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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13126/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I Grado iscritto al n. 13126/2013 R.G. vertente
tra
in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Caputo e Monica Di Monte
OPPONENTE e ATTORE in RICONVENZIONALE
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cosma Intini e Caterina Controparte_1
Ranù
OPPOSTO e CONVENUTO in RICONVENZIONALE
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magarelli CP_2
TERZO CHIAMATO in CAUSA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 21.1.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 – Con decreto n. 2021/2013 del 16/17.9.2013 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva al
Condominio in epigrafe di pagare a la somma complessiva di € 8.640,88, oltre Controparte_1
interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi spettanti per l'attività
professionale svolta dall'ingiungente in favore del . Parte_1
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato il 2.11.2013, il ha Parte_1
proposto opposizione, eccependo in via preliminare la “invalidità della procura ad litem per
conflitto di interessi, per violazione del principio di lealtà e correttezza processuale ex art. 88
c.p.c., del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. e dei
principi generali di buona fede e correttezza” e la conseguente “inefficacia del decreto ingiuntivo
impugnato per decadenza del termine ex art. 644 c.p.c.” per il “vizio assoluto di procura in capo al
difensore” nonché l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito.
Nel merito, ha domandato: (A) di condannare (i) a restituire al “la CP_1 Parte_1
somma indebitamente percepita di € 11.796,76”, (ii) al risarcimento del danno “da erronea
valutazione progettuale”, quantificato in € 25.000,00, (iii) in via subordinata, al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale “per omessa vigilanza sui lavori e per sospensione
illegittima”, quantificato in € 25.000,00; (B) in via subordinata, “di ridurre il credito professionale
nella misura di legge di € 4.000,00, per l'effetto compensare e/o condannare l'opposto al
pagamento delle somme versate in eccedenza dal opponente e indebitamente percepite Parte_1
ex art. 2033 c.c.”.
Ha, altresì, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, ai fini di manleva, l'ex amministratore del , , il quale “ha consentito la prestazione di attività Parte_1 Pt_2 CP_2
da parte dell'opposto non autorizzate dall'Assemblea” ed ha pattuito il compenso con il tecnico e versato somme in acconto “senza la necessaria e preventiva autorizzazione assembleare”.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20.12.2013, istando per CP_1
l'integrale reiezione dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per la conferma del decreto ingiuntivo.
2 Anche il terzo chiamato si è costituito in giudizio, chiedendo di rigettare la CP_2
domanda proposta nei suoi confronti dall'opponente.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, prove orali e Consulenza tecnica.
Con ordinanza del 21.2.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata soltanto dal Parte_1
opponente.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
senza assegnazione alle parti dei relativi termini, essendo già state depositate comparse conclusionali e memorie di replica e avendovi, pertanto, le parti rinunciato.
2 – L'eccezione di invalidità della procura alle liti per conflitto di interessi del difensore di parte opposta è inaccoglibile.
Al riguardo, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate da Cass. Civ. SU,
27/04/2023, n.11193, va rammentato che: - ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense,
"l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare
un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di
altro incarico anche non professionale"; - la finalità di tale disposizione, come specificato dal comma 2, consiste essenzialmente nel salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato, garantendone la libertà da pressioni o condizionamenti di qualsiasi genere, anche correlati ad interessi riguardanti la propria sfera personale;
- in quest'ottica, il comma 3 precisa che "il conflitto di interessi sussiste
anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire
ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico"; - l'accento in tal modo posto sulla possibile interferenza tra l'accettazione di un nuovo incarico professionale e l'adempimento di un altro mandato precedentemente ricevuto, nonché, in linea più generale, tra l'attività svolta dall'avvocato e gl'interessi dell'assistito, ha indotto queste Sezioni Unite ad affermare che, nei
3 rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto d'interessi non può essere riferita restrittivamente alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza del consenso di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi rispetto al proprio assistito (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12/03/2021, n. 7030); - la giurisprudenza più recente è pervenuta inoltre ad una rimeditazione del principio, enunciato da pronunce più risalenti, che escludeva la configurabilità di una violazione dei canoni di correttezza, lealtà e deontologia professionale in caso di assunzione, da parte dell'avvocato, del patrocinio di soggetti portatori d'interessi solo potenzialmente contrastanti,
ritenendo necessaria, al predetto fine, l'esistenza in concreto di un conflitto tra le parti (cfr. Cass.,
Sez. Un., 15/10/2002, n. 14619; 20/01/1993, n. 645); - in contrario, è stato infatti valorizzato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, richiamandosi l'orientamento che,
in tema di mandato ad litem, ritiene inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo del medesimo procuratore, ogni qualvolta tra le stesse sia configurabile un conflitto d'interessi anche solo virtuale, ravvisando nel contemporaneo svolgimento di attività
difensiva in favore di soggetti portatori d'istanze contrastanti una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelati (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2021, n.
7030; Cass., Sez. I, 23/ 03/2018, n. 7363; Cass., Sez. III, 14/07/2015, n. 14634; 25/06/2013, n.
15884); - ale ampliamento della nozione di conflitto d'interessi trova d'altronde conforto nella disciplina dettata dall'art. 3 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, il quale dispone, in modo più specifico rispetto all'art. 24 del Codice italiano, che "l'avvocato non può fornire
consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia" non solo
"qualora vi sia un conflitto", ma anche nel caso in cui sussista "il serio rischio di un conflitto tra
gli interessi di tali clienti", aggiungendo che "l'avvocato non può accettare un incarico da un nuovo
cliente" non solo, come previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, "nel caso in cui il
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita
o cliente" o "la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte
4 assistita o cliente", ma anche "qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni
comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari del precedente cliente da parte
dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio"; - ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato, non è dunque necessario che tra gli interessi delle parti da lui patrocinate sia configurabile un conflitto immediato ed attuale, risultando invece sufficiente un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gl'incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato e da evitare la divulgazione o comunque l'indebito sfruttamento di informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione del proprio ufficio.
Orbene, nel caso di specie non appare configurabile un conflitto d'interessi, atteso che, come peraltro affermato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di nella decisione del 9.7.2014 Pt_1
resa all'esito del procedimento disciplinare iscritto al n. 263/2013, (i) le vicende riguardo alle quali l'avv. Intini ha prestato la propria opera professionale in favore del Parte_3
prima, e dell'Arch. , poi, hanno un oggetto differente (lavori di manutenzione
[...] CP_1
espletati in favore del da un lato, richiesta di compensi professionali, dall'altro) e (ii) Parte_1
tra l'espletamento del primo incarico e l'espletamento del secondo incarico è intercorso un arco temporale non breve, all'incirca di quattro anni, dunque v'è stata soluzione di continuità tra le due attività.
Inoltre, parte opponente non ha neanche allegato le notizie, i documenti, le informazioni di cui l'avv. Intini sarebbe venuto a conoscenza in quanto precedente difensore del e di Parte_1
cui avrebbe fatto uso in maniera strumentale e indebita al fine di avvantaggiare ingiustamente l'odierno assistito.
Ne consegue la reiezione delle eccezioni di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell'atto di citazione in opposizione.
5 Non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda monitoria per “frazionamento del credito”.
Ciò in quanto, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 25480/2023), distinti diritti di credito, benché relativi ad un unico rapporto tra le parti, possono essere tratti ad oggetto di domande in processi distinti: "non si tratta (...) di valutare 'caso per caso'
(in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l'azionabilità separata dei
diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i
comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico. Quel che rileva è
che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni
relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito
oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo" (Cass. SU nn.
4090 e 4091/2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame è lo stesso opponente (che, in sede di scritti difensivi conclusivi, non ha reiterato nessuna delle esaminate eccezioni) a rappresentare in citazione che l'unico rapporto professionale intercorso tra il Condominio e l'Arch. si è estrinsecato “in CP_1
una pluralità di prestazioni”, in quanto si trattava di un rapporto “di durata”; ancora, (i) non ha spiegato i motivi e le circostanze per cui le pretese creditorie ex adverso azionate sarebbero
“connesse o funzionalmente collegate” e (ii) non ha neanche allegato né la carenza di interesse oggettivo del professionista ad esercitare l'azione solo per alcuni dei crediti vantati né il pregiudizio che il Condominio avrebbe patito in conseguenza di tale condotta.
L'eccezione, in sostanza, è stata formulata in maniera estremamente generica ed è priva di riferimenti e allegazioni afferenti alla fattispecie in rassegna;
pertanto, non può trovare accoglimento.
3 – Venendo al merito della controversia, parte attrice ha, in primo luogo, dedotto il “difetto di imputazione in capo al opponente” in quanto l'assemblea condominiale ha Parte_1
autorizzato l'amministratore a conferire all'Arch. esclusivamente “l'incarico di progettista CP_1
6 asseverante DIA” e non, anche, l'incarico di direttore dei lavori per la fase di esecuzione e di responsabile della sicurezza, non avendo adottato alcuna deliberazione anche con riguardo al compenso spettante al tecnico per tali ulteriori attività: “l'assemblea, pertanto, conferiva
all'opposto soltanto mandato di progettista e in mala fede l'opposto nella DIA, presentata al
si “autoincaricava”, altresì, quale direttore per la fase di esecuzione dei lavori”. Parte_4
In proposito, s'impone di evidenziare quanto segue.
Nella riunione del 13.7.2007 l'assemblea ha nominato una commissione composta da alcuni condomini, prevedendo che questi ultimi, “coadiuvati dalla competenza del tecnico nominato Arch.
, convocheranno la ditta al fine di concordare i prezzi oggetto della proposta Per_1 Parte_5
contrattuale dell'impresa.
Nella riunione del 31.10.2007 la compagine assembleare ha deliberato che (i)
“l'amministratore dovrà dare immediatamente mandato all'arch. per versare, entro e non CP_1
oltre il giorno 07.11.2007, presso il Comune di DIA (denunzia inizio attività) per le opere di Pt_1
manutenzione conservativa allo stabile così meglio descritte nel capitolato redatto dallo stesso
architetto ed approvato dall'odierna assemblea” e (ii) “l'amministratore, coadiuvato
Part dall'architetto e dal condomino Misceo, dovrà sottoscrivere contratto con la ditta CP_1
[...]
concordando con la stessa una riduzione del prezzo stabilito”. Controparte_3
Nella stessa occasione, l'assemblea, discutendo il punto n. 4 dell'odg (“analisi circa lo stato
dei versamenti nelle quote straordinarie”), ha preso atto della consegna, da parte dell'amministratore, ai condomini presenti del prospetto “che evidenzia, delle rate straordinarie
richieste, i versamenti eseguiti”, stabilendo altresì che “tale prospetto”, allegato al verbale, “dovrà
essere verificato da ogni condomino che provvederà, entro il 15 novembre 2007, a versare quanto
ancora dovuto al fine di consentire a questa amministrazione di provvedere al versamento
dell'acconto alla Ditta alla sottoscrizione del contratto, e al versamento dell'acconto all'arch.
”. CP_1
7 Nel contratto di appalto sottoscritto il 24.1.2008 tra il e l''impresa appaltatrice Parte_1
(alla cui sottoscrizione l'amministratore era stata autorizzato nella richiamata delibera del
31.10.2007) si fa espressamente riferimento, nelle premesse, al computo metrico redatto dall'Arch.
nonché, in più d'un articolo, a compiti e obblighi del direttore dei lavori. Controparte_1
Sia nell'ordine del giorno fissato in vista dell'assemblea convocata per il 13/14.11.2008 sia nel verbale dell'assemblea del 14.11.2008 si rinviene il riferimento all'Arch. quale direttore CP_1
dei lavori.
Non risulta, stando a quanto riportato in verbale, che i condomini presenti abbiano obiettato alcunché in ordine a tale qualifica attribuita all'odierno opposto.
Tutti gli ordini di servizio riguardanti tali lavori recano la sottoscrizione, oltreché
dell'amministratore del e del direttore tecnico di anche dell'Arch. , Parte_1 Pt_5 CP_1
direttore dei lavori.
L'elencata documentazione non ha costituito oggetto di disconoscimento da parte dell'odierno opponente.
D'altronde, il non ha neanche indicato la persona che le parti avrebbero inteso Parte_1
nominare direttore dei lavori atteso che nel contratto di appalto si rinvengono, come visto, ripetuti riferimenti alla figura del “direttore dei lavori”, che, pertanto, non può che essere l'odierno opposto
(diversamente, si tratterebbe di previsione contrattuale priva di rilievo).
Se ne deduce che l'intera compagine condominiale (a) era perfettamente a conoscenza del fatto che all'Arch. era stato conferito dal l'incarico sia di “progettista CP_1 Parte_1
asseverante DIA” (come ammesso dallo stesso opponente) sia di direttore dei lavori di manutenzione in precedenza deliberati e, inoltre, (b) ha espressamente autorizzato (cfr. verbale del
31.10.2007) l'amministratore a corrispondere all'Arch. l'acconto sul maggior compenso CP_1
allo stesso spettante.
Inoltre, va rilevato che l'assemblea dei condomini, oltre ad avere il potere di delegare l'amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell'attività
8 negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell'assemblea (Cass. n. 1994 del 25/03/1980).
La Corte di Cassazione, in tema di conclusione del contratto di portierato, ha statuito che l'assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione del contratto (Cass. n. 5297 del 06/03/2014).
Appare opportuno chiarire, altresì, che la normativa in materia di prestazione d'opera professionale, dettata dagli artt. 2230 e ss. del Codice civile, non prevede che il conferimento dell'incarico debba avvenire in forma scritta a pena di inesistenza o nullità del relativo rapporto.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1792/2017, ha ribadito l'orientamento,
ormai consolidato, secondo cui “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione
sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento
del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di
avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di
detto compenso”.
Dalle illustrate considerazioni discende che non può trovare accoglimento la domanda di manleva proposta dal nei confronti del terzo chiamato , posto, in ogni Parte_1 CP_2
caso, che nelle conclusioni rassegnate negli scritti conclusivi difensivi attorei non risulta essere stata formulata alcuna richiesta nei confronti di . CP_2
4 – Parte opponente, in via riconvenzionale, ha domandato: - la restituzione delle somme
“indebitamente percepite”; - il risarcimento del danno “da erronea valutazione progettuale”; - in via subordinata, il risarcimento del danno da “inadempimento contrattuale” “per omessa vigilanza sui
lavori e per sospensione illegittima quantificato in Euro 25.000,00 ovvero nel diverso importo
risultante dalla C.T.U.”; - nell'ipotesi in cui “si ritenga tenuto il al pagamento di un Parte_1
9 compenso all'opposto per le prestazioni rese”, la “riduzione del credito nella giusta misura” e la compensazione con quanto già corrisposto.
In particolare, il ha contestato ad le seguenti inadempienze: - Parte_1 CP_1
“l'impresa modificava le pendenze originarie dei terrazzi a livello (piani 4° e 6°) secondo le regole
tecniche del progettista, cioè l'odierno opposto. La modifica delle pendenze creava gravi problemi
di stillicidio e di infiltrazione negli appartamenti sottostanti”; - “l'opposto è, quindi, incorso in un
evidente errore già nella fase di progettazione, nel prevedere la modifica delle pendenze lungo il
bordo esterno dei terrazzi a livello e perché non considerava, come lui stesso ammette, le sotto
dimensioni dei pluviali esistenti”; - “le “varianti progettuali” predisposte dal progettista – DL e
per le quali sono stati chiesti pure compensi aggiuntivi servivano, in conclusione, a rimediare agli
errori del progetto iniziale, risultato inidoneo agli interventi di manutenzione appaltati”; -
“l'odierno opposto, in qualità di progettista, non considerava che l'edificio condominiale ha forma
di parallelepipedo”, ragion per cui “le lavorazioni sui prospetti interni, pur appaltate secondo le
indicazioni tecniche del progettista, mai avrebbero potuto realizzarsi se non con ponteggi speciali
(automezzo dotato di braccio telescopico), che, invece, non venivano previsti dal progettista
odierno opposto e, quindi, dal capitolato lavori e dal contratto d'appalto”; - “neppure, poi,
l'opposto progettista si avvedeva della presenza di infiltrazioni nel muro di confine del terrazzo
condominiale e del muretto divisorio dei terrazzi (proprietà piano) e della Parte_6
necessità, quindi, di intervenire per dare nuovo isolamento a detti muri. Per cui si rendeva
necessaria nella fase di esecuzione dei lavori un'ulteriore variante progettuale, con ulteriore
dispendio per il opponente”; - “l'opposto non provvedeva a redigere la dichiarazione Parte_1
di fine lavori e il certificato di collaudo finale, al fine di asseverare la parte di intervento ultimata
dall'impresa”; - “l'opposto è venuto meno al suo dovere di sorveglianza, dal momento che ha
consentito l'esecuzione di opere viziate”.
Occorre, a questo punto, dare atto delle risultanze della TU espletata in corso di causa.
10 Quanto all'attività in concreto espletata dall'Arch. e al compenso a quest'ultimo CP_1
spettante, il nominato TU, Ing. premesso che l'importo dei lavori cui fare riferimento Per_2
per determinare il compenso spettante per il coordinamento in fase di progettazione è quello da progetto fissato contrattualmente (ossia € 50.000,00), laddove, invece, l'importo dei lavori cui fare riferimento per determinare il compenso spettante per il coordinamento in fase di esecuzione è
quello dei lavori in concreto eseguiti (€ 25.400,00), ha effettuato le seguenti considerazioni: -
“Nella documentazione in atti (ed in particolare in quella contenuta nel fascicolo del ricorso per
decreto ingiuntivo promosso dal Convenuto) risultano presenti:
1. computo metrico privo di prezzi
datato 15/06/2007; 2. computo metrico con prezzi datato 08/09/2007 (uguale al precedente ma
impaginato diversamente);
3. elenco prezzi datato 08/09/2007; 4. relazione tecnica, priva di data
(allegata alla DIA);
5. elaborato grafico datato 24/10/2007 denominato architettonico situazione
esistente;
6. D.I.A. presentata in data 07/11/2007 e relativa relazione di asseveramento;
7.
cronoprogramma datato 01/03/2008; 8. disciplinare dei materiali datato 01/03/2008; 9. piano di
sicurezza e coordinamento datato 01/03/2008; 10. elaborato grafico datato 15/05/2008 denominato
variante configurazione nuova pendenza terrazzi. 11. verbali di sospensione lavori. Nella
documentazione prodotta da parte attrice, inoltre, risultano presenti: 12. capitolato con descrizione
delle opere ed indicazione delle quantità, datato 08/09/2007; 13. n. 4 ordini di servizio emessi a
firma del D.L., due dei quali inerenti opere integrative con relativo prezzo;
14. due "verbali di
liquidazione stato di avanzamento lavori"”; - “a) Le prestazioni di progettazione, D.L. e DIA erano
comprese in quelle di cui al preventivo di parcella e pertanto i relativi onorari vanno corrisposti
con le modalità ivi riportate. b) La prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, non richiesta, risulta svolta in epoca successiva (01/03/2008) a quella del progetto
dell'intervento e del relativo capitolato approvati dal (31/10/2007), senza che nel Parte_1
frattempo fossero intervenute nuove condizioni che la rendessero necessaria. c) La prestazione di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sembra almeno dubbia atteso che non solo in
atti non c'è alcun documento che attesti lo svolgimento di tale attività (trasmissione PSC alle
11 imprese, verbali di riunione preliminare, verbali di riunione di coordinamento ed informazione,
ecc.) ma -e soprattutto- non è stata inoltrata, a firma del Committente, la necessaria notifica
preliminare all'Ispettorato del Lavoro ed alla ASL competenti;
anzi nella documentazione riversata
per il Decreto Ingiuntivo è presente una "notifica preliminare" inconsueta in quanto priva di
indirizzi dei destinatari (cfr.: All. "B") e mancano altresì le ricevute delle raccomandate di
spedizione comprovanti la data di inoltro. Per di più non risulta che in cantiere ci fosse più di una
impresa. d) Il rilievo architettonico è ricompreso nelle attività progettuali. e) La relazione tecnica
del 03/06/2008 relativa all'appartamento del sig. non è presente in atti e non è chiaro a Pt_7
quali fini, e su richiesta di chi, sia stata redatta. f) Le spese ed indennità elencate sono tutte da
considerare incluse nell'importo concordato per le attività progettuali e di direzione lavori.
