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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 588/21 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio iscritto al n. 292/2020, pubblicata il 4.6.2021
TRA
Avv. TR ER, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Ardizio
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Fantini CP_1
Appellato - Appellante incidentale
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Claudia Vuolo
Appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, di precisazione delle conclusioni e da atti di costituzione
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.1.2020, , con il patrocinio dell'avv. CP_1
TR ER, conveniva in giudizio la al fine di sentir accertare e CP_2 dichiarare la responsabilità di quest'ultima per il decesso della madre,
[...]
, avvenuto durante il ricovero presso l'Ospedale San Luca di Vallo della Per_1
Lucania e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni - di natura patrimoniale e non, compreso il danno tanatologico - dalla medesima subiti.
Con successiva comparsa, depositata il 16.3.2020, si costituiva, in sostituzione dell'avv. ER, l'avv. Umberto Fantini, evidenziando l'intervenuta revoca del mandato conferito al precedente difensore dal ricorrente e riferendo che quest'ultimo aveva appreso fortuitamente della pendenza del procedimento, non avendo mai visionato l'atto introduttivo né sottoscritto l'allegata procura del
29.5.19. Si riservava, pertanto, di proporre “ogni azione, impugnazione di falso
e denuncia nelle sedi che più saranno ritenute competenti, volte a tutelare gli interessi del Cliente, sia in proprio sia quale erede della madre , Persona_1 nei confronti di chiunque abbia concorso, a qualsiasi titolo, nell'impedire al
Giudice l'accertamento della verità, in ordine alle responsabilità medico- ospedaliere dell'ente convenuto e/o nell'ostacolare il regolare corso del procedimento, anche mediante falsità materiali e/o ideologiche, rese in sede di
A.T.P. e redazione della cartella clinica”.
Si costituiva, altresì, l' , concludendo, preliminarmente, per la CP_2 declaratoria di nullità della domanda per violazione dell'art. 163 n. 4 e 164 c.p.c., nonché di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore di quello di Vallo della Lucania;
in subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di vedersi dalla stessa Controparte_3 manlevare, in caso di condanna, in virtù della polizza in essere per la responsabilità civile verso terzi;
nel merito instava, infine, per il rigetto della domanda.
Successivamente, con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'1.2.21, il proponeva querela di falso in relazione al ricorso CP_1 introduttivo del giudizio, a firma dell'Avv. TR ER ed alla relativa procura Contr alle liti, nonché all'atto notificato alla di in data 10.2.20. CP_2
2 Il Tribunale, nel rilevare l'assenza, agli atti di causa, della procura in originale, non depositata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, disponeva la comparizione delle parti al fine di sentirle personalmente e di verificare se il ricorrente intendesse o meno fare propri gli effetti della domanda proposta con il ricorso iscritto il 14.01.20, ovvero intendesse far dichiarare la nullità del procedimento, asseritamente introdotto da difensore privo di mandato.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.4.21, il ricorrente, con le proprie note, ribadiva di escludere “in radice l'intendimento di fare propri gli effetti della domanda introdotta dal falsus procurator, come può logicamente desumersi dalla querela di falso interposta, essendo precipuo e principale interesse del querelante far accertare la falsità della procura alle liti, previa chiamata in causa, anche iussu iudicis, dell'Avv. TR ER”.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Tribunale di
Salerno, con l'ordinanza impugnata, ha, quindi, così provveduto:
“- Dichiara la nullità del ricorso introduttivo.
- Dichiara improcedibile il giudizio, con ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
- Condanna l'avv. TR ER al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti, con liquidazione della somma di €1990,00 ciascuna, oltre accessori come per legge e regolamento.”
Ha evidenziato il Giudice di primo grado che il ricorso introduttivo risultava sfornito di rituale mandato alle liti, essendo stata depositata telematicamente una fotocopia priva di attestazione di conformità, asseritamente rilasciata dal all'avv. ER, peraltro, per la proposizione di un giudizio dinanzi il CP_1
Tribunale di Vallo della Lucania.
Ha, tuttavia, ritenuto superflua la concessione di un termine per la sanatoria dell'atto ai sensi dell'art. 182 c.p.c. stante la contestazione del , CP_1 apparentemente rappresentato in giudizio dall'avv. ER, che aveva negato di aver conferito procura al detto avvocato per l'introduzione del giudizio di risarcimento del danno nei confronti dell' nonché dichiarato di non CP_2 avere alcuna volontà di fare propri gli effetti della domanda.
