Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA TALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8659 del 2024, proposto da
AL AB, IO LO, LA LA, IO SI, IA BE, RA CC, NC ST, JU AR SC, IN EC, NC OF, ES CE, OM NE, LA Lo TI, LE IC, ES ON, OS ON, RA NI, RC RA, DA RI, DA AT, IN AN, RA LL, AS ET, PH NI, FA ER, DI LI e EP AR, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Uva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italia Trasporto Aereo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati ES Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano e Andrea Antonio Talivo, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il loro studio Bello in Roma, via di San Basilio, n. 72;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
AL – Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Sperati, con domicilio digitale in atti;
per l’esecuzione
del giudicato nascente della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Roma, Sezione Seconda n. 10225/2024 emessa il 21 maggio 2024, con la quale è stata ordinata ad AL Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria, a Italia Trasporto Aereo s.p.a. e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’esibizione dei documenti indicati nell’istanza di accesso avanzata dai ricorrenti il 20 dicembre 2023, nel termine e con le modalità indicate in motivazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italia Trasporto Aereo s.p.a., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di AL Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, i ricorrenti - dipendenti di AL Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito anche “AL”), quali comandanti, piloti, assistenti di volo, personale di terra, collocati in cassa integrazione a zero con decorrenza dal 15 ottobre 2021 nonché creditori privilegiati già ammessi al passivo della procedura per crediti da loro già maturati e/o in via di accertamento (in tal senso il Progetto di stato passivo di AL e l’istanza tardiva di ammissione al passivo, versati in atti) - agiscono per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con cui questa Sezione II, nell’accogliere il ricorso da costoro proposto ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., ha ordinato ad AL Società Aerea Italiana s.p.a. (nel prosieguo “AL”), a Italia Trasporto Aereo s.p.a. (nel prosieguo “TA”) e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy (nel prosieguo “MIMIT”) “- per quanto da ciascuna detenuto - l’esibizione di copia della documentazione indicata nell’istanza avanzata dai ricorrenti il 20 dicembre 2023, ad eccezione di quella di cui al numero 7 (già ostesa dal MIMIT), consentendone l’accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia (a spese degli istanti), con lo stralcio (mediante omissis) od il motivato differimento di eventuali parti che possano interferire con la procedura di dismissione a privati della partecipazione del MEF, in corso ”.
Parte ricorrente – nell’evidenziare che “ le controparti, al di là delle vuote parole profuse in merito, non hanno ad oggi adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza della cui ottemperanza si discute, in quanto le motivazioni dalle stesse addotte al fine di differire la consegna dei documenti 1, 2, 3 e di secretare (praticamente integralmente) il contenuto dei documenti 4 e 5 sono totalmente astratte e, in quanto tali, non idonee a giustificare la relativa mancata ostensione ” - chiede che AL, TA ed il MINIT siano condannate a dare integrale esecuzione a quanto statuito in detta sentenza, censurando il rifiuto, oppostole con note di AL del 19 giugno 24 e di TA del 24 giugno 24 (il MIMIT, invece, non forniva alcun documento né alcuna comunicazione in merito).
In particolare, lamenta;
i) quanto al documento al n.1 dell’istanza (“ perizia perimetro aviation redatta dal Prof. Fiori allegata alla “Modifica al programma di cessione ” stilata dai Commissari Straordinari di AL SAI S.p.A. in A.S. il 13 ottobre 2021”) come AL ne abbia “ differito (l’accesso) a seguito della conclusione della procedura di dismissione a privati della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Italia Trasporto Aereo S.p.A., atteso il rischio che l’eventuale ostensione possa interferire, condizionandone l’esito, sulla medesima procedura ” (in tal senso la già richiamata nota del 19 giugno 2024);
ii) quanto ai documenti al n. 2 (“ relazione di Ernest&Young – c.d. Primo rapporto EY contenente la valutazione e la stima dei beni oggetto del programma di cessione ”) e al n. 3 (“ relazione Ernest&Young – cd. Secondo rapporto EY avente ad oggetto la valutazione di stima del marchio e del dominio AL ”) dell’istanza, come TA li abbia ritenuti “ allo stato (non) ostensibili, pena irreversibile pregiudizio alla dismissione a privati della partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze” , pertanto, differendone l’accesso al momento della conclusione dell’operazione “ a causa della densità di dati sensibili, commerciali e riservati in essi presenti ” (in tal senso, la nota del 24 giugno 2024);
iii) quanto ai documenti al n. 4 (“ proposta di acquisto formalizzata da TA ad AL in data 16.08.21 e successiva proposta vincolante del 24.08.21 ”) e al n. 5 (“ accordo di trasferimento codice code transfer agreement ”) dell’istanza, come essi siano stati trasmessi “ parzialmente ” oscurati, secondo quanto affermato dalla stessa, “ al fine di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte e gli interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di TA ”.
Sostengono, dunque, i ricorrenti che “ AL SAI S.p.A. in A.S. e TA S.p.A., che pur hanno inviato dei riscontri, non hanno in realtà ottemperato a quanto disposto dalla sentenza in parola, essendo assolutamente astratte, generiche e, comunque, infondate le motivazioni sulla base delle quali hanno differito la consegna di alcuni documenti nonché hanno oscurato quasi totalmente il contenuto dei pochi documenti forniti ”.
