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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2223 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. Barbara Santese Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessandra Troisi CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Cave (RM), in 1 data 17.5.2003, deducendo di vivere separato dal coniuge CP_1
in virtù di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
Tivoli depositato in data 5.12.2018.
Si è costituita parte resistente, anch'essa insistendo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 10.6.2025, in presenza di domande accessorie, la causa è
stata rimessa al Collegio in ordine alla pronuncia non definitiva relativa allo
status familiae.
Ciò posto, il Tribunale rileva in primo luogo che, benché le parti discorrano di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto,
dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio emerge che il matrimonio è stato trascritto nella parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave (cfr. estratto in atti dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave dell'anno 2003, n. 5, parte I).
Orbene, ai sensi dell'art. 124 dell'Ordinamento dello Stato civile, recato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte prima dei registri di matrimonio sono trascritti gli atti di matrimonio celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile, con la conseguenza che deve ritenersi che quello contratto dalle parti, alla stregua delle fede privilegiata dispiegata dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio, non costituisce un matrimonio concordatario, che sarebbe invece stato trascritto nella parte seconda del registro degli atti di matrimonio ai sensi dell'art. 125 del citato decreto.
Nondimeno, avendo le parti manifestato la volontà di pervenire allo scioglimento della loro unione coniugale, tenuto altresì conto di quanto dedotto una volta che il Tribunale ha prospettato al contraddittorio la questione, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere qualificata nei termini di domanda di scioglimento dello stesso.
2 Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
omologata con decreto del Tribunale di Tivoli depositato in data 5.12.2018;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La presente causa, in ragione della proposizione anche di domande accessorie, deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cave (RM), in data 17.5.2003; CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Cave (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003,
n. 5, parte I);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
d) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
3 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2223 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. Barbara Santese Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessandra Troisi CP_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Cave (RM), in 1 data 17.5.2003, deducendo di vivere separato dal coniuge CP_1
in virtù di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
Tivoli depositato in data 5.12.2018.
Si è costituita parte resistente, anch'essa insistendo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 10.6.2025, in presenza di domande accessorie, la causa è
stata rimessa al Collegio in ordine alla pronuncia non definitiva relativa allo
status familiae.
Ciò posto, il Tribunale rileva in primo luogo che, benché le parti discorrano di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto,
dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio emerge che il matrimonio è stato trascritto nella parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave (cfr. estratto in atti dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave dell'anno 2003, n. 5, parte I).
Orbene, ai sensi dell'art. 124 dell'Ordinamento dello Stato civile, recato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte prima dei registri di matrimonio sono trascritti gli atti di matrimonio celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile, con la conseguenza che deve ritenersi che quello contratto dalle parti, alla stregua delle fede privilegiata dispiegata dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio, non costituisce un matrimonio concordatario, che sarebbe invece stato trascritto nella parte seconda del registro degli atti di matrimonio ai sensi dell'art. 125 del citato decreto.
Nondimeno, avendo le parti manifestato la volontà di pervenire allo scioglimento della loro unione coniugale, tenuto altresì conto di quanto dedotto una volta che il Tribunale ha prospettato al contraddittorio la questione, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere qualificata nei termini di domanda di scioglimento dello stesso.
2 Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
omologata con decreto del Tribunale di Tivoli depositato in data 5.12.2018;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La presente causa, in ragione della proposizione anche di domande accessorie, deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cave (RM), in data 17.5.2003; CP_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Cave (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003,
n. 5, parte I);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
d) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
3 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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