Pertanto, benché svolta piuttosto succintamente rispetto ai criteri usuali di contabilità, redazione
degli stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento, le attività svolte ed esulanti dal
preventivo-convenzione sono solo quelle relative alla misura e contabilità dei lavori, necessarie per
liquidare le somme maturate dall'impresa.”; - sulla base delle tariffe vigenti negli anni 2007-2008
per i lavori privati, ossia dell'art. 23-a della L. n. 143/1949, e in relazione all'importo dei lavori rilevati eseguiti, pari ad €. 25.400,00, “gli onorari relativi alle prestazioni che lo scrivente ritiene
effettivamente svolte dal professionista ma esulanti dalla sua offerta, e per le quali non furono
concordati compensi, sulla base della tariffa vigente all'epoca dei lavori ammontano ad € 531,95”;
- “Sulla base delle considerazioni che precedono le competenze per l'attività professionale svolta
dall'arch. nell'ambito dei lavori di manutenzione presso l'edificio di CP_1 Parte_1
sono quantificate come segue: per progettazione, direzione lavori, DIA, in base ai preventivi del
01/06/2007 e 02/07/2007, €. 25.400,00 x 8% = €. 2.032,00 per misura e contabilità, secondo il
precedente conteggio da tariffa professionale €. 531,95”; - “Quindi gli onorari complessivamente
dovuti, ad avviso dello scrivente e sulla scorta della documentazione in atti, ammontano ad €.
2.563,95”.
12 Sulla scorta delle emergenze documentali, delle allegazioni delle parti e delle circostanze tra di esse pacifiche e incontestate, l'Arch. risulta aver percepito l'importo complessivo di € CP_1
10.372,15, così ripartito: - € 724,70 a titolo di acconto, versati il 6.11.2007 (circostanza,
quest'ultima, allegata dal e non contestata); - € 2.000,00, versati sempre a titolo di Parte_1
acconto con bonifico del 9.9.2008 (circostanza, anch'essa pacifica); - € 7.647,45, ricevuta, per espressa ammissione dell'originario ingiungente, in forza del d.i. n. 1824/09, emesso dal Tribunale
di Bari.
Ne consegue che: a) il decreto ingiuntivo in questa sede opposto va revocato in quanto null'altro spetta ad a titolo di compenso per l'attività prestata in favore del Condominio;
b) CP_1
avendo il professionista ricevuto dal , per le causali in esame, un compenso Parte_1
complessivamente superiore a quello effettivamente spettantegli e avendo l'odierno opponente istato, in via riconvenzionale, per la restituzione delle somme “indebitamente percepite” da , CP_1
quest'ultimo va condannato alla refusione in favore del dell'importo corrispondente Parte_1
alla differenza tra quanto effettivamente ricevuto e l'onorario determinato dal TU (alle cui conclusioni, per i motivi che saranno pure esposti nel prosieguo, non v'è ragione di non conformarsi).
A tal fine, deve procedersi alla devalutazione - alla data in cui è cessato il rapporto contrattuale intercorso tra e il ) - sia dell'importo di € 7.647,45 CP_1 Controparte_4
(versato il 18.7.2013 in forza del d.i. n. 1824/09) sia dell'importo stimato dal TU.
A questo punto, quest'ultimo importo va sottratto dalle somme ricevute dall'architetto.
Conseguentemente, dev'essere condannato alla restituzione in favore del CP_1
dell'importo di € 7.418,50. Parte_1
Relativamente alle inadempienze dell'Arch. e ai danni lamentati dal e CP_1 Parte_1
ascrivibili alle condotte attive e omissive tenute dall'odierno opposto, il Consulente ha evidenziato che: - “nella documentazione riversata in atti non è presente parte di quella che solitamente la
Direzione Lavori predispone nel corso dell'esecuzione delle opere. In particolare, non c'è il
13 giornale dei lavori (su cui vengono annotati i fatti di ordine tecnico e l'andamento dei lavori), né un
libretto delle misure (su cui vengono riportate le quantità -anche in termini percentuali per i lavori
a corpo- di quanto viene eseguito), né un normale stato di avanzamento dei lavori. In particolare, il
giornale dei lavori, sia pure sinteticamente compilato, avrebbe potuto essere d'aiuto al Convenuto
per fornire risposta alle domande che il sottoscritto C.T.U. gli ha rivolto circa l'avvenuta
esecuzione di alcune opere, per le quali -invece- il D.L. ha dichiarato quasi sempre di non
ricordare”; - “Dalla visione dello stato dei luoghi emerge l'incompleta esecuzione delle opere
appaltate: quelle eseguite sono consistite sostanzialmente nel rifacimento delle pavimentazioni di
alcune terrazze a livello, e segnatamente quella al piano 6° di proprietà (lato Est CP_5
dell'edificio) e quelle al piano 4°, di proprietà e , in affaccio sulla pubblica Pt_8 Parte_9
via”; - risultano eseguiti interventi per un totale di € 27.102,60; - “tale importo va decurtato, causa
la parziale esecuzione dell'art. 19, di quello stimato in €. 1.700,00 per ineseguita fornitura e posa
di profilo in alluminio lungo il bordo della copertura del volume tecnico (con funzione di
gocciolatoio). Pertanto, furono eseguiti lavori per €. 25.402,60, e in c.t. €. 25.400,00. Per
differenza con l'importo contrattuale l'ammontare delle opere non eseguite è, in c.t., di €.
24.600,00”; - “all'importo dei lavori contrattuali non sono stati sommati quelli indicati negli Ordini
di Servizio n. 3 (€. 1.500) e n. 4 (€. 1.700) in quanto non c'è evidenza né prova della loro
esecuzione”; - “Nel corso delle operazioni peritali non si è avuto modo di constatare de visu lo
stillicidio (o, come definito dai residenti, cascata) d'acqua meteorica dal bordo dei terrazzini cui è
stata sostituita la pavimentazione”; - “nella sostanza i lavori di manutenzione eseguiti hanno
riguardato il rifacimento delle terrazze a livello, una al 6° piano lato ovest (propr. e due CP_5
al 4° piano lato strada (propr. e ), ossia quelle oggetto di lamentele dopo la Pt_8 Parte_9
modifica delle pendenze delle pavimentazioni rifatte”; - “Da quanto visionato, ed anche in base a
quanto riferito dai Condomini interpellati, non risultano allo scrivente problematiche di
infiltrazione dalle terrazze a livello di rinnovata pavimentazione, nel senso che la nuova
impermeabilizzazione assolve efficacemente la sua funzione;
l'inconveniente che rende possibile
14 l'insinuazione dell'acqua di scolo nella parte frontale delle strutture di orizzontamento (e
l'aggressione da parte degli agenti atmosferici) è senz'altro quello riconducibile -oltre che al
degrado- alla parziale demolizione della superficie dei frontini, occorsa durante le opere di
rimozione dei terminali in pietra lungo i bordi dei terrazzini, ed agli spazi rimasti per ineseguito
ripristino tra le lastre di pietra (terminali) lungo i bordi dei balconi ed il loro supporto, lastre che
in più punti sono sostenute da cunei sistemati per posarle a livello col pavimento”; - “Inoltre lo
stato in cui sono rimaste esposte per svariati anni le superfici dei frontalini dei balconi
ripavimentati è pregiudizievole per la salvaguardia delle parti strutturali di orizzontamento e
relative finiture”; - “Da quanto rilevato in sito effettivamente le pavimentazioni delle tre terrazze
hanno unica pendenza, dalla parete di tompagno verso il bordo libero. In precedenza, invece, la
superficie pavimentata delle terrazze era caratterizzata da una linea di compluvio semicentrale, in
direzione nord-sud, che raccoglieva le acque convogliandole verso gli imbocchi dei pluviali
presenti alle estremità”; - “Di conseguenza dal lato libero più esterno l'acqua meteorica fluiva
verso l'interno della terrazza e, a meno di precipitazioni abbondanti al punto da mettere in crisi il
deflusso nel pluviale e conseguentemente provocare l'innalzamento del livello dell'acqua sulla
terrazza, non cadeva lungo i margini liberi delle stesse”; - “E' di tutta evidenza che la causa delle
lamentate "cascate" d'acqua è dovuta alla modifica del regime delle pendenze di quelle terrazze,
come risulta dagli ordini di servizio n. 1 (del 14/03/2008) e n. 2 (del 19/05/2008) impartiti dal
Direttore dei Lavori (e progettista) arch. ”; - “Come già detto, fu impostata un'unica CP_1
pendenza alle superfici pavimentate, con quota più alta in corrispondenza delle pareti di tompagno
(o prospettiche) e quota più bassa in corrispondenza del bordo esterno (quello, cioè, dove è
collocata la ringhiera di parapetto). Tale configurazione della pendenza è idonea per balconi
aggettanti di più contenuta profondità, nell'ordine di 1,00-1,20 ml o poco più, comunemente
presenti sui prospetti degli edifici condominiali pluripiano. Nel caso in questione, invece, la
profondità dei terrazzini a livello è ben superiore, fino a circa 3,50-4,00 ml, la qual cosa implica la
raccolta di una elevata quantità di acqua che, lasciata liberamente defluire dal bordo, cade -
