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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc e dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13723 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. NAPOLI ENRICO e CP_1
( ) VIA M. STABILE, 85 PALERMO;
, con elezione C.F._2
di domicilio in VIA M. STABILE, 85 PALERMO, presso il medesimo difensore parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), con il E_ C.F._6
patrocinio dell'avv. STAROPOLI TIZIANA, con elezione di domicilio in
Tribunale di Palermo II sez. civile
VIA SANTA MARIA MAZZARELLO N. 3 90135 PALERMO, presso il medesimo difensore parte convenuta
E
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCOBONO
[...] P.IVA_1
GIROLAMA, con elezione di domicilio in VIA PAPA GIOVANNI XXIII,
21 90040 CAPACI, presso il medesimo difensore parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_2
dell'avv. DALFINO DANIELE, con elezione di domicilio in VIA
EMERICO AMARI, 94 90139 PALERMO, presso il medesimo difensore parte convenuta
e nei confronti di
IÀ (C.F. ), Controparte_8 Controparte_9
con il patrocinio dell'avv. CARPINO MASSIMO e , con elezione di domicilio in VIALE S.PANAGIA, 136/H 96100 SIRACUSA, presso il difensore avv. CARPINO MASSIMO parte terza chiamata
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._7
LAZZARA PAPINA EMILIANO e , con elezione di domicilio in VIA
NAZIONALE, 140 TORRENOVA, presso il difensore avv. LAZZARA
PAPINA EMILIANO parte terza chiamata
Tribunale di Palermo II sez. civile
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter cpc le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Termini della controversia.
Con atto di citazione depositato il 29.7.2019, , Parte_1
premettendo di avere acquistato - per il tramite dell'agenzia immobiliare
“ ” di Troia Rocco s.a.s. e dietro concessione di apposito mutuo CP_6
contratto con l'Istituto Intesa San Paolo - l'appartamento sito in Palermo, Via
Cardinale Luigi Lavitrano n. 9, piano 2° e 3°, interno 2 (annotato CU di
Palermo, fg 25, mappale 1625, sub 7), in virtù di contratto di compravendita stipulato in data 29.11.2017 con , E_ Controparte_3
e i coniugi e ha
[...] Controparte_2 Controparte_4
convenuto in giudizio tutti i predetti soggetti al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande.
Più nel dettaglio, parte attrice ha rappresentato di aver riscontrato la presenza di vizi occulti all'interno dell'immobile - mai resi noti nè dai venditori né dall'agenzia immobiliare né dall'istituto di credito – ed in generale la difformità dello stesso rispetto alle norme in materia di sicurezza e stabilità degli edifici ed in materia antisismica, fattori che hanno reso il bene del tutto diverso e difforme da quello promessogli in vendita.
Per tali ragioni, ha chiesto la nullità/annullabilità/risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita e del contratto di mutuo
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stipulato con l' la condanna alla restituzione di Controparte_11
tutti gli importi maturati e maturandi a fronte dei contratti di compravendita e di mutuo, oltre che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle inadempienze precontrattuali e contrattuali commesse da tutte le controparti.
In via subordinata, ha domandato la condanna dei convenuti CP
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 [...]
alla manleva dei costi da sostenere per rendere Controparte_4
conforme l'immobile alle normative edilizie, urbanistiche ed antisismiche.
Con comparsa di risposta del 13.11.2019 si è costituita in giudizio
[...]
che, contestando l'esistenza di un collegamento negoziale tra il Controparte_7
contratto di mutuo ed il contratto di compravendita, oltre che l'esistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in capo a sé, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
In pari data si sono costituiti , E_ Controparte_3
, e i quali, in via
[...] Controparte_2 Controparte_4
preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto e della domanda, la decadenza della garanzia per vizi e/o prescrizione dell'azione, ed hanno chiesto la chiamata in causa di (autore della certificazione di attestazione sismica e della CP
perizia giurata funzionale ad ottenere la concessione in sanatoria dell'immobile).
Nel merito, hanno contestato integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, e, in via subordinata, hanno chiesto di ordinare al terzo chiamato in causa la manleva da ogni responsabilità e condanna.
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Con comparsa depositata in data 14.11.2019, si è costituita in giudizio la società , la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_12
la decadenza della garanzia per vizi e/o prescrizione dell'azione ed il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha affermato la propria estraneità alle domande attoree ed in ogni caso l'infondatezza delle stesse.
Ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa della società di assicurazioni
[...]
al fine di essere tenuta indenne dagli eventuali importi da CP_9
pagare.
Con comparsa del 10.4.2020 si è costituita la società Controparte_8
surrogante in tutti i diritti e le obbligazioni della la
[...] Controparte_9
quale ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per mancanza/indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che l'inoperatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza n. HCC16-
W0001044, trattandosi di polizza “claims made”, ed essendo comunque scaduto il termine pattuito per la comunicazione della richiesta di risarcimento.
In via subordinata, per l'ipotesi di accertamento di un proprio obbligo indennitario nei confronti della società , ha Controparte_12
chiesto di determinare l'eventuale importo dovuto, entro il massimale disponibile (euro 520.000,00) e previa detrazione della franchigia (euro
1.500,00).
Infine, in data 1.10.2020 si è costituito eccependo, in via CP
preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei chiamanti in causa e la prescrizione dell'azione incoata nei suoi confronti, e contestando, nel merito, la fondatezza della stessa.
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II. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Così ricostruiti i termini della controversia, deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società
. CP_12 Controparte_12
Giova ricordare in proposito che il difetto di legittimazione (attiva e passiva) attiene alla mancata coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti astrattamente titolari del rapporto giuridico controverso (in base alla prospettazione attorea), distinguendosi pertanto dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr., Cass., SS.UU, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951;
Cass., 24.3.2004, n. 5912; Cass., 07.12.2000, n. 15537; Cass., 24.02.2000, n.
2105).
Infatti, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno, nel convenuto stesso, del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore
(cfr., Cass., 07.12.2000, n. 15537; Cass., 24.02.2000, n. 2105), che rappresenta una questione attinente al merito della controversia perché concernente la fondatezza della pretesa azionata in giudizio (cfr., Cass., 17.05.2000, n. 6420).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la società è Controparte_12
stata identificata quale astratto contradditore da parte dell'attore, che infatti la ha citata in giudizio in quanto ritenuta responsabile dei danni asseritamente patiti in conseguenza della mancata diligente informazione circa le caratteristiche dell'immobile oggetto di causa.
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A ben vedere, la società ha eccepito il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto con l'attore, questione che tuttavia attiene al merito della controversia e non all'ammissibilità in rito delle domande proposte.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei convenuti rispetto alla domanda di garanzia formulata nei confronti di . CP
L'eccezione appare carente già in punto di allegazione non essendo stati specificati i fatti costitutivi su cui essa si fonda.
Ed invero, il terzo chiamato si è limitato a dedurre – in via del tutto ipotetica- che i chiamanti in causa avrebbero inteso agire nella qualità di eredi di
- ovvero il soggetto che gli aveva originariamente conferito Parte_2
l'incarico professionale per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria ai fini dell'ottenimento del condono edilizio - desumendo da tale circostanza l'assenza, sia iure proprio che iure hereditatis, della legittimazione attiva rispetto all'azione contrattuale.
L'eccezione non solo non risulta supportata da alcuna base argomentativa ma appare già nella sua formulazione infondata, atteso che la qualità di eredi del committente certamente fonda il diritto ad agire per fare valere la responsabilità contrattuale del professionista incaricato dell'esecuzione di un'opera professionale.
La dedotta carenza di legittimazione attiva, inoltre, risulta basata su presupposti errati.
Va, infatti, considerato che i convenuti, rispetto alla domanda avanzata nei confronti del terzo, hanno fatto valere una responsabilità di tipo extracontrattuale del avendo individuato nella redazione di una perizia CP
infedele il fatto generatore del loro affidamento circa la regolarità urbanistica e
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la conformità statica dell'immobile da loro alienato.
Così individuati i fatti costitutivi della domanda, appare evidente che sussista la legittimazione dei convenuti-chiamanti – che deducono la responsabilità legata alla condotta negligente ed imperita del terzo chiamato- a fare valere le proprie pretese nell'ambito di una domanda di garanzia impropria.
