TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1232/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1232/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
e domiciliata in Campagna (SA), alla via Mad C.F._1 resso lo studio dell'avv. Antonietta Cataldo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 ciliato in Salerno, alla via S. Baratt dell'avv. Vincenzo Mazzotta che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Eboli (SA) in data 21 maggio 2009 e che dalla loro unione era nata una figlia, (28.10.2009). Per_1
Pertanto, orsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, omologato con sentenza n. 463/2024 pubblicata il 18.09.2024, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-autorizzare entrambi i ricorrenti a chiedere il rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne;
affidare la figlia minore sarà in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Battipaglia (SA) alla via Antonio Canova numero 17 e dimorerà con il padre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: la madre potrà esercitare il suo diritto di visita con la figlia minore ogniqualvolta lo desidera, compatibilmente agli impegni della minore, o comunque almeno due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì, o comunque concordati di volta in volta compatibilmente con le esigenze della minore e potrà pernottare con la madre ogni volta lo desidera. Nelle festività natalizie e pasquali, la minore avrà la possibilità di stare con la madre ad anni alterni il giorno della vigilia o Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
mentre, durante l'estate potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la madre da concordare previamente entro il 30 giugno;
-Disporre che il signor provveda direttamente al mantenimento Controparte_1 della figlia che a l 100% delle spese straordinarie;
Per_1
-entrambi renti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
-l'assegno unico quale forma di sostegno economico riconosciuto dall'Inps per la figlia , verrà richiesto nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
Per_1 -l'indennità di frequenza riconosciuta dall'Inps alla minore continuerà ad Per_1 essere gestita dalla sig.ra per le neces ella figlia. Parte_1
Devono essere compiute Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 maggio 2009 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
08.07.1989, C.F.: , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
07.07.1980, C.F. tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E to n.16, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1232/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
e domiciliata in Campagna (SA), alla via Mad C.F._1 resso lo studio dell'avv. Antonietta Cataldo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 ciliato in Salerno, alla via S. Baratt dell'avv. Vincenzo Mazzotta che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Eboli (SA) in data 21 maggio 2009 e che dalla loro unione era nata una figlia, (28.10.2009). Per_1
Pertanto, orsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, omologato con sentenza n. 463/2024 pubblicata il 18.09.2024, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-autorizzare entrambi i ricorrenti a chiedere il rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne;
affidare la figlia minore sarà in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Battipaglia (SA) alla via Antonio Canova numero 17 e dimorerà con il padre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: la madre potrà esercitare il suo diritto di visita con la figlia minore ogniqualvolta lo desidera, compatibilmente agli impegni della minore, o comunque almeno due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì, o comunque concordati di volta in volta compatibilmente con le esigenze della minore e potrà pernottare con la madre ogni volta lo desidera. Nelle festività natalizie e pasquali, la minore avrà la possibilità di stare con la madre ad anni alterni il giorno della vigilia o Natale, il 31 dicembre o il 1° gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
mentre, durante l'estate potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la madre da concordare previamente entro il 30 giugno;
-Disporre che il signor provveda direttamente al mantenimento Controparte_1 della figlia che a l 100% delle spese straordinarie;
Per_1
-entrambi renti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
-l'assegno unico quale forma di sostegno economico riconosciuto dall'Inps per la figlia , verrà richiesto nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
Per_1 -l'indennità di frequenza riconosciuta dall'Inps alla minore continuerà ad Per_1 essere gestita dalla sig.ra per le neces ella figlia. Parte_1
Devono essere compiute Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 maggio 2009 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
08.07.1989, C.F.: , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
07.07.1980, C.F. tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di E to n.16, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi