Art. 19.
Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e nei provvedimenti successivamente emanati riguardanti materia in esso disciplinata.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ROSSONI - LANTINI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - COBOLLI-GIGLI - BENNI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e nei provvedimenti successivamente emanati riguardanti materia in esso disciplinata.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ROSSONI - LANTINI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - COBOLLI-GIGLI - BENNI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.