Ancora preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di nullità per indeterminatezza della domanda sollevate dai convenuti CP
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 [...]
nei confronti dell'atto di citazione dell'attore, e dalla Controparte_4
terza chiamata nei confronti dell'atto di citazione Controparte_8
per chiamata di terzo della . Controparte_12
Invero, la giurisprudenza di legittimità riconosce la sussistenza della nullità dell'atto di citazione per (assoluta) indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi ex art. 164, comma 4, c.p.c. qualora la controparte non sia posta nelle condizioni per contraddire e formulare le opportune difese, dovendosi vagliare tal fine e in concreto il contenuto complessivo dell'atto di citazione, nonché dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. civ. n. 1681/2015).
Peraltro, l'eventuale indeterminatezza di una delle domande proposte in via cumulativa dall'attore non si riverbera sulle altre domande (Cass. civ., SS.UU.,
n. 8077/2012).
Orbene, nel caso di specie, tanto i convenuti , E_
, e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, quanto la terza chiamata hanno potuto
[...] Controparte_8
prendere posizione su quanto sostenuto, rispettivamente, dall'attore e dal chiamante in causa sin dai relativi atti introduttivi, deducendo l'infondatezza
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delle pretese dagli stessi vantate.
Infatti, i convenuti de quibus hanno contestato l'addebito di responsabilità formulato nei propri confronti dalla controparte sotto ogni profilo, mentre la società terza chiamata in causa ha dedotto l'inoperatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza invocata dalla chiamante in causa.
Non va inoltre trascurato di rilevare che il tenore delle domande attoree appare chiaro, atteso che esse sono volte ad ottenere una pronuncia che accerti l'invalidità del contratto o pronunci la sua caducazione in conseguenza della totale difformità delle caratteristiche del bene oggetto del contratto rispetto a quanto pattuito nel programma negoziale.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento alla domanda di garanzia propria formulata da che ha inteso fare valere il CP_12
contratto di assicurazione stipulato a copertura dei rischi professionale connessi alla propria responsabilità civile.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dai convenuti nei confronti di . CP
Sul punto, il terzo chiamato ha eccepito il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., avendo questi reso la propria prestazione nell'anno
2010 e non essendosi verificato nelle more alcun atto interruttivo.
L'eccezione va rigettata.
Occorre, infatti, osservare che, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la produzione del danno diventi oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica
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attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. n.6467 del 2016).
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, emerge che i convenuti chiamanti sono stati resi edotti delle problematiche relative all'immobile per cui è causa per la prima volta, con la missiva del
18.07.2018 inviata loro dagli attori (doc. 1 del fascicolo attoreo).
Con la comparsa depositata il 13.11.2019, i convenuti hanno chiesto di chiamare in causa spiegando domanda di garanzia impropria e il CP
terzo chiamato si è costituito in giudizio con comparsa del 1.10.2020.
Deve, pertanto, ritenersi che il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947
c.c. al momento dell'esercizio dell'azione non fosse ancora utilmente decorso.
Né può ritenersi, in senso contrario, che il dies a quo della prescrizione del diritto fatto valere dovesse essere, invece, collocato al momento della conclusione dell'incarico professionale con il terzo chiamato o alla data di redazione della perizia ( anno 2010), non essendo ancora percepibile, a quella data, il verificatasi dell'evento dannoso con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione.
III. Qualificazione della domanda formulata in atto di citazione e accertamento della sua fondatezza.
Prima di entrare nel merito della presente controversia, va premesso quanto segue in ordine alla qualificazione dell'azione proposta da parte attrice.
Il potere di qualificazione della domanda spetta al giudicante, il quale deve verificare la natura della domanda proposta a prescindere dalle qualificazioni effettuate dalle parti.
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, nell'esercizio del potere di
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interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (cfr. Cass. Civ.
10 maggio 2018, n. 11304).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di compravendita per cui è causa, “annullarlo o dichiararlo comunque risolto per inadempimento da parte dei venditori e/o con qualunque altra statuizione annullare e dichiarare cessati gli effetti di detto contratto” (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione).
A fondamento di tali richieste cumulativamente proposte, parte attrice ha allegato che i difetti di conformità urbanistica e di idoneità statica dell'immobile compravenduto renderebbero il bene “del tutto diverso e difforme da quello che i proprietari hanno promesso in vendita e poi trasferito” in proprio favore.
Ciò posto occorre verificare se l'inadempimento denunciato consenta di configurare una responsabilità per alienazione di aliud pro alio, non potendo il bene scambiato assolvere la funzione economico-sociale che gli è propria (cfr.
Cass. Civ. n. 629/2014).
In punto di diritto, giova ora rammentare che la Suprema Corte di Cassazione abbia chiarito che si ritiene configurabile l' "aliud pro alio" quando la cosa consegnata abbia difetti che la rendano inservibile o manchi delle qualità necessarie per assolvere alla propria funzione economico sociale (v. ex multis
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Cass. Civile Sez. II, 04/05/2005 n. 9227), funzione che, nel caso di un immobile ad uso abitativo, si rinviene nel possibile godimento dello stesso, che, provvisto dell'abitabilità, possa essere "vissuto" nel rispetto della normativa e, in quanto bene avente un valore economico, possa essere liberamente compravenduto.
In ultimo, è stato nuovamente affermato che “In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “solo ove difettino – in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria – i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio datum. E ciò anche quando alla pronta verifica dell'insussistenza delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza si accompagni il formale (ed evidentemente inappropriato) rilascio della certificazione di agibilità, rilevando, nella specie, il vizio sostanziale correlato ad una carenza strutturale e non il mero dato formale dell'attestazione confermativa del rispetto delle prescrizioni (non corrispondente alla realtà dei fatti). Ne deriva che, in tale ambito, deve operarsi una discriminazione
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qualitativa tra difformità sanabili e insanabili, collegata alla natura e alla rilevanza delle prescrizioni violate, allo scopo di diversificare sinergicamente le azioni esperibili: 1) allorché l'inosservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie e di sicurezza si consacri in una difformità non riparabile, è integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio;
2) si ha, invece, vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali, allorché il mancato rispetto delle prescrizioni sia suscettibile di sanatoria”.
“Solo allorché l'immobile presenti “insanabili” violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento qualificato che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14900 del 29/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 39369 del 10/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4826 del 19/02/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 30950 del 27/12/2017).
In adesione a questa ricostruzione, l'aliud pro alio è integrato sia nel caso di differenza strutturale, sia in caso di alterazione qualitativa che può determinare la degenerazione della cosa, il suo declassamento, a condizione che il difetto di qualità, in rapporto con quanto pattuito fra le parti, faccia della cosa, in sé e per sé, una res “irrimediabilmente” diversa, inidonea a soddisfare quella certa destinazione. Dal che deriva la possibilità di esperire l'ordinaria azione di risoluzione, a norma dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt. 1495 e 1497 c.c.
E' pertanto accertare in concreto se, alla stregua della natura (quid), del modo
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di manifestarsi (quomodo) e dell'entità della relativa esternazione (quantum) del requisito (igienico, sanitario, di sicurezza o inerente al risparmio energetico) inosservato, sia realizzata una mera imperfezione o alterazione relativa al processo di fabbricazione, di produzione, di formazione e di conservazione della res ovvero un più consistente discostamento dal tipo o dalla specie, alla stregua della privazione delle qualità essenziali inerenti alla sua natura e agli elementi sostanziali, benché non sia pregiudicata la preponderante prevalenza degli elementi che la caratterizzano ai fini della classificazione nel medesimo genere.
Ciò posto, nel caso di specie l'esperto nominato nel presente giudizio ha descritto lo stato dei luoghi, affermando che “dal punto di vista costruttivo, sia l'intero stabile e sia anche l'appartamento di che trattasi, risultano realizzati in struttura muraria portante, costruiti però in due distinti periodi, nel 1960 e nel 1972. Nel 1960 è stata realizzata la parte prospiciente via Lavitrano costituita da due locali, da un WC e da un tratto dell'attuale corridoio. Nel
1972 è stata realizzata, in ampliamento della precedente costruzione, la restante parte comprendente un ripostiglio, una cucina, due locali (camere) e parte del corridoio in prolungamento di quello già esistente. Le due citate costruzioni, quindi, risultano costituite da due strutture murarie portanti indipendenti l'una dall'altra, separate da giunto tecnico” (cfr. pagg.
8-9 della relazione).
Come chiarito dal ctu, le due diverse costruzioni “seguono due distinte normative. Infatti nel periodo della realizzazione della prima unità strutturale
(1960) la zona sulla quale è stata realizzata l'opera non era stata ancora dichiarata zona sismica e non esistevano quindi norme cogenti in materia di
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costruzioni. Tutto era affidato alla competenza e sensibilità del progettista.
Pertanto il giudizio sulla rispondenza della struttura alle norme di sicurezza e stabilità veniva affidata ad un tecnico con la redazione di un apposito certificato di idoneità statica che nella fattispecie non risulta essere tra i documenti agli atti di causa. Invece nel periodo in cui è stata realizzata la seconda unità strutturale (1972), la zona era stata già dichiarata sismica ed erano già, a quella data, in vigore le norme tecniche previste con la legge 25-
Novembre-1962 n.1684” (cfr. pagg. 11-12 della relazione peritale).
In seguito ai rilievi effettuati, è stata riscontrata “l'esistenza degli spessori delle murature portanti riguardanti l'appartamento in generale inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente al momento della sua realizzazione … la presenza di un quadro fessurativo importante diffuso su quasi tutte le pareti interne ed esterne e la presenza, a livello di solaio di copertura, di cordoli in c.a. con le staffe distanziate tra di loro di 50 cm circa … la presenza di alcune fessure con vario sviluppo e andamento in parte coperte da stucco nonché una fessura importante ad andamento verticale in corrispondenza del giunto tecnico di dilatazione con, nelle immediate vicinanze, la presenza a terra, di fogli di materiale plastico” (cfr. pagg. 10-11 della relazione).
Alla luce di tali rilievi, l'esperto ha concluso sostenendo che la seconda unità strutturale realizzata nel 1972 “al momento della sua realizzazione, non era conforme alla normativa richiamata. La succitata normativa, infatti, prevedeva che gli spessori delle murature portanti alla terza elevazione (secondo piano), ove risulta posizionato l'appartamento interessato, risultassero di spessore non inferiore a cm 30 con un aumento di 15 cm per ogni piano sottostante;
che le murature portanti fossero costituite da blocchi squadrati di calcarenite
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o di altro adeguato materiale e realizzate con interasse tra loro a non più di ml
7,00; che le staffe dei cordoli di piano, in c.a., fossero ad una distanza l'una dall'altra non superiore a cm 25. Valori tutti in contrasto con quelli riscontrati in loco dal sottoscritto CTU come in precedenza riportati, palesemente inferiori e/o non conformi ai dettami della normativa citata, unitamente alla tipologia del materiale di cui risultano costituite le murature portanti (forati di cemento anziché blocchi squadrati di buona fattura). Per quanto riguarda infine il C.I.S. (certificato di idoneità sismica) rinvenuto agli atti, lo stesso riporta alcuni elementi (spessore della muratura portante dell'appartamento pari a cm 40, distanziamento delle staffe dei cordoli di piano in c.a. pari a cm
20, materiali delle murature portanti realizzati con blocchi pieni squadrati in pomice cemento) non rispondenti, di fatto, alla situazione esistente in loco e riscontrata dallo scrivente con i saggi eseguiti” (cfr. pag. 12 della relazione).
Pertanto, “quando per l'appartamento viene richiesto il condono edilizio
(Legge 47/85) per il successivo ottenimento del certificato di agibilità occorre essere in possesso della concessione edilizia in sanatoria e inoltre, considerato che l'appartamento fa parte delle due unità strutturali, sia del certificato di idoneità statica per la parte di costruzione realizzata nel 1960 e sia di un certificato di idoneità sismica per la parte di costruzione realizzata nel 1972, entrambi estesi alle intere unità strutturali di cui l'appartamento è parte, oppure di un'unica certificazione che tenga conto della situazione strutturale esistente. Agli atti di detti certificati è stato rinvenuto solo il certificato di idoneità sismica redatto in data 16- 04-2010. Inoltre tale ultimo documento, come già riferito in precedenza, risulta incongruente viste le oggettive difformità in esso contenute come già evidenziato in precedenza. Pertanto i
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difetti e le difformità riscontrate, unitamente alla mancanza di adeguata certificazione, implicano che l'appartamento di che trattasi, a parere dello scrivente, non presenta oggettivamente i requisiti per la sua fruibilità” (cfr. pag. 13 della relazione).
Orbene, il quadro descritto dal ctu comprova una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione del bene oggetto di causa, talmente grave da mettere addirittura in dubbio la sussistenza dei requisiti per la sua agibilità e da ritenere del tutto stravolto il regolamento negoziale voluto dalle parti.
Ed infatti, dalla documentazione in atti risulta che nell'atto di compravendita dell'immobile per cui è causa, i venditori, odierni convenuti, hanno attestato che:
- l'immobile è stato costruito in assenza di concessione edilizia anteriormente al 1973 e che, per tale abuso, è stata presentata domanda di concessione in sanatoria;
CP_1
- in data 15.6.2010 è stata depositata una perizia giurata redatta dall'Ing.
[...]
- decorsi 270 giorni dal deposito della perizia, la stessa ha acquistato efficacia di titolo abilitativo edilizio per il condono;
- in data 29.9.2017 è stata inviata all'Area Tecnica della Riqualificazione
Urbana e delle Infrastrutture c/o il Comune di Palermo, Ufficio Protocollo, la segnalazione Certificata di Agibilità, assunta al Prot. AREG-2017/1386263-A
(cfr. contratto di compravendita).
In ordine a tale certificato, il ctu ha, tuttavia, rilevato che la riportata descrizione non è rispondente a quanto accertato.
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Da ciò deriva che il silenzio della PA formatosi sulla perizia giurata e sulla
SCA, essendo connesso alla presentazione di documentazione fuorviante circa l'effettivo stato dei luoghi, rende tali atti inidonei già “a monte” a legittimare l'esecuzione dei lavori edilizi in concreto effettuati, con la totale e radicale carenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento in questione e la conseguente doverosità della sanzione ripristinatoria prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, e 31 del d.P.R. n.
380/2001 ( cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, 19/07/2021, n.1141).
Occorre, inoltre, precisare che – con riferimento alle opere necessarie per ripristinare la fruibilità del bene –le stesse “non sono limitate all'appartamento soltanto, ma debbono estendersi necessariamente all'intero edificio condominiale (dalle fondazioni all'ultima elevazione), e scaturirebbero da un adeguato e apposito progetto strutturale di riqualificazione che coinvolge tutte le unità immobiliari dell'intero stabile condominiale e non la singola unità immobiliare oggetto di causa” (cfr. pag. 14 della relazione).
L'assenza, dunque, dei requisiti di conformità urbanistica e di sicurezza dell'immobile – che non si ritiene sanabile essendo necessari lavori di riqualificazione dell'intero edificio- impongono di ritenere che il bene oggetto del negozio traslativo abbia connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico- sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta), delineando un inadempimento qualificato, con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione o, comunque, di inadempimento (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alla rigorosa disciplina decadenziale e prescrizionale delle
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garanzie edilizie.
L'azione del compratore resta, infatti, esperibile entro il termine di prescrizione ordinaria e non é soggetta all'onere della denuncia (v. Cass. n.
10188/2000, Cass. n. 4899/1998 e Cass. n. 844/1997), sicché infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione, sollevate dai convenuti.
I relativi termini devono, difatti, farsi necessariamente decorrere dalla scoperta della situazione di fatto da parte dell'attore, coincidente con il momento nel quale costui ne ha acquisito piena e precisa cognizione, a mezzo della relazione del proprio tecnico incaricato, Ing. del dicembre 2018 Per_1
(cfr. doc.4 del fascicolo di parte attrice).
