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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 229/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice dr.ssa Cristiana Bottazzi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: , CP_1 P.IVA_1 sede legale in via Udine n. 26 – 37047 San Bonifacio (VR); rappresentante legale/amministratore unico CP_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 30.07.2025 DA , con cui si chiede Parte_1 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma settimo mediante inserimento nell'area web riservata e collegata al codice fiscale del destinatario nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 05.08.2025 e che la società non si è costituita ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- risulta documentato il credito della ricorrente nei confronti della società Parte_1 convenuta, fondato su titolo giudiziale (doc 4 e 5);
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di organizzazione e gestione CP_1 di servizi di assistenza domiciliare, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che vanta un credito retributivo per il lavoro svolto alle dipendenze della società convenuta siccome riconosciuto con sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, in forza della quale ha notificato al debitore atto di precetto per l'importo di € 11.179,99; (ii) dall'esito non satisfattivo del pignoramento mobiliare tentato dall'istante; (iii) dal mancato deposito di bilanci sin dalla costituzione nell'anno 2022; (iv) dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, seppur di importo non elevato, per u ammontare alla somma di € 21.904,23 alla data del 18.09.2025, anche tenuto conto della recente costituzione della società; (v) dall'irreperibilità presso la sede sociale, riscontrata dall'Ufficiale Giudiziario in sede di notifica del ricorso;
stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi anche i debiti erariale suindicati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: CP_1
), sede legale in via Udine n. 26 – 37047 San Bonifacio (VR); rappresentante P.IVA_1 legale/amministratore unico CP_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore il dr. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Persona_1
e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19 febbraio 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice dr.ssa Cristiana Bottazzi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: , CP_1 P.IVA_1 sede legale in via Udine n. 26 – 37047 San Bonifacio (VR); rappresentante legale/amministratore unico CP_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 30.07.2025 DA , con cui si chiede Parte_1 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma settimo mediante inserimento nell'area web riservata e collegata al codice fiscale del destinatario nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 05.08.2025 e che la società non si è costituita ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- risulta documentato il credito della ricorrente nei confronti della società Parte_1 convenuta, fondato su titolo giudiziale (doc 4 e 5);
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di organizzazione e gestione CP_1 di servizi di assistenza domiciliare, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che vanta un credito retributivo per il lavoro svolto alle dipendenze della società convenuta siccome riconosciuto con sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, in forza della quale ha notificato al debitore atto di precetto per l'importo di € 11.179,99; (ii) dall'esito non satisfattivo del pignoramento mobiliare tentato dall'istante; (iii) dal mancato deposito di bilanci sin dalla costituzione nell'anno 2022; (iv) dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, seppur di importo non elevato, per u ammontare alla somma di € 21.904,23 alla data del 18.09.2025, anche tenuto conto della recente costituzione della società; (v) dall'irreperibilità presso la sede sociale, riscontrata dall'Ufficiale Giudiziario in sede di notifica del ricorso;
stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi anche i debiti erariale suindicati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: CP_1
), sede legale in via Udine n. 26 – 37047 San Bonifacio (VR); rappresentante P.IVA_1 legale/amministratore unico CP_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore il dr. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 Persona_1
e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19 febbraio 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio