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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240014507528000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente Ricorrente_1, nato a [...] il data_1 e residente in [...] Papa Paolo VI n.86/A, c.f.: CF_Ricorrente_1, con il dott. Difensore_1, nato a [...] il Data_2 - domicilio digitale PEC: Email_1 impugnava la cartella di pagamento per recupero crediti CUT anno 2022, n.12420240014507528000, emessa dall'A.dE.R. di
VICENZA, notificata a mezzo PEC, per un importo complessivo lordo di €.780,75.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non può darsi seguito all'integrazione del contraddittorio, richiesto da parte resistente - per il chiaro dettato della norma.
Il nuovo art. 14, comma 6-bis, D.lgs. 546/1992, introdotto dal D.lgs. 220/2023 (in vigore dal 5 gennaio
2024), prevede che SOLO in caso di vizi della notificazione riferiti a un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso vada proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Questa circostanza oggi non ricorre.
Nel caso dedotto è infatti pacifico – in assenza di vizi di notifica (peraltro non invocati) – che il legittimato passivo sia l'agente della riscossione dal momento che l'avviso bonario emesso dalla segretaria di questa
Corte si limita a richiedere il tributo sic et simpliciter – avvertendo che il ritardo comporta sanzioni - e, quindi, non irroga direttamente sanzioni, unico motivo per il quale il ricorso è ammissibile, essendo invece inammissibile ed abnorme nelle altre richieste.
Il ricorrente affidava il ricorso a vari motivi che vanno disattesi, tutti.
Il primo “1) CORTE COSTITUZIONALE SENT. N.46 DEL 17.3.2023. - RISPETTO DELLA
PROPORZIONALITA'. - ABBATTIMENTO DELLA SANZIONE” è peregrino ed inammissibile.
La sentenza citata è inconferente trattando di soggetto che aveva dichiarato la debenza e invocato l'impossibilità temporanea nell'adempiere. Nessuno dei due presupposti ricorre, ed anzi il ricorrente oggi dichiara addirittura di non voler pagare l'imposta.
Il secondo motivo “ 2) PRINCIPI FONDATIVI DELLA COSTITUZIONE. - GIUSTIZIA NELL'IMPOSIZIONE
E DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA. - INTERESSE FISCALE E RELAZIONE TRA POTERE
E LIBERTA'.” E inammissibile non essendo richiamata alcuna norma e va rigettato assieme al successivo motivo dove – sempre genericamente – si parla di Costituzione. E' noto che il principio costituzionale di cui all'art.53 non si applica alle tasse-contributi per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 100 depositata l' 8 luglio 2025).
I successivi motivi vanno trattati congiuntamente e portano alla statuizione che la sanzione va ri- determinata nel 100% essendo stata applicata nel 200% e cioè nel massimo edittale di cui all'art.16 comma 1 bis, vecchia novella.
Infatti il giudice ha discrezione tra il minimo e massimo edittale, in assenza di cause ostative, nel determinarla– tempus regit actum – al 100%. In materia di sanzioni amministrative e nel caso in cui ci sia un range nel quantum tra il massimo e il minimo, sta al giudice stabilire la misura della sanzione da infliggere (così Cassazione con ordinanza n. 23816/23).
Ciò in assenza di circostanze ostative provate (per esempio la recidiva).
VA detto che è ius receptum quanto segue. Non si applica il favor rei alle sanzioni tributarie per norme sopravvenute. Da ultimo La Corte di cassazione 17111 del 2025 ha confermato la legittimità della previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, ritenendo infondata la doglianza della società contribuente che ne chiedeva l'applicazione retroattiva.
In conclusione il ricorso va solo parzialmente assolto, come in dispositivo e limitatamente alle sanzioni irrogate.
In ragione di questa riduzione delle sanzioni vanno ricalcolati gli interessi – cui provvederà parte resistente.