Va, poi, rilevato che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che l'acquirente fosse a conoscenza della situazione reale del bene, non potendo tale circostanza desumersi dal solo fatto che costui avesse ampiamente visionato il bene prima dell'acquisto.
La non conformità urbanistica e alle norme di sicurezza l'immobile non erano infatti circostanze riconoscibili ictu oculi, specie se si considera che l'attore doveva ragionevolmente confidare nelle dichiarazioni – rivelatesi mendaci- contenute nella perizia giurata a firma dell'Ing. del 15.06.2010 ai Per_2
fini del conseguimento della concessione in sanatoria e nella certificazione di idoneità sismica dell'immobile pure a firma del medesimo professionista.
Le considerazioni che precedono conducono, in definitiva, all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di vendita del 29.11.2017, in ragione della ravvisata fattispecie di aliud pro alio, con le conseguenze restitutorie che ne derivano e con assorbimento delle domande di nullità e annullamento contestualmente proposte dall'attore.
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Si rileva, a questo punto, che a norma del combinato disposto degli artt. 1453
e 1458 c.c., la parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'altra ha diritto alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione.
Considerato che risulta provato – oltre che non contestato - il pagamento integrale del prezzo dell'immobile oggetto della compravendita da parte dell'attore (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte attrice), i convenuti-venditori devono, pertanto, essere condannati alla restituzione dell'importo di €
79.500,00, oltre interessi legali dalla data del 29.11.2017.
A titolo di risarcimento del danno, inoltre, i convenuti devono essere condannati a corrispondere all'attore anche l'importo di tutte le spese sostenute per l'operazione economica di acquisto dell'immobile, tra cui figurano € 3.641,41 per “Polizza Proteggi mutuo”, € 2.220,00 per provvigione in favore dell'Agenzia “ , € 3.200,00 per spese notarili, € 345,00 per CP_12
Polizza incendio, € 159,00 per imposta di bollo, € 850,00 per spese istruttoria mutuo, € 320,00 per spese peritali (cfr. documenti di spesa allegati all'atto di citazione).
Non può, invece, essere riconosciuta quale voce di danno l'ammontare intero delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, costituendo una posta di pregiudizio – a fronte della restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile- solo il costo della concessione del credito, pari a € 12.897,60 (€ 76.497,60 pari al totale delle rate da corrispondere - € 63.660,00 pari alla somma mutuata).
L'importo dovuto a titolo di risarcimento in favore dell'attore va, pertanto,
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quantificato in € 23.633,01 che, rivalutato dalla data del 29.11.2017 ammonta a € 28.501,40 in valuta attuale.
Poiché il diritto al conseguimento di tali somme è sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.
A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato: sicché tali interessi compensativi – avuto riguardo alla decorrenza dalla data del 29.11.2017- ammontano ad €3.047,00.
Si perviene così al risultato complessivo di €31.548,40, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino all'effettivo pagamento.
I convenuti , E_ Controparte_3 CP_2
e hanno chiesto la chiamata in causa
[...] Controparte_4
dell'Ing. per essere da questo manlevati da ogni responsabilità e CP
condanna.
La richiesta è parzialmente fondata.
Nel merito, il terzo chiamato ha dedotto che nessun rilievo può essere mosso nei confronti del proprio operato, in ragione della conformità della perizia ai canoni di diligenza e perizia consacrati nell'art. 1176 c.c.
Deve, tuttavia, condividersi - circa la colpa professionale del professionista e la conseguente responsabilità - quanto affermato dall'ausiliare, il quale ha
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riscontrato l'esistenza di difformità talmente gravi da ritenere che l'immobile oggetto di causa “non presenta oggettivamente i requisiti per la sua fruibilità”.
In particolare, deve ribadirsi che è stato attestato che “gli spessori delle murature portanti alla terza elevazione (secondo piano), ove risulta posizionato l'appartamento interessato, risultassero di spessore non inferiore a cm 30 con un aumento di 15 cm per ogni piano sottostante;
che le murature portanti fossero costituite da blocchi squadrati di calcarenite o di altro adeguato materiale e realizzate con interasse tra loro a non più di ml 7,00; che le staffe dei cordoli di piano, in c.a., fossero ad una distanza l'una dall'altra non superiore a cm 25. Valori tutti in contrasto con quelli riscontrati in loco dal sottoscritto CTU come in precedenza riportati, palesemente inferiori e/o non conformi ai dettami della normativa citata, unitamente alla tipologia del materiale di cui risultano costituite le murature portanti (forati di cemento anziché blocchi squadrati di buona fattura). Per quanto riguarda infine il C.I.S.
(certificato di idoneità sismica) rinvenuto agli atti, lo stesso riporta alcuni elementi (spessore della muratura portante dell'appartamento pari a cm 40, distanziamento delle staffe dei cordoli di piano in c.a. pari a cm 20, materiali delle murature portanti realizzati con blocchi pieni squadrati in pomice cemento) non rispondenti, di fatto, alla situazione esistente in loco e riscontrata dallo scrivente con i saggi eseguiti” (cfr. pag. 12 della relazione).
Non può, poi, condurre a considerazioni contrarie la circostanza che siano trascorsi 8 anni dalla data della perizia alla data della stipula del contratto.
Sul punto, infatti, oltre a non essere stata fornita alcuna prova riguardo ad un cambiamento dello stato dei luoghi, deve, altresì, rilevarsi che sono state accertate delle criticità attinenti alle strutture portanti e ad altri elementi fissi
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ed immutabili dell'appartamento che, nelle perizie redatte dall'ing. CP
risultano riportate in maniera fuorviante o mendace.
La negligenza del professionista deve quindi ritenersi ampiamente riscontrata in atti.
Invero il medesimo, utilizzando la diligenza propria della sua professionalità, avrebbe dovuto effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie per accertare la sussistenza delle difformità - come in seguito riscontrate dal ctu - rispetto alle normative vigenti in materia, senza fare, in ipotesi, pieno affidamento alle dichiarazioni dei propri clienti.
Sussiste, inoltre, certamente il nesso di causalità fra l'operazione negoziale conclusa dall'attore e l'agire negligente del terzo chiamato atteso CP
che la perizia resa ex art 17 lr. 4/2003 da costui redatta integra un requisito necessario per il perfezionamento dell'iter teso a ottenere il provvedimento autorizzativo/ concessorio , tanto è vero che essa viene citata anche nell'atto di vendita tra le menzioni urbanistiche.
Senza considerare che, anche sotto il profilo della sicurezza del bene, il certificato di idoneità sismica ha certamente rafforzato il proposito dei acquirenti di acquistare il bene .
Ne consegue che deve essere considerato corresponsabile dei CP
danni patiti dall'attore.
Va però precisato che il tecnico sarà chiamato a rispondere solo dei danni realmente conseguenti alla propria condotta negligente e non anche dell'obbligazione restitutoria del corrispettivo della vendita conseguente alla pronuncia di risoluzione del contratto.
Va, infatti, rilevato che il terzo chiamato non è responsabile per l'abusività
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dell'immobile, che è preesistente alla redazione del certificato di idoneità sismica e della perizia ex art 17 lr. 4/2003, ma solo per la sua mancata rilevazione al momento della compravendita.
Ed infatti, ove l'abusività fosse stata correttamente e tempestivamente segnalata dal tecnico, le parti non avrebbero concluso il contratto di compravendita ed il prezzo pagato a suo tempo dall'attore, oggi oggetto di restituzione, non sarebbe comunque entrato nel patrimonio dei convenuti.
Nessun affidamento, per altro verso, è configurabile in capo ai convenuti in conseguenza della redazione degli elaborati e delle certificazioni tecniche dell'ing. atteso che costoro, in quanto proprietari del bene, devono CP
rispondere comunque delle carenze strutturali del proprio immobile e della consegna di aliud pro alio.
Con riferimento all'importo quantificato a titolo di risarcimento del danno
€31.548,40, , deve essere chiamato a rispondere nei rapporti interni CP
con gli altri corresponsabili , in considerazione della presunzione fissata dall'art. 1298 c.c., in ragione del 50%.
La domanda di manleva va, pertanto, accolta nei limiti dell'importo di €
15.774,20.