15 appunto- a cascata. Si verifica, in sostanza, una situazione simile a quella per cui si collocano le
grondaie lungo il bordo a quota inferiore di tetti e tettoie”; - “la causa di quanto lamentato è
individuata nella soluzione progettuale di realizzare un'unica pendenza verso il bordo libero delle
superfici di orizzontamento dei terrazzini”; - quanto alla rimozione delle cause, “gli interventi da
eseguire consistono nel complessivo rifacimento delle superfici pavimentate, quindi mediante
ripetizione delle opere già eseguite, ossia rimozione pavimento e sottofondo, rimozione massetto a
pendio, realizzazione di nuova configurazione delle pendenze mediante nuovo massetto a pendio
con deflusso delle acque verso i pluviali esistenti, realizzazione del 2° strato impermeabilizzante
(ossia quello che nel corso dei lavori è stato modificato con l'applicazione di sul CP_6
massetto a pendio)”; - “La stima di tali opere, secondo i correnti prezzi di mercato, è nell'ordine di
€./mq 130. Ne consegue, moltiplicando per le quantità riportate in capitolato, la spesa: • terrazza
al 6°: mq 51,60 x €/mq 120 = €. 6.192,00 • terrazze al 4°: mq 89,20 x €/mq 120 = €. 10.704,00 Per
complessivi €. 16.896,00 oltre iva come per Legge”; - quanto all'eliminazione dei fenomeni, “può
adottarsi, in alternativa alla soluzione di cui sopra, un intervento che consista nella sistemazione di
grondaie lungo il bordo esterno dei terrazzini fino ai pluviali, da fissare ai frontini esterni. Tale
soluzione, già indicata dalla Direzione Lavori all'epoca degli interventi, è meno dispendiosa e di
più rapida realizzazione ma implica il non indifferente difetto di essere antiestetica oltre che
palesemente posticcia ed inusuale. In considerazione anche dei necessari ponteggi (fissi e/o mobili)
per la sistemazione e fissaggio lungo i frontini dei terrazzini interessati, si stima tale intervento
secondo i correnti prezzi di mercato, come segue: • gronde: ml 45 x €/ml 32 = €. 1.440,00 •
ponteggi: mq 611 x €/mq 14 = €. 8.554,00 Per complessivi €. 9.994,00 oltre iva come per Legge”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico
16 Le considerazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza.
Le conclusioni rassegnate sono state ribadite dal TU, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dal
Consulente di parte opposta (cfr. pagg. 13 e ss. dell'elaborato consulenziale).
Ebbene, dagli accertamenti espletati dall'ausiliare del giudice sono emerse numerose criticità nei lavori di manutenzione effettuati sotto la direzione di , a quest'ultimo ascrivibili, CP_1
e nei risultati cui tali lavori sono pervenuti, così riassumibili: - mancata compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure e mancata redazione dello stato di avanzamento dei lavori
(documentazione obbligatoria per i lavori pubblici, ma di norma redatta anche per lavori privati di questo genere); - incompleta esecuzione delle opere appaltate, non essendovi prova dell'effettiva esecuzione dei lavori di cui agli ordini di servizio nn. 3 e 4 emessi da;
- stillicidio di acque CP_1
meteoriche dal bordo dei terrazzini cui è stata sostituita la pavimentazione, dovuto alla modifica del regime delle pendenze di quelle terrazze, come risulta dagli ordini di servizio n. 1 (del 14.3.2008) e n. 2 (del 19.5.2008) impartiti da , ossia cagionato dalla soluzione progettuale di realizzare CP_1
un'unica pendenza verso il bordo libero delle superfici di orizzontamento dei terrazzini.
D'altronde, stesso, nell'ambito del presente giudizio, ha ammesso di aver “sospeso” CP_1
i lavori in parola due volte, il 7.7.2008 e l'8.7.2009, ossia il giorno prima di comunicare la propria rinuncia all'incarico di progettista/direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, ragion per cui risulta evidente che, nel momento in cui è cessata l'attività del professionista, i lavori commissionati erano stati solo parzialmente eseguiti.
Ancora, la problematica rappresentata dalla pendenza delle pavimentazioni dei suddetti terrazzi (che ha dato luogo allo stillicidio di acque meteoriche) è stata riscontrata nel verbale “di configurazione pendenza terrazzo” del 15.5.2008 dallo stesso , il quale -in quell'occasione- CP_1
ha, infatti, proposto una soluzione per risolvere tale problema, a conferma -come poi acclarato dal
TU- della “infelice soluzione progettuale della pendenza verso l'esterno adottata dall'arch. CP_1
(in corso d'opera, con ordine di servizio)”.
17 Deve, pertanto, ritenersi -sulla base degli elementi probatori acquisiti- che sussista responsabilità dell'originario ingiungente sia in sede di progettazione che in sede di direzione dei lavori.
Si tratta, infatti, di omissioni, inadempienze ed errori posti in essere dall'Arch. , alle CP_1
cui -illustrate- condotte sono ascrivili le conseguenze lesive accertate dal TU.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere le proprie attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al comune concetto di diligenza ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera del progetto, sia delle modalità di esecuzione.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in questo senso Cass. 2019\7336; 2016\8700; 2008\10728;
2006\4366; 2005\15255; Cass. 2023\14456).
In sostanza, il direttore dei lavori è responsabile della non corretta esecuzione degli stessi, in quanto è il soggetto preposto alla verifica che i lavori siano svolti a regola d'arte e in conformità al progetto approvato;
è altresì compito del direttore lavori, qualora egli riscontri che una lavorazione
18 sia eseguita in maniera difforme alle prescrizioni e non a perfetta regola d'arte, provvedere a richiederne la demolizione, lo smantellamento e il rifacimento, a totali spese e rischio dell'impresa stessa, non procedendo in tale situazione all'accettazione dell'opera (cfr. Trib. Torino, Sez. I,
3.12.2018, n. 5666).
Peraltro, occorre rilevare che appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno di essi abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. 2016\18521; cfr, anche Cass. 2016\8700
laddove si configura la responsabilità del direttore dei lavori anche nel caso di mera omissione nel manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori;
in tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentiti dal committente, trova fondamento nell'art. 2055 cc, il quale, anche se dettato in materia extracontrattuale, si estende alle ipotesi in cui taluno degli attori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale;
ove dunque il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimento dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, essi ne rispondono solidalmente essendo sufficiente la per sussistenza della solidarietà che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso;
Cass. 2001\20704).
Pertanto, deve condannarsi parte opposta al pagamento in favore del opponente Parte_1
dell'importo di € 26.890,00, da rivalutarsi dalla data di deposito della TU (26.6.2017) all'attualità.
Nella statuizione di accoglimento delle domande di restituzione e risarcimento restano assorbite le ulteriori questioni poste e domande spiegate da parte opponente.
5 – La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico di parte opposta.
19 Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007 n. 19014), con riduzione degli importi del 30% al fine di ricondurli ad equità, atteso peraltro che sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate dall'opponente.
Per le medesime ragioni, le spese di TU, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, dell'esito della lite e della complessità della vicenda sottesa al giudizio, (a) si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato e (b) deve essere respinta la domanda di parte opponente di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
D'altronde, la responsabilità aggravata prevista dalla citata norma, nel sanzionare l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contempla una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c. e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé sola rimproverabile (cfr. Cass. n.18344 del 6.08.2010).
Nel caso in esame, invero, non emerge dagli atti di causa alcun elemento idoneo a dimostrare una cosciente volontà del ricorrente in sede monitoria di proporre una domanda consapevolmente priva di fondamento, mancando di conseguenza qualunque elemento (invero,
neanche allegato dall'opponente) in grado d'integrare l'elemento soggettivo prescritto ai fini dell'integrazione della responsabilità in discorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. e sulla domanda riconvenzionale proposte dal Condominio sito in alla nei confronti di Pt_1 Parte_1 CP_7
[...]
[...] nonché sulla domanda di manleva proposta dal Condominio sito in alla
[...] Pt_1 Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
- rigetta le eccezioni formulate da parte opponente;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2021/13 emesso dal
Tribunale di Bari il 17.9.2013;
- condanna alla restituzione in favore del opponente della Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.418,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- condanna al pagamento in favore del opponente della Controparte_1 Parte_1
somma di € 26.890,00, da rivalutarsi dalla data di deposito della TU (26.6.2017)
all'attualità, e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande proposte da parte opponente;
- rigetta la domanda di manleva proposta dal Condominio sito in alla Pt_1 Parte_1
nei confronti di;
[...] CP_2
- rigetta la domanda risarcitoria ex art 96 c.p.c.;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 207,44 per esborsi ed € 5.331,20, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di TU, per come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I Grado iscritto al n. 13126/2013 R.G. vertente
tra
in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Caputo e Monica Di Monte
OPPONENTE e ATTORE in RICONVENZIONALE
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cosma Intini e Caterina Controparte_1
Ranù
OPPOSTO e CONVENUTO in RICONVENZIONALE
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magarelli CP_2
TERZO CHIAMATO in CAUSA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 21.1.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 – Con decreto n. 2021/2013 del 16/17.9.2013 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva al
Condominio in epigrafe di pagare a la somma complessiva di € 8.640,88, oltre Controparte_1
interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi spettanti per l'attività
professionale svolta dall'ingiungente in favore del . Parte_1
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato il 2.11.2013, il ha Parte_1
proposto opposizione, eccependo in via preliminare la “invalidità della procura ad litem per
conflitto di interessi, per violazione del principio di lealtà e correttezza processuale ex art. 88
c.p.c., del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. e dei
principi generali di buona fede e correttezza” e la conseguente “inefficacia del decreto ingiuntivo
impugnato per decadenza del termine ex art. 644 c.p.c.” per il “vizio assoluto di procura in capo al
difensore” nonché l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito.
Nel merito, ha domandato: (A) di condannare (i) a restituire al “la CP_1 Parte_1
somma indebitamente percepita di € 11.796,76”, (ii) al risarcimento del danno “da erronea
valutazione progettuale”, quantificato in € 25.000,00, (iii) in via subordinata, al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale “per omessa vigilanza sui lavori e per sospensione
illegittima”, quantificato in € 25.000,00; (B) in via subordinata, “di ridurre il credito professionale
nella misura di legge di € 4.000,00, per l'effetto compensare e/o condannare l'opposto al
pagamento delle somme versate in eccedenza dal opponente e indebitamente percepite Parte_1
ex art. 2033 c.c.”.
Ha, altresì, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, ai fini di manleva, l'ex amministratore del , , il quale “ha consentito la prestazione di attività Parte_1 Pt_2 CP_2
da parte dell'opposto non autorizzate dall'Assemblea” ed ha pattuito il compenso con il tecnico e versato somme in acconto “senza la necessaria e preventiva autorizzazione assembleare”.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 20.12.2013, istando per CP_1
l'integrale reiezione dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per la conferma del decreto ingiuntivo.
2 Anche il terzo chiamato si è costituito in giudizio, chiedendo di rigettare la CP_2
domanda proposta nei suoi confronti dall'opponente.
Il processo è stato istruito con produzione documentale, prove orali e Consulenza tecnica.
Con ordinanza del 21.2.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata soltanto dal Parte_1
opponente.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
senza assegnazione alle parti dei relativi termini, essendo già state depositate comparse conclusionali e memorie di replica e avendovi, pertanto, le parti rinunciato.
2 – L'eccezione di invalidità della procura alle liti per conflitto di interessi del difensore di parte opposta è inaccoglibile.
Al riguardo, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate da Cass. Civ. SU,
27/04/2023, n.11193, va rammentato che: - ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense,
"l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare
un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di
altro incarico anche non professionale"; - la finalità di tale disposizione, come specificato dal comma 2, consiste essenzialmente nel salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato, garantendone la libertà da pressioni o condizionamenti di qualsiasi genere, anche correlati ad interessi riguardanti la propria sfera personale;
- in quest'ottica, il comma 3 precisa che "il conflitto di interessi sussiste
anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire
ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico"; - l'accento in tal modo posto sulla possibile interferenza tra l'accettazione di un nuovo incarico professionale e l'adempimento di un altro mandato precedentemente ricevuto, nonché, in linea più generale, tra l'attività svolta dall'avvocato e gl'interessi dell'assistito, ha indotto queste Sezioni Unite ad affermare che, nei
3 rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto d'interessi non può essere riferita restrittivamente alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza del consenso di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi rispetto al proprio assistito (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12/03/2021, n. 7030); - la giurisprudenza più recente è pervenuta inoltre ad una rimeditazione del principio, enunciato da pronunce più risalenti, che escludeva la configurabilità di una violazione dei canoni di correttezza, lealtà e deontologia professionale in caso di assunzione, da parte dell'avvocato, del patrocinio di soggetti portatori d'interessi solo potenzialmente contrastanti,
ritenendo necessaria, al predetto fine, l'esistenza in concreto di un conflitto tra le parti (cfr. Cass.,
Sez. Un., 15/10/2002, n. 14619; 20/01/1993, n. 645); - in contrario, è stato infatti valorizzato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, richiamandosi l'orientamento che,
in tema di mandato ad litem, ritiene inammissibile la costituzione in giudizio di più parti a mezzo del medesimo procuratore, ogni qualvolta tra le stesse sia configurabile un conflitto d'interessi anche solo virtuale, ravvisando nel contemporaneo svolgimento di attività
difensiva in favore di soggetti portatori d'istanze contrastanti una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelati (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2021, n.
7030; Cass., Sez. I, 23/ 03/2018, n. 7363; Cass., Sez. III, 14/07/2015, n. 14634; 25/06/2013, n.
15884); - ale ampliamento della nozione di conflitto d'interessi trova d'altronde conforto nella disciplina dettata dall'art. 3 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, il quale dispone, in modo più specifico rispetto all'art. 24 del Codice italiano, che "l'avvocato non può fornire
consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia" non solo
"qualora vi sia un conflitto", ma anche nel caso in cui sussista "il serio rischio di un conflitto tra
gli interessi di tali clienti", aggiungendo che "l'avvocato non può accettare un incarico da un nuovo
cliente" non solo, come previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, "nel caso in cui il
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita
o cliente" o "la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte
4 assistita o cliente", ma anche "qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni
comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari del precedente cliente da parte
dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio"; - ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato, non è dunque necessario che tra gli interessi delle parti da lui patrocinate sia configurabile un conflitto immediato ed attuale, risultando invece sufficiente un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gl'incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato e da evitare la divulgazione o comunque l'indebito sfruttamento di informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione del proprio ufficio.
Orbene, nel caso di specie non appare configurabile un conflitto d'interessi, atteso che, come peraltro affermato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di nella decisione del 9.7.2014 Pt_1
resa all'esito del procedimento disciplinare iscritto al n. 263/2013, (i) le vicende riguardo alle quali l'avv. Intini ha prestato la propria opera professionale in favore del Parte_3
prima, e dell'Arch. , poi, hanno un oggetto differente (lavori di manutenzione
[...] CP_1
espletati in favore del da un lato, richiesta di compensi professionali, dall'altro) e (ii) Parte_1
tra l'espletamento del primo incarico e l'espletamento del secondo incarico è intercorso un arco temporale non breve, all'incirca di quattro anni, dunque v'è stata soluzione di continuità tra le due attività.
Inoltre, parte opponente non ha neanche allegato le notizie, i documenti, le informazioni di cui l'avv. Intini sarebbe venuto a conoscenza in quanto precedente difensore del e di Parte_1
cui avrebbe fatto uso in maniera strumentale e indebita al fine di avvantaggiare ingiustamente l'odierno assistito.
Ne consegue la reiezione delle eccezioni di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell'atto di citazione in opposizione.
5 Non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda monitoria per “frazionamento del credito”.
Ciò in quanto, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 25480/2023), distinti diritti di credito, benché relativi ad un unico rapporto tra le parti, possono essere tratti ad oggetto di domande in processi distinti: "non si tratta (...) di valutare 'caso per caso'
(in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l'azionabilità separata dei
diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i
comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico. Quel che rileva è
che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni
relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito
oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo" (Cass. SU nn.
4090 e 4091/2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame è lo stesso opponente (che, in sede di scritti difensivi conclusivi, non ha reiterato nessuna delle esaminate eccezioni) a rappresentare in citazione che l'unico rapporto professionale intercorso tra il Condominio e l'Arch. si è estrinsecato “in CP_1
una pluralità di prestazioni”, in quanto si trattava di un rapporto “di durata”; ancora, (i) non ha spiegato i motivi e le circostanze per cui le pretese creditorie ex adverso azionate sarebbero
“connesse o funzionalmente collegate” e (ii) non ha neanche allegato né la carenza di interesse oggettivo del professionista ad esercitare l'azione solo per alcuni dei crediti vantati né il pregiudizio che il Condominio avrebbe patito in conseguenza di tale condotta.
L'eccezione, in sostanza, è stata formulata in maniera estremamente generica ed è priva di riferimenti e allegazioni afferenti alla fattispecie in rassegna;
pertanto, non può trovare accoglimento.
3 – Venendo al merito della controversia, parte attrice ha, in primo luogo, dedotto il “difetto di imputazione in capo al opponente” in quanto l'assemblea condominiale ha Parte_1
autorizzato l'amministratore a conferire all'Arch. esclusivamente “l'incarico di progettista CP_1
6 asseverante DIA” e non, anche, l'incarico di direttore dei lavori per la fase di esecuzione e di responsabile della sicurezza, non avendo adottato alcuna deliberazione anche con riguardo al compenso spettante al tecnico per tali ulteriori attività: “l'assemblea, pertanto, conferiva
all'opposto soltanto mandato di progettista e in mala fede l'opposto nella DIA, presentata al
si “autoincaricava”, altresì, quale direttore per la fase di esecuzione dei lavori”. Parte_4
In proposito, s'impone di evidenziare quanto segue.
Nella riunione del 13.7.2007 l'assemblea ha nominato una commissione composta da alcuni condomini, prevedendo che questi ultimi, “coadiuvati dalla competenza del tecnico nominato Arch.
, convocheranno la ditta al fine di concordare i prezzi oggetto della proposta Per_1 Parte_5
contrattuale dell'impresa.