Le spese vanno integralmente compensate per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
In parziale accoglimento riduce la sanzione ad euro 250, conferma il pagamento del tributo non versato, e perciò condanna il ricorrente a pagare complessivi euro 500, manda all'esattore per il ricalcolo degli interessi, spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240014507528000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente Ricorrente_1, nato a [...] il data_1 e residente in [...] Papa Paolo VI n.86/A, c.f.: CF_Ricorrente_1, con il dott. Difensore_1, nato a [...] il Data_2 - domicilio digitale PEC: Email_1 impugnava la cartella di pagamento per recupero crediti CUT anno 2022, n.12420240014507528000, emessa dall'A.dE.R. di
VICENZA, notificata a mezzo PEC, per un importo complessivo lordo di €.780,75.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non può darsi seguito all'integrazione del contraddittorio, richiesto da parte resistente - per il chiaro dettato della norma.
Il nuovo art. 14, comma 6-bis, D.lgs. 546/1992, introdotto dal D.lgs. 220/2023 (in vigore dal 5 gennaio
2024), prevede che SOLO in caso di vizi della notificazione riferiti a un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso vada proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Questa circostanza oggi non ricorre.
Nel caso dedotto è infatti pacifico – in assenza di vizi di notifica (peraltro non invocati) – che il legittimato passivo sia l'agente della riscossione dal momento che l'avviso bonario emesso dalla segretaria di questa
Corte si limita a richiedere il tributo sic et simpliciter – avvertendo che il ritardo comporta sanzioni - e, quindi, non irroga direttamente sanzioni, unico motivo per il quale il ricorso è ammissibile, essendo invece inammissibile ed abnorme nelle altre richieste.
Il ricorrente affidava il ricorso a vari motivi che vanno disattesi, tutti.
Il primo “1) CORTE COSTITUZIONALE SENT. N.46 DEL 17.3.2023. - RISPETTO DELLA
PROPORZIONALITA'. - ABBATTIMENTO DELLA SANZIONE” è peregrino ed inammissibile.
La sentenza citata è inconferente trattando di soggetto che aveva dichiarato la debenza e invocato l'impossibilità temporanea nell'adempiere. Nessuno dei due presupposti ricorre, ed anzi il ricorrente oggi dichiara addirittura di non voler pagare l'imposta.
Il secondo motivo “ 2) PRINCIPI FONDATIVI DELLA COSTITUZIONE. - GIUSTIZIA NELL'IMPOSIZIONE
E DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA. - INTERESSE FISCALE E RELAZIONE TRA POTERE
E LIBERTA'.” E inammissibile non essendo richiamata alcuna norma e va rigettato assieme al successivo motivo dove – sempre genericamente – si parla di Costituzione. E' noto che il principio costituzionale di cui all'art.53 non si applica alle tasse-contributi per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 100 depositata l' 8 luglio 2025).
I successivi motivi vanno trattati congiuntamente e portano alla statuizione che la sanzione va ri- determinata nel 100% essendo stata applicata nel 200% e cioè nel massimo edittale di cui all'art.16 comma 1 bis, vecchia novella.
Infatti il giudice ha discrezione tra il minimo e massimo edittale, in assenza di cause ostative, nel determinarla– tempus regit actum – al 100%. In materia di sanzioni amministrative e nel caso in cui ci sia un range nel quantum tra il massimo e il minimo, sta al giudice stabilire la misura della sanzione da infliggere (così Cassazione con ordinanza n. 23816/23).
Ciò in assenza di circostanze ostative provate (per esempio la recidiva).
VA detto che è ius receptum quanto segue. Non si applica il favor rei alle sanzioni tributarie per norme sopravvenute. Da ultimo La Corte di cassazione 17111 del 2025 ha confermato la legittimità della previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, ritenendo infondata la doglianza della società contribuente che ne chiedeva l'applicazione retroattiva.
In conclusione il ricorso va solo parzialmente assolto, come in dispositivo e limitatamente alle sanzioni irrogate.
In ragione di questa riduzione delle sanzioni vanno ricalcolati gli interessi – cui provvederà parte resistente.
Le spese vanno integralmente compensate per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
In parziale accoglimento riduce la sanzione ad euro 250, conferma il pagamento del tributo non versato, e perciò condanna il ricorrente a pagare complessivi euro 500, manda all'esattore per il ricalcolo degli interessi, spese compensate.