Per quanto riguarda la posizione dell'agenzia immobiliare “ ” di CP_6
Troia Rocco s.a.s., al fine di meglio chiarire il profilo di una possibile responsabilità dell'agenzia, in conseguenza dell'attività professionale svolta, è necessario anzitutto inquadrare gli elementi caratterizzanti l'attività dei mediatori immobiliari.
Il ruolo del mediatore è volto a realizzare un avvicinamento tra le parti, ad assolvere incombenze attinenti alla pubblicità, alla gestione delle trattative, alla
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conciliazione di possibili contrasti ed alle comunicazioni tra le parti.
In tutte queste fasi, costui è assolutamente responsabile se non usa la diligenza media del professionista nell'assolvere il proprio incarico e, se inadempiente rispetto ai propri obblighi, può essere tenuto a risarcire i danni cagionati sia all'acquirente che al venditore per lo svolgimento infedele della propria attività.
Per quanto riguarda il compratore occorre osservare che la Suprema Corte di
Cassazione, sulla base di un orientamento ormai consolidato, afferma come il mediatore, pur non essendo tenuto, in mancanza di specifico incarico, a svolgere indagini di tipo tecnico-giuridico sull'immobile da proporre alla vendita, sia gravato dell'obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la comune diligenza.
È, inoltre, vietato al mediatore di fornire informazioni non veritiere su circostanze ed aspetti tecnici che non abbia previamente verificato e controllato;
cosicché, qualora il professionista infranga tali regole di condotta
è configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente (cfr. Cass.
n. 784/2020, n. 4415/2017; n. 16623/2010; n. 6219/1993).
Tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dalla parte acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione pattuita (cfr. Cass. n. 784/2020).
Fatta questa premessa, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'agenzia immobiliare.
Costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata e documentalmente provata, il conferimento dell'incarico di mediazione immobiliare alla convenuta come anche dichiarato dalle Controparte_12
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parti nell'atto di compravendita immobiliare del 29.11.2017 per il rogito del
IO , in favore della quale l'acquirente corrispondeva Persona_3
– al momento del rogito - per la propria parte la somma di € 1.220,00 a fronte dell'importo totale della provvigione di € 2.220,00 (cfr. contratto di compravendita e doc. 17 del fascicolo di parte attrice).
Di contro, non risulta che fosse stato pure conferito specifico incarico ad hoc per la verifica delle problematiche urbanistico-edilizie dell'immobile e nemmeno è stato dimostrato, in corso di causa, che tali criticità fossero note al mediatore al momento della conclusione dell'affare.
Non può inoltre sostenersi che la avrebbe dovuto conoscere le CP_12
gravi carenze dell'immobile con l'uso della diligenza, venendo piuttosto in rilievo profili di particolare natura tecnico-giuridica, l'accertamento dei quali richiedeva indagini da parte di tecnico all'uopo qualificato (v. cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8849 del 05/04/2017 “Non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico”).
Va, inoltre, ribadito che le fuorvianti indicazioni contenute negli elaborati tecnici a firma dell'ingegner hanno creato un'apparenza di regolarità e di CP
conformità statica dell'immobile su cui ragionevolmente ha potuto fare affidamento anche il mediatore.
Non può essere accolta, pertanto, la domanda di parte attrice.
Il rigetto della domanda di parte attrice nei confronti della società
[...]
comporta l'assorbimento, per carenza di Controparte_12
interesse, della domanda di manleva formulata dall'agenzia immobiliare nei
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confronti della società di assicurazioni (surrogata dalla Controparte_9
società . Controparte_8
Con riferimento alla posizione della banca deve Controparte_7
osservarsi quanto segue.
Secondo la prospettazione attorea, il coinvolgimento della banca nella presente controversia risiederebbe nella stipula del contratto di mutuo fondiario accordato all'attore ai fini dell'acquisto dell'immobile per cui è causa
- trattandosi di contratti collegati – nonché nel mancato rilievo, da parte del tecnico incaricato dallo stesso ente, delle gravi difformità presenti sul bene.
Orbene, sotto il profilo del lamentato legittimo affidamento ingenerato nell'acquirente, deve, sul punto, condividersi quanto sostenuto dall'istituto di credito convenuto.
Scopo della perizia della banca è solo quello di comprendere quale valore potrebbe avere un bene sul mercato, onde verificare la tenuta della garanzia ipotecaria nel caso di inadempimento e, dunque, di vendita forzata.
L'attività del perito, infatti, è funzionale all'approvazione della richiesta di mutuo (che, nel caso di specie, è stato ottenuto) e si estrinseca unicamente nei confronti della banca e non anche dei mutuatari, di modo che, un'eventuale negligenza da parte del tecnico incaricato nella stima dell'immobile prima dell'erogazione del mutuo, può produrre delle conseguenze verso questa se la natura abusiva del bene è idonea a pregiudicare la realizzazione del credito dell'istituto in sede di esecuzione forzata.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
Avendo riguardo, invece, al collegamento tra il contratto di mutuo fondiario e la compravendita tra l'attore e i convenuti venditori va osservato che il mutuo
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fondiario non costituisce mutuo di scopo.
Infatti, il mutuo fondiario rappresenta una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine;
garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili;
ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato.
Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata nel contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale - perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato - sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
In tema di mutuo, la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione, circostanza rimasta indimostrata nella specie.
Secondo la Suprema Corte, “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in
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relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò
l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (cfr. Cass. Civ. n. 20552 del 20).
In conseguenza di ciò, appare palese dalla lettura del contratto in atti – il quale, peraltro, non contiene alcun cenno sull'operazione di acquisto dell'immobile - che non trattasi di mutuo di scopo, ma di mutuo fondiario, con l'ovvia conseguenza che la risoluzione del contratto di compravendita non comporta la risoluzione del contratto di mutuo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda di parte attrice è infondata.
Quanto alla connessa domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, va evidenziato che in una causa di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento, ma è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento;
prova che non può limitarsi a un
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danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo.
Nella fattispecie, parte attrice si è limitata a richiedere, nei confronti dei diversi convenuti, il “risarcimento -graduando le percentuali a carico di ciascuno di essi- dei danni subiti … sotto i diversi profili, patrimoniali e non patrimoniali, a causa ed in conseguenza eziologica dei fatti e delle gravi inadempienze e responsabilità precontrattuali e contrattuali dagli stessi perpetrati a suo danno, sia quale danno emergente che lucro cessante (anche alla luce del danno morale ed esistenziale e per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita di altre, e più sicure, occasioni di acquisto di un appartamento)”, senza, tuttavia, fornire alcuna adeguata prova di danni ulteriori rispetto a quelli squisitamente patrimoniali già riconosciuti.
La domanda, sotto tale profilo, deve, di conseguenza, essere rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti CP
, e i coniugi e
[...] Controparte_3 Controparte_2
devono essere condannati a rifondere nei Controparte_4
confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del
2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi €
14.103,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In applicazione del principio della soccombenza l'attore deve essere condannato a rifondere nei confronti di ed Controparte_13 [...]
le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm Controparte_12
55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi €
9.000,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00 per la sola
Tribunale di Palermo II sez. civile
chiamata in causa di terzo da parte di iva Controparte_12
e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% in favore di ciascuna parte.
In applicazione del principio della causalità parte attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti della le Controparte_8
spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi € 7.500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 cpc per disporre in ragione del
70% le spese di lite fra i convenuti , E_ [...]
, e da un Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
lato, e , dall'altro, e per porre la parte residua, che si liquida avuto CP
riguardo al valore dell'obbligazione riconosciuta a carico del terzo chiamato,
e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, in € 1.050,00 per onorari di difesa, oltre € 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di prevalentemente CP
soccombente.
Le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste interamente a carico dei convenuti , E_ Controparte_3 CP_2
e da un lato, e , dall'altro, in
[...] Controparte_4 CP
ragione del 70% per i primi e del restante 30% per il secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Tribunale di Palermo II sez. civile
- in parziale accoglimento della domanda pronuncia la risoluzione per inadempimento, ricorrendo la fattispecie di aliud pro alio, del contratto di compravendita stipulato in data 29.11.2017 per il rogito del IO
[...]
avente ad oggetto l'appartamento sito in Palermo, Via Cardinale Persona_3
Luigi Lavitrano n. 9, piano 2° e 3°, interno 2 (annotato CU di Palermo, fg 25, mappale 1625, sub 7), dall'attore con , E_ [...]
e i coniugi e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
; per l'effetto
[...]
- condanna i convenuti , , E_ Controparte_3
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_4
restituire in favore dell'attore l'importo di € 79.500,00, oltre interessi legali dalla data del 29.11.2017;
-condanna i convenuti , E_ Controparte_3
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_4
corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'attore l'importo di € 31.548,40, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;
-condanna a tenere indenni i convenuti , CP E_
, e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
limitatamente all'importo di € 15.774,20;
[...]
-rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti di CP_13
ed
[...] Controparte_12
-dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata nei confronti di CP
; Controparte_8
- condanna i convenuti , , E_ Controparte_3
Tribunale di Palermo II sez. civile
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_4
rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi
€ 14.103,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
-condanna l'attore a rifondere nei confronti di ed Controparte_13
le spese di lite che si liquidano, ai sensi Controparte_12
del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi € 9.000,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00 per la sola chiamata in causa di terzo da parte di Controparte_12
iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% in
[...]
favore di ciascuna parte;
-condanna l'attore a rifondere nei confronti di le Controparte_8
spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi € 7.500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- dispone in ragione del 70% le spese di lite fra i convenuti CP
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 [...]
da un lato, e il terzo chiamato , dall'altro, e Controparte_4 CP
pone la parte residua, che si liquida avuto riguardo al valore dell'obbligazione riconosciuta a carico del terzo chiamato, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, in € 1.050,00 per onorari di difesa, oltre € 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di prevalentemente soccombente;
CP
pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, interamente a carico dei
Tribunale di Palermo II sez. civile
convenuti , E_ Controparte_3 CP_2
e da un lato, e , dall'altro, in
[...] Controparte_4 CP
ragione del 70% per i primi e del restante 30% per il secondo.
Così deciso in Palermo, in data 29/07/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
Tribunale di Palermo II sez. civile
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc e dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13723 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. NAPOLI ENRICO e CP_1
( ) VIA M. STABILE, 85 PALERMO;
, con elezione C.F._2
di domicilio in VIA M. STABILE, 85 PALERMO, presso il medesimo difensore parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), con il E_ C.F._6
patrocinio dell'avv. STAROPOLI TIZIANA, con elezione di domicilio in
Tribunale di Palermo II sez. civile
VIA SANTA MARIA MAZZARELLO N. 3 90135 PALERMO, presso il medesimo difensore parte convenuta
E
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCOBONO
[...] P.IVA_1
GIROLAMA, con elezione di domicilio in VIA PAPA GIOVANNI XXIII,
21 90040 CAPACI, presso il medesimo difensore parte convenuta
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_2
dell'avv. DALFINO DANIELE, con elezione di domicilio in VIA
EMERICO AMARI, 94 90139 PALERMO, presso il medesimo difensore parte convenuta
e nei confronti di
IÀ (C.F. ), Controparte_8 Controparte_9
con il patrocinio dell'avv. CARPINO MASSIMO e , con elezione di domicilio in VIALE S.PANAGIA, 136/H 96100 SIRACUSA, presso il difensore avv. CARPINO MASSIMO parte terza chiamata
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._7
LAZZARA PAPINA EMILIANO e , con elezione di domicilio in VIA
NAZIONALE, 140 TORRENOVA, presso il difensore avv. LAZZARA
PAPINA EMILIANO parte terza chiamata
Tribunale di Palermo II sez. civile
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter cpc le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Termini della controversia.
Con atto di citazione depositato il 29.7.2019, , Parte_1
premettendo di avere acquistato - per il tramite dell'agenzia immobiliare
“ ” di Troia Rocco s.a.s. e dietro concessione di apposito mutuo CP_6
contratto con l'Istituto Intesa San Paolo - l'appartamento sito in Palermo, Via
Cardinale Luigi Lavitrano n. 9, piano 2° e 3°, interno 2 (annotato CU di
Palermo, fg 25, mappale 1625, sub 7), in virtù di contratto di compravendita stipulato in data 29.11.2017 con , E_ Controparte_3
e i coniugi e ha
[...] Controparte_2 Controparte_4
convenuto in giudizio tutti i predetti soggetti al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande.
Più nel dettaglio, parte attrice ha rappresentato di aver riscontrato la presenza di vizi occulti all'interno dell'immobile - mai resi noti nè dai venditori né dall'agenzia immobiliare né dall'istituto di credito – ed in generale la difformità dello stesso rispetto alle norme in materia di sicurezza e stabilità degli edifici ed in materia antisismica, fattori che hanno reso il bene del tutto diverso e difforme da quello promessogli in vendita.
Per tali ragioni, ha chiesto la nullità/annullabilità/risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita e del contratto di mutuo
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stipulato con l' la condanna alla restituzione di Controparte_11
tutti gli importi maturati e maturandi a fronte dei contratti di compravendita e di mutuo, oltre che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle inadempienze precontrattuali e contrattuali commesse da tutte le controparti.
In via subordinata, ha domandato la condanna dei convenuti CP
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 [...]
alla manleva dei costi da sostenere per rendere Controparte_4
conforme l'immobile alle normative edilizie, urbanistiche ed antisismiche.
Con comparsa di risposta del 13.11.2019 si è costituita in giudizio
[...]
che, contestando l'esistenza di un collegamento negoziale tra il Controparte_7
contratto di mutuo ed il contratto di compravendita, oltre che l'esistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in capo a sé, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
In pari data si sono costituiti , E_ Controparte_3
, e i quali, in via
[...] Controparte_2 Controparte_4
preliminare, hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto e della domanda, la decadenza della garanzia per vizi e/o prescrizione dell'azione, ed hanno chiesto la chiamata in causa di (autore della certificazione di attestazione sismica e della CP
perizia giurata funzionale ad ottenere la concessione in sanatoria dell'immobile).
Nel merito, hanno contestato integralmente le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, e, in via subordinata, hanno chiesto di ordinare al terzo chiamato in causa la manleva da ogni responsabilità e condanna.
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Con comparsa depositata in data 14.11.2019, si è costituita in giudizio la società , la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_12
la decadenza della garanzia per vizi e/o prescrizione dell'azione ed il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha affermato la propria estraneità alle domande attoree ed in ogni caso l'infondatezza delle stesse.
Ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa della società di assicurazioni
[...]
al fine di essere tenuta indenne dagli eventuali importi da CP_9
pagare.
Con comparsa del 10.4.2020 si è costituita la società Controparte_8
surrogante in tutti i diritti e le obbligazioni della la
[...] Controparte_9
quale ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per mancanza/indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che l'inoperatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza n. HCC16-
W0001044, trattandosi di polizza “claims made”, ed essendo comunque scaduto il termine pattuito per la comunicazione della richiesta di risarcimento.
In via subordinata, per l'ipotesi di accertamento di un proprio obbligo indennitario nei confronti della società , ha Controparte_12
chiesto di determinare l'eventuale importo dovuto, entro il massimale disponibile (euro 520.000,00) e previa detrazione della franchigia (euro
1.500,00).
Infine, in data 1.10.2020 si è costituito eccependo, in via CP
preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei chiamanti in causa e la prescrizione dell'azione incoata nei suoi confronti, e contestando, nel merito, la fondatezza della stessa.
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II. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Così ricostruiti i termini della controversia, deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società
. CP_12 Controparte_12
Giova ricordare in proposito che il difetto di legittimazione (attiva e passiva) attiene alla mancata coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti astrattamente titolari del rapporto giuridico controverso (in base alla prospettazione attorea), distinguendosi pertanto dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr., Cass., SS.UU, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951;
Cass., 24.3.2004, n. 5912; Cass., 07.12.2000, n. 15537; Cass., 24.02.2000, n.
2105).