3 Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza della procura alle liti e la nullità del ricorso introduttivo dichiarandone l'improcedibilità.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello, affidato a tre motivi, l'avv. TR
ER, così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l' effetto, in riforma dell' ordinanza nrg 292/2020, emessa dal Tribunale di Salerno II sezione civile ,
Giudice dott.ssa Picece , in data 31 Maggio 2021,mai notificata né comunicata, dichiarare nulle , invalide ed inefficaci le statuizioni in essa ordinanza contenute relative alla condanna dell' Avv. TR ER al pagamento delle spese del giudizio e liquidazione di dette spese nei confronti delle controparti, in quanto illegittime
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, sempre in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa del presente proposto appello , in riforma sempre della predetta ordinanza, dichiarare nulle, invalide ed inefficaci le statuizioni in essa ordinanza contenute relative alla condanna dell' Avv. TR ER al pagamento delle spese del giudizio e liquidazione di dette spese nei confronti di ”. CP_1
Si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua assoluta infondatezza;
ha, altresì, proposto appello incidentale, affidato a due motivi ed ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto dall'Avv. ER
TR per tutti i motivi ut supra rappresentati;
NEL MERITO - Rigettare nel merito l'appello principale, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, espungendo gli atti e documenti nuovi, ex art. 345 c.p.c.;
- Ex art, 96 comma III° c.p.c., condannare, altresì, l'appellata per lite temeraria, in caso di ulteriore resistenza, da commisurarsi in maniera esemplare, in almeno il quadruplo delle spese processuali o, nella diversa minore o maggiore misura più ritenuta equa, stante la manifesta pretestuosità e infondatezza di ogni difesa svolta, rivelando tale condotta il cd animus nocendi, come da costante giurisprudenza in materia;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE - Ex artt. 221 e 355 c.p.c., dato atto della rilevanza ai fini del decidere della riproposta querela incidentale di falso, previa
4 acquisizione degli atti impugnati, rimettere gli atti al Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, disponendo, in ogni caso, anche ex art. 331 c.p.p., la trasmissione degli atti al P.M. competente, onde consentirgli di conoscere gli atti
e rassegnare autonome conclusioni;
- Riformare la sentenza di primo grado in punto spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio, come da nota allegata e/o nella misura minore o maggiore che più sarà ritenuta congrua, oltre a quelle del grado di appello.”
Si è, infine, costituita l' , resistendo al gravame e concludendo per il CP_2 rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 23 maggio 2022 la Corte, rilevato che, nel proporre appello incidentale, il aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di CP_1 prime cure della querela di falso proposta in via incidentale con riferimento alla procura alle liti datata 29.05.2019 in favore dell'avv. TR ER per la proposizione del giudizio di primo grado e ritenuto, in relazione ai motivi posti a fondamento dell'appello principale e di quello incidentale, il documento rilevante ai fini della decisione, stante, altresì, la inequivoca volontà dell'appellante principale di volersene avvalere, ha sospeso il presente giudizio, ordinandone la riassunzione dinanzi al competente Tribunale entro e non oltre il 31.07.2022.
Con ricorso depositato il 26.10.22, l'avv. ER ha riassunto il giudizio, evidenziando la mancata introduzione del procedimento di querela di falso da parte del , querela cui quest'ultimo, con la comparsa depositata in data CP_1
15.2.23, a seguito della riassunzione, ha dichiarato di rinunciare.
All'udienza del 14.12.23, la causa è stata assegnata a sentenza, ma, attesa la mancata comunicazione alle parti della relativa ordinanza, è stata rimessa sul ruolo per essere poi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 2.5.24, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo dell'appello principale, l'avv. TR ER denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c.
5 Deduce l'appellante che il primo grado del presente procedimento era stato introdotto con fascicolo interamente cartaceo, come confermato dallo stesso
, che aveva rilevato la presenza al suo interno di una procura “in CP_1 fotocopia”.
Tale circostanza rende, a dire dell'avv. ER, inspiegabile la declaratoria di nullità di un atto che, in quanto cartaceo, non necessitava, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, di attestazione telematica di conformità all'originale.
Sostiene, poi, l'appellante principale che la presenza di una copia della procura avrebbe, al più, potuto comportarne la mera invalidità e/o inefficiacia che, sebbene suscettibile di sanatoria, sarebbe stata impedita dallo stesso il CP_1 quale, con la propria dichiarazione di non aver conferito il mandato, avrebbe esonerato il Tribunale dalla concessione dei termini ex art. 182 c.p.c.
Quanto, invece, alla indicazione nel corpo della procura di un Tribunale diverso da quello adito, l'avv. ER evidenzia che l'individuazione del Foro competente, in caso di fori alterativi, rappresenta una scelta tecnica del difensore che, nella fattispecie, aveva inteso optare per quello del convenuto.
L'avv. ER evidenzia, infine, la inequivocabile corrispondenza tra il mandato ricevuto ed il processo instaurato, risultante dall'oggetto indicato nel mandato stesso: “risarcimento danni per il decesso della sig.ra , madre Persona_1 dell'istante”.
2. Con il secondo motivo dell'appello principale l'avv. ER contesta la violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Afferma l'appellante principale che l'ordinanza impugnata risulta monca dal punto di vista del processo logico giuridico che ha portato il giudicante ad emettere una pronuncia di condanna nei confronti di un soggetto che non è mai stato parte del procedimento e che, pertanto, non ha potuto difendersi.
L'accusa formulata, assume, peraltro, l'avv. ER, sarebbe risultata del tutto indimostrata, non essendovi prove a sostegno fornite dal o risultanti da CP_1 accertamenti svolti all'esito di querela di falso o di disconoscimento.
6 Parimenti indimostrate sarebbero, poi, le ragioni che avrebbero indotto l'appellante principale a falsificare la procura ed a porre in essere un procedimento non voluto dal . CP_1
3. Con il terzo motivo dell'appello principale l'avv. ER denuncia la violazione dell'art. 91 e ss. c.p.c.
L'appellante principale contesta la pronuncia nella parte in cui, in violazione del principio di soccombenza, dispone la propria condanna al pagamento delle Contr spese, oltre che della convenuta anche del . CP_1
Contr La condanna al pagamento delle spese dell' troverebbe, infatti, per l'avv.
ER, giustificazione nella soccombenza del rispetto alla domanda da CP_1 egli proposta, i cui effetti ricadrebbero, tuttavia, sul difensore privo di mandato.
Alcuna giustificazione troverebbe, invece, per l'appellante principale, la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_1
4. Con il primo motivo dell'appello incidentale, censura la CP_1 pronuncia per la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la irrisorietà della liquidazione degli onorari.
Deduce l'appellante incidentale che il primo Giudice ha liquidato una somma ben al di sotto dei valori minimi senza alcuna congrua motivazione, ignorando la complessità del giudizio, il valore della causa, la presenza di più controparti nonché la proposizione di una querela di falso per la quale era stato aperto un sub procedimento.
5. Con il secondo motivo l'appellante incidentale deduce la violazione degli artt.
122 e 221 c.p.c. per avere il Tribunale, al di fuori delle ipotesi di legge, dichiarato il non luogo a provvedere sulla querela di falso, senza invitare le parti a precisare le loro conclusioni sul punto, rimettere gli atti al competente organo collegiale e notiziare il P.M.
6. Va innanzitutto ritenuta la tempestività dell'appello principale, in quanto, contrariamente all'assunto dell'appellato , dallo storico del fascicolo CP_1 non risulta affatto prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza impugnata all'appellante ER TR.
7 7.Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dall'appellato va osservato che esso, nella sua integrità sotto il profilo formale, si sottrae alla censura.
Dall'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, risultano congruamente individuati i motivi di censura dell'ordinanza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi del provvedimento da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare le doglianze.
8. Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. la Corte rileva che la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni implica suo il superamento.
9. Sempre in via preliminare, si evidenzia che l'appellante ha legittimazione e interesse ad impugnare la decisione del primo giudice in quanto destinataria della statuizione di condanna alle spese del giudizio di primo grado per ritenuta insussistenza dello ius postulandi in merito al ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nell'interesse di . CP_1
10. Va pure rilevato che il presente giudizio è circoscritto, in ragione dei motivi proposti e delle difese dell'appellato , alla questione dell'esistenza della CP_1 procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nel merito, ad avviso di questa Corte, l'appello, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente perché connessi, è fondato.