Nella riunione del 31.10.2007 la compagine assembleare ha deliberato che (i)
“l'amministratore dovrà dare immediatamente mandato all'arch. per versare, entro e non CP_1
oltre il giorno 07.11.2007, presso il Comune di DIA (denunzia inizio attività) per le opere di Pt_1
manutenzione conservativa allo stabile così meglio descritte nel capitolato redatto dallo stesso
architetto ed approvato dall'odierna assemblea” e (ii) “l'amministratore, coadiuvato
Part dall'architetto e dal condomino Misceo, dovrà sottoscrivere contratto con la ditta CP_1
[...]
concordando con la stessa una riduzione del prezzo stabilito”. Controparte_3
Nella stessa occasione, l'assemblea, discutendo il punto n. 4 dell'odg (“analisi circa lo stato
dei versamenti nelle quote straordinarie”), ha preso atto della consegna, da parte dell'amministratore, ai condomini presenti del prospetto “che evidenzia, delle rate straordinarie
richieste, i versamenti eseguiti”, stabilendo altresì che “tale prospetto”, allegato al verbale, “dovrà
essere verificato da ogni condomino che provvederà, entro il 15 novembre 2007, a versare quanto
ancora dovuto al fine di consentire a questa amministrazione di provvedere al versamento
dell'acconto alla Ditta alla sottoscrizione del contratto, e al versamento dell'acconto all'arch.
”. CP_1
7 Nel contratto di appalto sottoscritto il 24.1.2008 tra il e l''impresa appaltatrice Parte_1
(alla cui sottoscrizione l'amministratore era stata autorizzato nella richiamata delibera del
31.10.2007) si fa espressamente riferimento, nelle premesse, al computo metrico redatto dall'Arch.
nonché, in più d'un articolo, a compiti e obblighi del direttore dei lavori. Controparte_1
Sia nell'ordine del giorno fissato in vista dell'assemblea convocata per il 13/14.11.2008 sia nel verbale dell'assemblea del 14.11.2008 si rinviene il riferimento all'Arch. quale direttore CP_1
dei lavori.
Non risulta, stando a quanto riportato in verbale, che i condomini presenti abbiano obiettato alcunché in ordine a tale qualifica attribuita all'odierno opposto.
Tutti gli ordini di servizio riguardanti tali lavori recano la sottoscrizione, oltreché
dell'amministratore del e del direttore tecnico di anche dell'Arch. , Parte_1 Pt_5 CP_1
direttore dei lavori.
L'elencata documentazione non ha costituito oggetto di disconoscimento da parte dell'odierno opponente.
D'altronde, il non ha neanche indicato la persona che le parti avrebbero inteso Parte_1
nominare direttore dei lavori atteso che nel contratto di appalto si rinvengono, come visto, ripetuti riferimenti alla figura del “direttore dei lavori”, che, pertanto, non può che essere l'odierno opposto
(diversamente, si tratterebbe di previsione contrattuale priva di rilievo).
Se ne deduce che l'intera compagine condominiale (a) era perfettamente a conoscenza del fatto che all'Arch. era stato conferito dal l'incarico sia di “progettista CP_1 Parte_1
asseverante DIA” (come ammesso dallo stesso opponente) sia di direttore dei lavori di manutenzione in precedenza deliberati e, inoltre, (b) ha espressamente autorizzato (cfr. verbale del
31.10.2007) l'amministratore a corrispondere all'Arch. l'acconto sul maggior compenso CP_1
allo stesso spettante.
Inoltre, va rilevato che l'assemblea dei condomini, oltre ad avere il potere di delegare l'amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell'attività
8 negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell'assemblea (Cass. n. 1994 del 25/03/1980).
La Corte di Cassazione, in tema di conclusione del contratto di portierato, ha statuito che l'assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione del contratto (Cass. n. 5297 del 06/03/2014).
Appare opportuno chiarire, altresì, che la normativa in materia di prestazione d'opera professionale, dettata dagli artt. 2230 e ss. del Codice civile, non prevede che il conferimento dell'incarico debba avvenire in forma scritta a pena di inesistenza o nullità del relativo rapporto.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1792/2017, ha ribadito l'orientamento,
ormai consolidato, secondo cui “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione
sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento
del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di
avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di
detto compenso”.
Dalle illustrate considerazioni discende che non può trovare accoglimento la domanda di manleva proposta dal nei confronti del terzo chiamato , posto, in ogni Parte_1 CP_2
caso, che nelle conclusioni rassegnate negli scritti conclusivi difensivi attorei non risulta essere stata formulata alcuna richiesta nei confronti di . CP_2
4 – Parte opponente, in via riconvenzionale, ha domandato: - la restituzione delle somme
“indebitamente percepite”; - il risarcimento del danno “da erronea valutazione progettuale”; - in via subordinata, il risarcimento del danno da “inadempimento contrattuale” “per omessa vigilanza sui
lavori e per sospensione illegittima quantificato in Euro 25.000,00 ovvero nel diverso importo
risultante dalla C.T.U.”; - nell'ipotesi in cui “si ritenga tenuto il al pagamento di un Parte_1
9 compenso all'opposto per le prestazioni rese”, la “riduzione del credito nella giusta misura” e la compensazione con quanto già corrisposto.
In particolare, il ha contestato ad le seguenti inadempienze: - Parte_1 CP_1
“l'impresa modificava le pendenze originarie dei terrazzi a livello (piani 4° e 6°) secondo le regole
tecniche del progettista, cioè l'odierno opposto. La modifica delle pendenze creava gravi problemi
di stillicidio e di infiltrazione negli appartamenti sottostanti”; - “l'opposto è, quindi, incorso in un
evidente errore già nella fase di progettazione, nel prevedere la modifica delle pendenze lungo il
bordo esterno dei terrazzi a livello e perché non considerava, come lui stesso ammette, le sotto
dimensioni dei pluviali esistenti”; - “le “varianti progettuali” predisposte dal progettista – DL e
per le quali sono stati chiesti pure compensi aggiuntivi servivano, in conclusione, a rimediare agli
errori del progetto iniziale, risultato inidoneo agli interventi di manutenzione appaltati”; -
“l'odierno opposto, in qualità di progettista, non considerava che l'edificio condominiale ha forma
di parallelepipedo”, ragion per cui “le lavorazioni sui prospetti interni, pur appaltate secondo le
indicazioni tecniche del progettista, mai avrebbero potuto realizzarsi se non con ponteggi speciali
(automezzo dotato di braccio telescopico), che, invece, non venivano previsti dal progettista
odierno opposto e, quindi, dal capitolato lavori e dal contratto d'appalto”; - “neppure, poi,
l'opposto progettista si avvedeva della presenza di infiltrazioni nel muro di confine del terrazzo
condominiale e del muretto divisorio dei terrazzi (proprietà piano) e della Parte_6
necessità, quindi, di intervenire per dare nuovo isolamento a detti muri. Per cui si rendeva
necessaria nella fase di esecuzione dei lavori un'ulteriore variante progettuale, con ulteriore
dispendio per il opponente”; - “l'opposto non provvedeva a redigere la dichiarazione Parte_1
di fine lavori e il certificato di collaudo finale, al fine di asseverare la parte di intervento ultimata
dall'impresa”; - “l'opposto è venuto meno al suo dovere di sorveglianza, dal momento che ha
consentito l'esecuzione di opere viziate”.
Occorre, a questo punto, dare atto delle risultanze della TU espletata in corso di causa.
10 Quanto all'attività in concreto espletata dall'Arch. e al compenso a quest'ultimo CP_1
spettante, il nominato TU, Ing. premesso che l'importo dei lavori cui fare riferimento Per_2
per determinare il compenso spettante per il coordinamento in fase di progettazione è quello da progetto fissato contrattualmente (ossia € 50.000,00), laddove, invece, l'importo dei lavori cui fare riferimento per determinare il compenso spettante per il coordinamento in fase di esecuzione è
quello dei lavori in concreto eseguiti (€ 25.400,00), ha effettuato le seguenti considerazioni: -
“Nella documentazione in atti (ed in particolare in quella contenuta nel fascicolo del ricorso per
decreto ingiuntivo promosso dal Convenuto) risultano presenti:
1. computo metrico privo di prezzi
datato 15/06/2007; 2. computo metrico con prezzi datato 08/09/2007 (uguale al precedente ma
impaginato diversamente);
3. elenco prezzi datato 08/09/2007; 4. relazione tecnica, priva di data
(allegata alla DIA);
5. elaborato grafico datato 24/10/2007 denominato architettonico situazione
esistente;
6. D.I.A. presentata in data 07/11/2007 e relativa relazione di asseveramento;
7.
cronoprogramma datato 01/03/2008; 8. disciplinare dei materiali datato 01/03/2008; 9. piano di
sicurezza e coordinamento datato 01/03/2008; 10. elaborato grafico datato 15/05/2008 denominato
variante configurazione nuova pendenza terrazzi. 11. verbali di sospensione lavori. Nella
documentazione prodotta da parte attrice, inoltre, risultano presenti: 12. capitolato con descrizione
delle opere ed indicazione delle quantità, datato 08/09/2007; 13. n. 4 ordini di servizio emessi a
firma del D.L., due dei quali inerenti opere integrative con relativo prezzo;
14. due "verbali di
liquidazione stato di avanzamento lavori"”; - “a) Le prestazioni di progettazione, D.L. e DIA erano
comprese in quelle di cui al preventivo di parcella e pertanto i relativi onorari vanno corrisposti
con le modalità ivi riportate. b) La prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, non richiesta, risulta svolta in epoca successiva (01/03/2008) a quella del progetto
dell'intervento e del relativo capitolato approvati dal (31/10/2007), senza che nel Parte_1
frattempo fossero intervenute nuove condizioni che la rendessero necessaria. c) La prestazione di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sembra almeno dubbia atteso che non solo in
atti non c'è alcun documento che attesti lo svolgimento di tale attività (trasmissione PSC alle
11 imprese, verbali di riunione preliminare, verbali di riunione di coordinamento ed informazione,
ecc.) ma -e soprattutto- non è stata inoltrata, a firma del Committente, la necessaria notifica
preliminare all'Ispettorato del Lavoro ed alla ASL competenti;
anzi nella documentazione riversata
per il Decreto Ingiuntivo è presente una "notifica preliminare" inconsueta in quanto priva di
indirizzi dei destinatari (cfr.: All. "B") e mancano altresì le ricevute delle raccomandate di
spedizione comprovanti la data di inoltro. Per di più non risulta che in cantiere ci fosse più di una
impresa. d) Il rilievo architettonico è ricompreso nelle attività progettuali. e) La relazione tecnica
del 03/06/2008 relativa all'appartamento del sig. non è presente in atti e non è chiaro a Pt_7
quali fini, e su richiesta di chi, sia stata redatta. f) Le spese ed indennità elencate sono tutte da
considerare incluse nell'importo concordato per le attività progettuali e di direzione lavori.