Infatti, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno, nel convenuto stesso, del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore
(cfr., Cass., 07.12.2000, n. 15537; Cass., 24.02.2000, n. 2105), che rappresenta una questione attinente al merito della controversia perché concernente la fondatezza della pretesa azionata in giudizio (cfr., Cass., 17.05.2000, n. 6420).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la società è Controparte_12
stata identificata quale astratto contradditore da parte dell'attore, che infatti la ha citata in giudizio in quanto ritenuta responsabile dei danni asseritamente patiti in conseguenza della mancata diligente informazione circa le caratteristiche dell'immobile oggetto di causa.
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A ben vedere, la società ha eccepito il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto con l'attore, questione che tuttavia attiene al merito della controversia e non all'ammissibilità in rito delle domande proposte.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei convenuti rispetto alla domanda di garanzia formulata nei confronti di . CP
L'eccezione appare carente già in punto di allegazione non essendo stati specificati i fatti costitutivi su cui essa si fonda.
Ed invero, il terzo chiamato si è limitato a dedurre – in via del tutto ipotetica- che i chiamanti in causa avrebbero inteso agire nella qualità di eredi di
- ovvero il soggetto che gli aveva originariamente conferito Parte_2
l'incarico professionale per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria ai fini dell'ottenimento del condono edilizio - desumendo da tale circostanza l'assenza, sia iure proprio che iure hereditatis, della legittimazione attiva rispetto all'azione contrattuale.
L'eccezione non solo non risulta supportata da alcuna base argomentativa ma appare già nella sua formulazione infondata, atteso che la qualità di eredi del committente certamente fonda il diritto ad agire per fare valere la responsabilità contrattuale del professionista incaricato dell'esecuzione di un'opera professionale.
La dedotta carenza di legittimazione attiva, inoltre, risulta basata su presupposti errati.
Va, infatti, considerato che i convenuti, rispetto alla domanda avanzata nei confronti del terzo, hanno fatto valere una responsabilità di tipo extracontrattuale del avendo individuato nella redazione di una perizia CP
infedele il fatto generatore del loro affidamento circa la regolarità urbanistica e
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la conformità statica dell'immobile da loro alienato.
Così individuati i fatti costitutivi della domanda, appare evidente che sussista la legittimazione dei convenuti-chiamanti – che deducono la responsabilità legata alla condotta negligente ed imperita del terzo chiamato- a fare valere le proprie pretese nell'ambito di una domanda di garanzia impropria.
Ancora preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di nullità per indeterminatezza della domanda sollevate dai convenuti CP
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 [...]
nei confronti dell'atto di citazione dell'attore, e dalla Controparte_4
terza chiamata nei confronti dell'atto di citazione Controparte_8
per chiamata di terzo della . Controparte_12
Invero, la giurisprudenza di legittimità riconosce la sussistenza della nullità dell'atto di citazione per (assoluta) indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi ex art. 164, comma 4, c.p.c. qualora la controparte non sia posta nelle condizioni per contraddire e formulare le opportune difese, dovendosi vagliare tal fine e in concreto il contenuto complessivo dell'atto di citazione, nonché dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. civ. n. 1681/2015).
Peraltro, l'eventuale indeterminatezza di una delle domande proposte in via cumulativa dall'attore non si riverbera sulle altre domande (Cass. civ., SS.UU.,
n. 8077/2012).
Orbene, nel caso di specie, tanto i convenuti , E_
, e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
, quanto la terza chiamata hanno potuto
[...] Controparte_8
prendere posizione su quanto sostenuto, rispettivamente, dall'attore e dal chiamante in causa sin dai relativi atti introduttivi, deducendo l'infondatezza
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delle pretese dagli stessi vantate.
Infatti, i convenuti de quibus hanno contestato l'addebito di responsabilità formulato nei propri confronti dalla controparte sotto ogni profilo, mentre la società terza chiamata in causa ha dedotto l'inoperatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza invocata dalla chiamante in causa.
Non va inoltre trascurato di rilevare che il tenore delle domande attoree appare chiaro, atteso che esse sono volte ad ottenere una pronuncia che accerti l'invalidità del contratto o pronunci la sua caducazione in conseguenza della totale difformità delle caratteristiche del bene oggetto del contratto rispetto a quanto pattuito nel programma negoziale.
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento alla domanda di garanzia propria formulata da che ha inteso fare valere il CP_12
contratto di assicurazione stipulato a copertura dei rischi professionale connessi alla propria responsabilità civile.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dai convenuti nei confronti di . CP
Sul punto, il terzo chiamato ha eccepito il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., avendo questi reso la propria prestazione nell'anno
2010 e non essendosi verificato nelle more alcun atto interruttivo.
L'eccezione va rigettata.
Occorre, infatti, osservare che, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la produzione del danno diventi oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica
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attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. n.6467 del 2016).
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, emerge che i convenuti chiamanti sono stati resi edotti delle problematiche relative all'immobile per cui è causa per la prima volta, con la missiva del
18.07.2018 inviata loro dagli attori (doc. 1 del fascicolo attoreo).
Con la comparsa depositata il 13.11.2019, i convenuti hanno chiesto di chiamare in causa spiegando domanda di garanzia impropria e il CP
terzo chiamato si è costituito in giudizio con comparsa del 1.10.2020.
Deve, pertanto, ritenersi che il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947
c.c. al momento dell'esercizio dell'azione non fosse ancora utilmente decorso.
Né può ritenersi, in senso contrario, che il dies a quo della prescrizione del diritto fatto valere dovesse essere, invece, collocato al momento della conclusione dell'incarico professionale con il terzo chiamato o alla data di redazione della perizia ( anno 2010), non essendo ancora percepibile, a quella data, il verificatasi dell'evento dannoso con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione.
III. Qualificazione della domanda formulata in atto di citazione e accertamento della sua fondatezza.
Prima di entrare nel merito della presente controversia, va premesso quanto segue in ordine alla qualificazione dell'azione proposta da parte attrice.
Il potere di qualificazione della domanda spetta al giudicante, il quale deve verificare la natura della domanda proposta a prescindere dalle qualificazioni effettuate dalle parti.
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, nell'esercizio del potere di
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interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (cfr. Cass. Civ.
10 maggio 2018, n. 11304).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di compravendita per cui è causa, “annullarlo o dichiararlo comunque risolto per inadempimento da parte dei venditori e/o con qualunque altra statuizione annullare e dichiarare cessati gli effetti di detto contratto” (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione).
A fondamento di tali richieste cumulativamente proposte, parte attrice ha allegato che i difetti di conformità urbanistica e di idoneità statica dell'immobile compravenduto renderebbero il bene “del tutto diverso e difforme da quello che i proprietari hanno promesso in vendita e poi trasferito” in proprio favore.
Ciò posto occorre verificare se l'inadempimento denunciato consenta di configurare una responsabilità per alienazione di aliud pro alio, non potendo il bene scambiato assolvere la funzione economico-sociale che gli è propria (cfr.
Cass. Civ. n. 629/2014).
In punto di diritto, giova ora rammentare che la Suprema Corte di Cassazione abbia chiarito che si ritiene configurabile l' "aliud pro alio" quando la cosa consegnata abbia difetti che la rendano inservibile o manchi delle qualità necessarie per assolvere alla propria funzione economico sociale (v. ex multis
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Cass. Civile Sez. II, 04/05/2005 n. 9227), funzione che, nel caso di un immobile ad uso abitativo, si rinviene nel possibile godimento dello stesso, che, provvisto dell'abitabilità, possa essere "vissuto" nel rispetto della normativa e, in quanto bene avente un valore economico, possa essere liberamente compravenduto.
In ultimo, è stato nuovamente affermato che “In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “solo ove difettino – in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria – i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio datum. E ciò anche quando alla pronta verifica dell'insussistenza delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza si accompagni il formale (ed evidentemente inappropriato) rilascio della certificazione di agibilità, rilevando, nella specie, il vizio sostanziale correlato ad una carenza strutturale e non il mero dato formale dell'attestazione confermativa del rispetto delle prescrizioni (non corrispondente alla realtà dei fatti). Ne deriva che, in tale ambito, deve operarsi una discriminazione
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qualitativa tra difformità sanabili e insanabili, collegata alla natura e alla rilevanza delle prescrizioni violate, allo scopo di diversificare sinergicamente le azioni esperibili: 1) allorché l'inosservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie e di sicurezza si consacri in una difformità non riparabile, è integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio;
2) si ha, invece, vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali, allorché il mancato rispetto delle prescrizioni sia suscettibile di sanatoria”.