In punto di diritto si rileva che secondo costante giurisprudenza di legittimità:
“Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'art. 2702 c.c. e art. 2703 c.c., comma 1, è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire
8 la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 c.p.c. e segg.” (Cass. n. n. 25066/2021; Cass.
n. 19785/2018; Cass. 17473/2015; Cass.n. 10240/2009; Cass. n. 6047/2003;
Cass. n. 715/1999; Cass. n. 5711/1996). Nella sentenza da ultimo citata, in particolare, la Cassazione ha osservato che : “La certificazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione della procura speciale rilasciata in calce o margine dell'atto introduttivo del giudizio, sebbene accessoria alla scrittura di conferimento del mandato al difensore, se ne distingue e si caratterizza per il contenuto predicativo, in funzione di certezza legale, di una determinata qualità di un elemento di tale scrittura. Si tratta, quindi, di un atto autonomamente rilevante, riconducibile alla categoria di quelli che autorevole dottrina definisce
“atti di certezza”, i quali possono attingere il proprio risultato tipico di vincolare
l'altrui rappresentazione in ordine all'oggetto dell'acclaramento perché provenienti da pubbliche autorità o da soggetti equiparati. Nel novero di questi ultimi sono da comprendere non solo i privati che, come i notai, compiono professionalmente un'attività strumentale alla realizzazione del pubblico interesse alla certezza degli atti o fatti giuridici, ma anche quei professionisti che, come gli avvocati ed i procuratori legali, sono occasionalmente abilitati (v., per quanto specificamente concerne l'autenticazione di cui sopra, l'art. 83 c.p.c., comma 3) ad emettere certificazioni: la differenza fra le due categorie è di ordine meramente quantitativo, venendo in rilievo con riguardo ad entrambe un'identica radice del potere certificativo, vale a dire l'esercizio di un vero e proprio munus pubblico, conferito in funzione dell'interesse suddetto… Ne consegue che codesta certificazione, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto dell'art. 2702 c.c. e art. 2703 c.c., comma 1, e', quanto alla
9 struttura, un atto pubblico, risultando, in coerenza con la definizione dell'art.
2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale, che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato. Pertanto, come la pubblica fede costituita in ordine all'autenticità della sottoscrizione della procura, così quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore ed al quale l'ordinamento attribuisce questo specifico munus pubblico, non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 c.p.c. e segg., come stabilito dal tessuto normativo risultante dagli artt. 2699 c.c. e segg.”.
Alla luce di tali principi, qui condivisi, la decisione del primo giudice è errata, avendo il Tribunale affermato l'inesistenza della procura alle liti per difetto di autenticità della firma del , senza dar corso all'accertamento della falsità CP_1 della firma apposta sulla procura, pur avendo il , che ne aveva dedotto la CP_1 falsità, proposto querela di falso in via incidentale.
Quest'ultimo, costituendosi in questo giudizio, ha utilmente riproposto la querela di falso in via incidentale per contestare l'autenticità della propria firma apposta sulla procura alle liti prodotta dall'avv. ER in primo grado, allegata al ricorso introduttivo;
tuttavia non ha riassunto il giudizio dinanzi al competente Tribunale nel termine perentorio concesso da questa Corte con ordinanza del 23.05.2022, con la quale contestualmente veniva disposta la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; di conseguenza è decaduto dal potere di proporre detta azione.
Il mancato esperimento del giudizio di falso, unico strumento idoneo a far superare la presunzione di autenticità della firma apposta dal in calce CP_1 alla procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, comporta che la stessa non può considerarsi inesistente, come invece ritenuto dal primo giudice.
Pertanto, rilevato che non ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 CP_1
c.p.c., la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti dell
[...]
, rimasta assorbita dalla pronuncia in rito di primo grado (v. Cass. n. CP_2
10 7940/2019), considerato che non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), non rimane altro a questa Corte che ritenere insussistenti i presupposti per la condanna del difensore in proprio al pagamento delle spese processuali, assorbita ogni altra doglianza contenuta nell'appello incidentale in merito alla non congruità delle spese liquidate in primo grado e poste a carico dell'appellante principale.
Le spese di lite del presente grado, nel rapporto processuale tra ER TR
e , liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e CP_1 succ. mod., seguono la soccombenza del . CP_1
Nel rapporto processuale tra la ER e l nulla va disposto in ordine CP_2 alle spese, essendo stata evocata in giudizio solo ai fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio iscritto al n. 292/2020, pubblicata il 4.6.2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dei presupposti per la condanna dell'avv. TR ER al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di ER TR, delle CP_1 spese di lite del presente grado, che liquida in euro 175,00 per contributo unificato ed euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr. Aldo Gubitosi
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