AL, MI e TA si costituivano in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
In particolare TA con memoria depositata il 27 dicembre 2024 eccepiva l’inammissibilità “ stante l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 112 ss. c.p.a. per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza del gravame proposto ”, poi ampiamente argomentando anche sull’infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Occorre premettere che il mezzo di tutela processuale esperito da parte ricorrente, invero, prevede (tra l’altro) la necessaria sussistenza della c.d. “ inottemperanza ” dell’amministrazione ad un comando giudiziale ad essa impartito, la quale si risolverebbe, nel caso di specie, nella violazione o elusione, da parte delle resistenti, del giudicato formatosi nei loro confronti a seguito della pronuncia di questo Tribunale n. 10225/2024, non potendosi a tal fine ritenere per ciò solo sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione di un giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l’assetto di interessi inizialmente definito.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale è, infatti, necessario che la medesima potestà pubblica venga esercitata “ in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione di giudicato ” (cfr. C.G.A.R.S., 6 marzo 2023, n. 182).
In altri termini, “ solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione” , l’assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo potrà essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che “ se invece rimangono margini di discrezionalità …si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'Amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6114).
Secondo il Consiglio di Stato, come ribadito di recente, perché si possa configurare il presupposto dell’azione di ottemperanza, cioè l’elusione o la sostanziale violazione del giudicato “è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato. Solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell'ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla P.A., pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie” (in tal senso, da ultimo, Sezione VII, 21/06/2024, n.5544).
Ne discende, pertanto, come i vizi di violazione e di elusione del giudicato non siano configurabili quando la pronuncia del giudice comporti margini liberi di discrezionalità, in relazione ai quali l'amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato - al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile - sì da doversi escludere che qualunque ulteriore esercizio del potere amministrativo, comunque collegato ad una precedente pronuncia giurisdizionale, sia sottoponibile al sindacato di merito del giudice dell'ottemperanza.
Ben si comprende dunque, come, in caso di adozione di atti discrezionali riferiti ad un’attività rinnovata, se gli eventuali vizi afferiscano alla valutazione discrezionale che residua in capo all’amministrazione dalla pronuncia si sia al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza da ottemperare, trattandosi di un vizio di legittimità, censurabile dalla parte in via impugnatoria, atteso che eventuali nuovi vizi degli atti discrezionali determinano la violazione od elusione del giudicato solo se l'ulteriore atto rechi una valutazione in diretto contrasto con le statuizioni in sentenza.
Ebbene, alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, giova osservare che la sentenza di questo Tribunale, Sezione II, 21 maggio 2024, n. 10225, pur accertando il diritto degli istanti ad accedere alla documentazione richiesta, ha inteso attribuire alle resistenti un margine di discrezionalità nella rinnovazione della propria attività amministrativa, espressamente consentendo “ lo stralcio (mediante
omissis) od il motivato differimento di eventuali parti che possano interferire con la procedura di dismissione a privati della partecipazione del MEF, in corso ”.
Ne discende inevitabilmente che, laddove i ricorrenti avessero inteso dolersi del contenuto del riscontro ricevuto, nonché delle motivazioni addotte a sostegno dell’oscuramento e del differimento all’esibizione di alcuni atti, in luogo del giudizio di ottemperanza, avrebbero dovuto tempestivamente azionare il rimedio dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. ed impugnare gli atti di diniego in epigrafe, onde sollecitare un relativo giudizio di legittimità degli stessi, entro il relativo termine decadenziale dimidiato di trenta giorni.
La concentrazione nel giudizio ex art. 112 c.p.a. di tutte le questioni che sorgono dopo il giudicato non implica, infatti, che qualsivoglia provvedimento successivo debba essere portato dinanzi al giudice dell’ottemperanza, con la conseguenza che “ laddove … l’atto nuovo successivo al giudicato non sia elusivo o violativo ma autonomamente lesivo, in quanto copre spazi lasciati in bianco dal giudicato, deve essere azionato il rimedio del ricorso ordinario ” (Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2021, n. 5917).
Ne deriva, dunque, come il sindacato sulla riedizione del potere amministrativo, nei termini del dedotto difetto dei presupposti per l’oscuramento ed il differimento dell’ostensione, possa trovare spazio solo nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e non già nella sede dell'ottemperanza, non potendosi ritenere che i nuovi atti adottati da AL e TA siano nulli perché in contrasto col giudicato.
Ne discende come il ricorso per l’inottemperanza è da ritenersi infondato nei termini in cui, con lo stesso, si agisce, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per la declaratoria di nullità delle note di AL del 19 giugno 24 e di TA del 24 giugno 24 così come del silenzio diniego opposto dal MIMIT, per asserita contrarietà al giudicato nascente dalla citata sentenza della Sezione n. 10225/2024.
Ciò posto, osserva il Collegio come - attesa la proposizione del presente giudizio con ricorso notificato il 7 agosto 2024 - nemmeno sussistano nel caso di specie i presupposti ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. per procedere alla conversione dell’azione di ottemperanza proposta nel rito dell’accesso, atteso il mancato rispetto del termine decadenziale per la proposizione di tale azione risultante dalla nuova qualificazione operata (trenta giorni dalla conoscenza degli avversati atti di esercizio del potere di oscuramento e differimento dell’accesso).
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve respinto, non ricorrendo a parere del Collegio il vizio di violazione o elusione del giudicato, invece prospettato dai ricorrenti.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra tutte le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES RIo, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | ES RIo |
IL SEGRETARIO