Pertanto, benché svolta piuttosto succintamente rispetto ai criteri usuali di contabilità, redazione
degli stati di avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento, le attività svolte ed esulanti dal
preventivo-convenzione sono solo quelle relative alla misura e contabilità dei lavori, necessarie per
liquidare le somme maturate dall'impresa.”; - sulla base delle tariffe vigenti negli anni 2007-2008
per i lavori privati, ossia dell'art. 23-a della L. n. 143/1949, e in relazione all'importo dei lavori rilevati eseguiti, pari ad €. 25.400,00, “gli onorari relativi alle prestazioni che lo scrivente ritiene
effettivamente svolte dal professionista ma esulanti dalla sua offerta, e per le quali non furono
concordati compensi, sulla base della tariffa vigente all'epoca dei lavori ammontano ad € 531,95”;
- “Sulla base delle considerazioni che precedono le competenze per l'attività professionale svolta
dall'arch. nell'ambito dei lavori di manutenzione presso l'edificio di CP_1 Parte_1
sono quantificate come segue: per progettazione, direzione lavori, DIA, in base ai preventivi del
01/06/2007 e 02/07/2007, €. 25.400,00 x 8% = €. 2.032,00 per misura e contabilità, secondo il
precedente conteggio da tariffa professionale €. 531,95”; - “Quindi gli onorari complessivamente
dovuti, ad avviso dello scrivente e sulla scorta della documentazione in atti, ammontano ad €.
2.563,95”.
12 Sulla scorta delle emergenze documentali, delle allegazioni delle parti e delle circostanze tra di esse pacifiche e incontestate, l'Arch. risulta aver percepito l'importo complessivo di € CP_1
10.372,15, così ripartito: - € 724,70 a titolo di acconto, versati il 6.11.2007 (circostanza,
quest'ultima, allegata dal e non contestata); - € 2.000,00, versati sempre a titolo di Parte_1
acconto con bonifico del 9.9.2008 (circostanza, anch'essa pacifica); - € 7.647,45, ricevuta, per espressa ammissione dell'originario ingiungente, in forza del d.i. n. 1824/09, emesso dal Tribunale
di Bari.
Ne consegue che: a) il decreto ingiuntivo in questa sede opposto va revocato in quanto null'altro spetta ad a titolo di compenso per l'attività prestata in favore del Condominio;
b) CP_1
avendo il professionista ricevuto dal , per le causali in esame, un compenso Parte_1
complessivamente superiore a quello effettivamente spettantegli e avendo l'odierno opponente istato, in via riconvenzionale, per la restituzione delle somme “indebitamente percepite” da , CP_1
quest'ultimo va condannato alla refusione in favore del dell'importo corrispondente Parte_1
alla differenza tra quanto effettivamente ricevuto e l'onorario determinato dal TU (alle cui conclusioni, per i motivi che saranno pure esposti nel prosieguo, non v'è ragione di non conformarsi).
A tal fine, deve procedersi alla devalutazione - alla data in cui è cessato il rapporto contrattuale intercorso tra e il ) - sia dell'importo di € 7.647,45 CP_1 Controparte_4
(versato il 18.7.2013 in forza del d.i. n. 1824/09) sia dell'importo stimato dal TU.
A questo punto, quest'ultimo importo va sottratto dalle somme ricevute dall'architetto.
Conseguentemente, dev'essere condannato alla restituzione in favore del CP_1
dell'importo di € 7.418,50. Parte_1
Relativamente alle inadempienze dell'Arch. e ai danni lamentati dal e CP_1 Parte_1
ascrivibili alle condotte attive e omissive tenute dall'odierno opposto, il Consulente ha evidenziato che: - “nella documentazione riversata in atti non è presente parte di quella che solitamente la
Direzione Lavori predispone nel corso dell'esecuzione delle opere. In particolare, non c'è il
13 giornale dei lavori (su cui vengono annotati i fatti di ordine tecnico e l'andamento dei lavori), né un
libretto delle misure (su cui vengono riportate le quantità -anche in termini percentuali per i lavori
a corpo- di quanto viene eseguito), né un normale stato di avanzamento dei lavori. In particolare, il
giornale dei lavori, sia pure sinteticamente compilato, avrebbe potuto essere d'aiuto al Convenuto
per fornire risposta alle domande che il sottoscritto C.T.U. gli ha rivolto circa l'avvenuta
esecuzione di alcune opere, per le quali -invece- il D.L. ha dichiarato quasi sempre di non
ricordare”; - “Dalla visione dello stato dei luoghi emerge l'incompleta esecuzione delle opere
appaltate: quelle eseguite sono consistite sostanzialmente nel rifacimento delle pavimentazioni di
alcune terrazze a livello, e segnatamente quella al piano 6° di proprietà (lato Est CP_5
dell'edificio) e quelle al piano 4°, di proprietà e , in affaccio sulla pubblica Pt_8 Parte_9
via”; - risultano eseguiti interventi per un totale di € 27.102,60; - “tale importo va decurtato, causa
la parziale esecuzione dell'art. 19, di quello stimato in €. 1.700,00 per ineseguita fornitura e posa
di profilo in alluminio lungo il bordo della copertura del volume tecnico (con funzione di
gocciolatoio). Pertanto, furono eseguiti lavori per €. 25.402,60, e in c.t. €. 25.400,00. Per
differenza con l'importo contrattuale l'ammontare delle opere non eseguite è, in c.t., di €.
24.600,00”; - “all'importo dei lavori contrattuali non sono stati sommati quelli indicati negli Ordini
di Servizio n. 3 (€. 1.500) e n. 4 (€. 1.700) in quanto non c'è evidenza né prova della loro
esecuzione”; - “Nel corso delle operazioni peritali non si è avuto modo di constatare de visu lo
stillicidio (o, come definito dai residenti, cascata) d'acqua meteorica dal bordo dei terrazzini cui è
stata sostituita la pavimentazione”; - “nella sostanza i lavori di manutenzione eseguiti hanno
riguardato il rifacimento delle terrazze a livello, una al 6° piano lato ovest (propr. e due CP_5
al 4° piano lato strada (propr. e ), ossia quelle oggetto di lamentele dopo la Pt_8 Parte_9
modifica delle pendenze delle pavimentazioni rifatte”; - “Da quanto visionato, ed anche in base a
quanto riferito dai Condomini interpellati, non risultano allo scrivente problematiche di
infiltrazione dalle terrazze a livello di rinnovata pavimentazione, nel senso che la nuova
impermeabilizzazione assolve efficacemente la sua funzione;
l'inconveniente che rende possibile
14 l'insinuazione dell'acqua di scolo nella parte frontale delle strutture di orizzontamento (e
l'aggressione da parte degli agenti atmosferici) è senz'altro quello riconducibile -oltre che al
degrado- alla parziale demolizione della superficie dei frontini, occorsa durante le opere di
rimozione dei terminali in pietra lungo i bordi dei terrazzini, ed agli spazi rimasti per ineseguito
ripristino tra le lastre di pietra (terminali) lungo i bordi dei balconi ed il loro supporto, lastre che
in più punti sono sostenute da cunei sistemati per posarle a livello col pavimento”; - “Inoltre lo
stato in cui sono rimaste esposte per svariati anni le superfici dei frontalini dei balconi
ripavimentati è pregiudizievole per la salvaguardia delle parti strutturali di orizzontamento e
relative finiture”; - “Da quanto rilevato in sito effettivamente le pavimentazioni delle tre terrazze
hanno unica pendenza, dalla parete di tompagno verso il bordo libero. In precedenza, invece, la
superficie pavimentata delle terrazze era caratterizzata da una linea di compluvio semicentrale, in
direzione nord-sud, che raccoglieva le acque convogliandole verso gli imbocchi dei pluviali
presenti alle estremità”; - “Di conseguenza dal lato libero più esterno l'acqua meteorica fluiva
verso l'interno della terrazza e, a meno di precipitazioni abbondanti al punto da mettere in crisi il
deflusso nel pluviale e conseguentemente provocare l'innalzamento del livello dell'acqua sulla
terrazza, non cadeva lungo i margini liberi delle stesse”; - “E' di tutta evidenza che la causa delle
lamentate "cascate" d'acqua è dovuta alla modifica del regime delle pendenze di quelle terrazze,
come risulta dagli ordini di servizio n. 1 (del 14/03/2008) e n. 2 (del 19/05/2008) impartiti dal
Direttore dei Lavori (e progettista) arch. ”; - “Come già detto, fu impostata un'unica CP_1
pendenza alle superfici pavimentate, con quota più alta in corrispondenza delle pareti di tompagno
(o prospettiche) e quota più bassa in corrispondenza del bordo esterno (quello, cioè, dove è
collocata la ringhiera di parapetto). Tale configurazione della pendenza è idonea per balconi
aggettanti di più contenuta profondità, nell'ordine di 1,00-1,20 ml o poco più, comunemente
presenti sui prospetti degli edifici condominiali pluripiano. Nel caso in questione, invece, la
profondità dei terrazzini a livello è ben superiore, fino a circa 3,50-4,00 ml, la qual cosa implica la
raccolta di una elevata quantità di acqua che, lasciata liberamente defluire dal bordo, cade -
15 appunto- a cascata. Si verifica, in sostanza, una situazione simile a quella per cui si collocano le
grondaie lungo il bordo a quota inferiore di tetti e tettoie”; - “la causa di quanto lamentato è
individuata nella soluzione progettuale di realizzare un'unica pendenza verso il bordo libero delle
superfici di orizzontamento dei terrazzini”; - quanto alla rimozione delle cause, “gli interventi da
eseguire consistono nel complessivo rifacimento delle superfici pavimentate, quindi mediante
ripetizione delle opere già eseguite, ossia rimozione pavimento e sottofondo, rimozione massetto a
pendio, realizzazione di nuova configurazione delle pendenze mediante nuovo massetto a pendio
