince dalla sua domanda di definizione agevolata.
3. Sulla definizione agevolata del 30.04.2019
Dagli atti emerge che ARES ha presentato istanza di definizione agevolata in data 30 aprile 2019 (prot.
297763), relativa anche alla cartella oggetto del presente appello;
ricevuto in data 05.07.2019, a mezzo
PEC, il prospetto di pagamento;
omesso qualsiasi versamento, come certificato nella Nota AdER del 26 settembre 2025.
Ai sensi degli artt. 1988, 2944 e 2937 c.c., correttamente richiamati da AdER, l'istanza di definizione agevolata costituisce:
ricognizione del debito;
atto interruttivo della prescrizione;
rinuncia alle eccezioni relative agli atti presupposti (tra cui contestazioni su notifiche, vizi formali, mancate allegazioni); come stabilito da Cass. 22558/2017 e Cass. 8555/2019 (richiamate nelle memorie AdER).
Ne consegue che la cartella presupposta non poteva più essere contestata quanto alla sua esistenza o ritualità ed era divenuta definitivamente conosciuta e consolidata nella sfera del contribuente.
4. Sulle ulteriori eccezioni dell'appellata
Le altre doglianze sollevate dall'appellata (inesistenza del titolo esecutivo, mancata sottoscrizione del ruolo, prescrizione, mancata notifica dell'avviso di accertamento, utilizzo di operatore privato) risultano:
in parte inammissibili, perché costituiscono motivi nuovi non dedotti in primo grado;
in parte assorbite dalla sopravvenuta e definitiva adesione alla definizione agevolata;
in parte infondate, poiché prive di riscontro documentale oppure rivolte contro atti ormai coperti dall'effetto preclusivo della definizione agevolata.
5. Conclusione
Essendo provata la rituale notifica della cartella e la successiva definizione agevolata, la decisione del giudice di primo grado – fondata unicamente sul presunto difetto di notifica – va riformata. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni e della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese. Palermo 27.11.25 IL PRESIDENTE