con deflusso delle acque verso i pluviali esistenti, realizzazione del 2° strato impermeabilizzante
(ossia quello che nel corso dei lavori è stato modificato con l'applicazione di sul CP_6
massetto a pendio)”; - “La stima di tali opere, secondo i correnti prezzi di mercato, è nell'ordine di
€./mq 130. Ne consegue, moltiplicando per le quantità riportate in capitolato, la spesa: • terrazza
al 6°: mq 51,60 x €/mq 120 = €. 6.192,00 • terrazze al 4°: mq 89,20 x €/mq 120 = €. 10.704,00 Per
complessivi €. 16.896,00 oltre iva come per Legge”; - quanto all'eliminazione dei fenomeni, “può
adottarsi, in alternativa alla soluzione di cui sopra, un intervento che consista nella sistemazione di
grondaie lungo il bordo esterno dei terrazzini fino ai pluviali, da fissare ai frontini esterni. Tale
soluzione, già indicata dalla Direzione Lavori all'epoca degli interventi, è meno dispendiosa e di
più rapida realizzazione ma implica il non indifferente difetto di essere antiestetica oltre che
palesemente posticcia ed inusuale. In considerazione anche dei necessari ponteggi (fissi e/o mobili)
per la sistemazione e fissaggio lungo i frontini dei terrazzini interessati, si stima tale intervento
secondo i correnti prezzi di mercato, come segue: • gronde: ml 45 x €/ml 32 = €. 1.440,00 •
ponteggi: mq 611 x €/mq 14 = €. 8.554,00 Per complessivi €. 9.994,00 oltre iva come per Legge”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico
16 Le considerazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza.
Le conclusioni rassegnate sono state ribadite dal TU, nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dal
Consulente di parte opposta (cfr. pagg. 13 e ss. dell'elaborato consulenziale).
Ebbene, dagli accertamenti espletati dall'ausiliare del giudice sono emerse numerose criticità nei lavori di manutenzione effettuati sotto la direzione di , a quest'ultimo ascrivibili, CP_1
e nei risultati cui tali lavori sono pervenuti, così riassumibili: - mancata compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure e mancata redazione dello stato di avanzamento dei lavori
(documentazione obbligatoria per i lavori pubblici, ma di norma redatta anche per lavori privati di questo genere); - incompleta esecuzione delle opere appaltate, non essendovi prova dell'effettiva esecuzione dei lavori di cui agli ordini di servizio nn. 3 e 4 emessi da;
- stillicidio di acque CP_1
meteoriche dal bordo dei terrazzini cui è stata sostituita la pavimentazione, dovuto alla modifica del regime delle pendenze di quelle terrazze, come risulta dagli ordini di servizio n. 1 (del 14.3.2008) e n. 2 (del 19.5.2008) impartiti da , ossia cagionato dalla soluzione progettuale di realizzare CP_1
un'unica pendenza verso il bordo libero delle superfici di orizzontamento dei terrazzini.
D'altronde, stesso, nell'ambito del presente giudizio, ha ammesso di aver “sospeso” CP_1
i lavori in parola due volte, il 7.7.2008 e l'8.7.2009, ossia il giorno prima di comunicare la propria rinuncia all'incarico di progettista/direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, ragion per cui risulta evidente che, nel momento in cui è cessata l'attività del professionista, i lavori commissionati erano stati solo parzialmente eseguiti.
Ancora, la problematica rappresentata dalla pendenza delle pavimentazioni dei suddetti terrazzi (che ha dato luogo allo stillicidio di acque meteoriche) è stata riscontrata nel verbale “di configurazione pendenza terrazzo” del 15.5.2008 dallo stesso , il quale -in quell'occasione- CP_1
ha, infatti, proposto una soluzione per risolvere tale problema, a conferma -come poi acclarato dal
TU- della “infelice soluzione progettuale della pendenza verso l'esterno adottata dall'arch. CP_1
(in corso d'opera, con ordine di servizio)”.
17 Deve, pertanto, ritenersi -sulla base degli elementi probatori acquisiti- che sussista responsabilità dell'originario ingiungente sia in sede di progettazione che in sede di direzione dei lavori.
Si tratta, infatti, di omissioni, inadempienze ed errori posti in essere dall'Arch. , alle CP_1
cui -illustrate- condotte sono ascrivili le conseguenze lesive accertate dal TU.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere le proprie attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al comune concetto di diligenza ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera del progetto, sia delle modalità di esecuzione.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in questo senso Cass. 2019\7336; 2016\8700; 2008\10728;
2006\4366; 2005\15255; Cass. 2023\14456).
In sostanza, il direttore dei lavori è responsabile della non corretta esecuzione degli stessi, in quanto è il soggetto preposto alla verifica che i lavori siano svolti a regola d'arte e in conformità al progetto approvato;
è altresì compito del direttore lavori, qualora egli riscontri che una lavorazione
18 sia eseguita in maniera difforme alle prescrizioni e non a perfetta regola d'arte, provvedere a richiederne la demolizione, lo smantellamento e il rifacimento, a totali spese e rischio dell'impresa stessa, non procedendo in tale situazione all'accettazione dell'opera (cfr. Trib. Torino, Sez. I,
3.12.2018, n. 5666).
Peraltro, occorre rilevare che appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno di essi abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. 2016\18521; cfr, anche Cass. 2016\8700
laddove si configura la responsabilità del direttore dei lavori anche nel caso di mera omissione nel manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori;
in tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentiti dal committente, trova fondamento nell'art. 2055 cc, il quale, anche se dettato in materia extracontrattuale, si estende alle ipotesi in cui taluno degli attori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale;
ove dunque il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimento dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, essi ne rispondono solidalmente essendo sufficiente la per sussistenza della solidarietà che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso;
Cass. 2001\20704).
Pertanto, deve condannarsi parte opposta al pagamento in favore del opponente Parte_1
dell'importo di € 26.890,00, da rivalutarsi dalla data di deposito della TU (26.6.2017) all'attualità.
Nella statuizione di accoglimento delle domande di restituzione e risarcimento restano assorbite le ulteriori questioni poste e domande spiegate da parte opponente.
5 – La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico di parte opposta.
19 Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007 n. 19014), con riduzione degli importi del 30% al fine di ricondurli ad equità, atteso peraltro che sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate dall'opponente.
Per le medesime ragioni, le spese di TU, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, dell'esito della lite e della complessità della vicenda sottesa al giudizio, (a) si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato e (b) deve essere respinta la domanda di parte opponente di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
D'altronde, la responsabilità aggravata prevista dalla citata norma, nel sanzionare l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contempla una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c. e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé sola rimproverabile (cfr. Cass. n.18344 del 6.08.2010).
Nel caso in esame, invero, non emerge dagli atti di causa alcun elemento idoneo a dimostrare una cosciente volontà del ricorrente in sede monitoria di proporre una domanda consapevolmente priva di fondamento, mancando di conseguenza qualunque elemento (invero,
neanche allegato dall'opponente) in grado d'integrare l'elemento soggettivo prescritto ai fini dell'integrazione della responsabilità in discorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. e sulla domanda riconvenzionale proposte dal Condominio sito in alla nei confronti di Pt_1 Parte_1 CP_7
[...]
[...] nonché sulla domanda di manleva proposta dal Condominio sito in alla
[...] Pt_1 Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
- rigetta le eccezioni formulate da parte opponente;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2021/13 emesso dal
Tribunale di Bari il 17.9.2013;
- condanna alla restituzione in favore del opponente della Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.418,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- condanna al pagamento in favore del opponente della Controparte_1 Parte_1
somma di € 26.890,00, da rivalutarsi dalla data di deposito della TU (26.6.2017)
all'attualità, e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande proposte da parte opponente;
- rigetta la domanda di manleva proposta dal Condominio sito in alla Pt_1 Parte_1
nei confronti di;
[...] CP_2
- rigetta la domanda risarcitoria ex art 96 c.p.c.;
- condanna parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 207,44 per esborsi ed € 5.331,20, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e il terzo chiamato;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di TU, per come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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