“Solo allorché l'immobile presenti “insanabili” violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento qualificato che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14900 del 29/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 39369 del 10/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4826 del 19/02/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 30950 del 27/12/2017).
In adesione a questa ricostruzione, l'aliud pro alio è integrato sia nel caso di differenza strutturale, sia in caso di alterazione qualitativa che può determinare la degenerazione della cosa, il suo declassamento, a condizione che il difetto di qualità, in rapporto con quanto pattuito fra le parti, faccia della cosa, in sé e per sé, una res “irrimediabilmente” diversa, inidonea a soddisfare quella certa destinazione. Dal che deriva la possibilità di esperire l'ordinaria azione di risoluzione, a norma dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dagli artt. 1495 e 1497 c.c.
E' pertanto accertare in concreto se, alla stregua della natura (quid), del modo
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di manifestarsi (quomodo) e dell'entità della relativa esternazione (quantum) del requisito (igienico, sanitario, di sicurezza o inerente al risparmio energetico) inosservato, sia realizzata una mera imperfezione o alterazione relativa al processo di fabbricazione, di produzione, di formazione e di conservazione della res ovvero un più consistente discostamento dal tipo o dalla specie, alla stregua della privazione delle qualità essenziali inerenti alla sua natura e agli elementi sostanziali, benché non sia pregiudicata la preponderante prevalenza degli elementi che la caratterizzano ai fini della classificazione nel medesimo genere.
Ciò posto, nel caso di specie l'esperto nominato nel presente giudizio ha descritto lo stato dei luoghi, affermando che “dal punto di vista costruttivo, sia l'intero stabile e sia anche l'appartamento di che trattasi, risultano realizzati in struttura muraria portante, costruiti però in due distinti periodi, nel 1960 e nel 1972. Nel 1960 è stata realizzata la parte prospiciente via Lavitrano costituita da due locali, da un WC e da un tratto dell'attuale corridoio. Nel
1972 è stata realizzata, in ampliamento della precedente costruzione, la restante parte comprendente un ripostiglio, una cucina, due locali (camere) e parte del corridoio in prolungamento di quello già esistente. Le due citate costruzioni, quindi, risultano costituite da due strutture murarie portanti indipendenti l'una dall'altra, separate da giunto tecnico” (cfr. pagg.
8-9 della relazione).
Come chiarito dal ctu, le due diverse costruzioni “seguono due distinte normative. Infatti nel periodo della realizzazione della prima unità strutturale
(1960) la zona sulla quale è stata realizzata l'opera non era stata ancora dichiarata zona sismica e non esistevano quindi norme cogenti in materia di
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costruzioni. Tutto era affidato alla competenza e sensibilità del progettista.
Pertanto il giudizio sulla rispondenza della struttura alle norme di sicurezza e stabilità veniva affidata ad un tecnico con la redazione di un apposito certificato di idoneità statica che nella fattispecie non risulta essere tra i documenti agli atti di causa. Invece nel periodo in cui è stata realizzata la seconda unità strutturale (1972), la zona era stata già dichiarata sismica ed erano già, a quella data, in vigore le norme tecniche previste con la legge 25-
Novembre-1962 n.1684” (cfr. pagg. 11-12 della relazione peritale).
In seguito ai rilievi effettuati, è stata riscontrata “l'esistenza degli spessori delle murature portanti riguardanti l'appartamento in generale inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente al momento della sua realizzazione … la presenza di un quadro fessurativo importante diffuso su quasi tutte le pareti interne ed esterne e la presenza, a livello di solaio di copertura, di cordoli in c.a. con le staffe distanziate tra di loro di 50 cm circa … la presenza di alcune fessure con vario sviluppo e andamento in parte coperte da stucco nonché una fessura importante ad andamento verticale in corrispondenza del giunto tecnico di dilatazione con, nelle immediate vicinanze, la presenza a terra, di fogli di materiale plastico” (cfr. pagg. 10-11 della relazione).
Alla luce di tali rilievi, l'esperto ha concluso sostenendo che la seconda unità strutturale realizzata nel 1972 “al momento della sua realizzazione, non era conforme alla normativa richiamata. La succitata normativa, infatti, prevedeva che gli spessori delle murature portanti alla terza elevazione (secondo piano), ove risulta posizionato l'appartamento interessato, risultassero di spessore non inferiore a cm 30 con un aumento di 15 cm per ogni piano sottostante;
che le murature portanti fossero costituite da blocchi squadrati di calcarenite
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o di altro adeguato materiale e realizzate con interasse tra loro a non più di ml
7,00; che le staffe dei cordoli di piano, in c.a., fossero ad una distanza l'una dall'altra non superiore a cm 25. Valori tutti in contrasto con quelli riscontrati in loco dal sottoscritto CTU come in precedenza riportati, palesemente inferiori e/o non conformi ai dettami della normativa citata, unitamente alla tipologia del materiale di cui risultano costituite le murature portanti (forati di cemento anziché blocchi squadrati di buona fattura). Per quanto riguarda infine il C.I.S. (certificato di idoneità sismica) rinvenuto agli atti, lo stesso riporta alcuni elementi (spessore della muratura portante dell'appartamento pari a cm 40, distanziamento delle staffe dei cordoli di piano in c.a. pari a cm
20, materiali delle murature portanti realizzati con blocchi pieni squadrati in pomice cemento) non rispondenti, di fatto, alla situazione esistente in loco e riscontrata dallo scrivente con i saggi eseguiti” (cfr. pag. 12 della relazione).
Pertanto, “quando per l'appartamento viene richiesto il condono edilizio
(Legge 47/85) per il successivo ottenimento del certificato di agibilità occorre essere in possesso della concessione edilizia in sanatoria e inoltre, considerato che l'appartamento fa parte delle due unità strutturali, sia del certificato di idoneità statica per la parte di costruzione realizzata nel 1960 e sia di un certificato di idoneità sismica per la parte di costruzione realizzata nel 1972, entrambi estesi alle intere unità strutturali di cui l'appartamento è parte, oppure di un'unica certificazione che tenga conto della situazione strutturale esistente. Agli atti di detti certificati è stato rinvenuto solo il certificato di idoneità sismica redatto in data 16- 04-2010. Inoltre tale ultimo documento, come già riferito in precedenza, risulta incongruente viste le oggettive difformità in esso contenute come già evidenziato in precedenza. Pertanto i
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difetti e le difformità riscontrate, unitamente alla mancanza di adeguata certificazione, implicano che l'appartamento di che trattasi, a parere dello scrivente, non presenta oggettivamente i requisiti per la sua fruibilità” (cfr. pag. 13 della relazione).
Orbene, il quadro descritto dal ctu comprova una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione del bene oggetto di causa, talmente grave da mettere addirittura in dubbio la sussistenza dei requisiti per la sua agibilità e da ritenere del tutto stravolto il regolamento negoziale voluto dalle parti.
Ed infatti, dalla documentazione in atti risulta che nell'atto di compravendita dell'immobile per cui è causa, i venditori, odierni convenuti, hanno attestato che:
- l'immobile è stato costruito in assenza di concessione edilizia anteriormente al 1973 e che, per tale abuso, è stata presentata domanda di concessione in sanatoria;
CP_1
- in data 15.6.2010 è stata depositata una perizia giurata redatta dall'Ing.
[...]
- decorsi 270 giorni dal deposito della perizia, la stessa ha acquistato efficacia di titolo abilitativo edilizio per il condono;
- in data 29.9.2017 è stata inviata all'Area Tecnica della Riqualificazione
Urbana e delle Infrastrutture c/o il Comune di Palermo, Ufficio Protocollo, la segnalazione Certificata di Agibilità, assunta al Prot. AREG-2017/1386263-A
(cfr. contratto di compravendita).
In ordine a tale certificato, il ctu ha, tuttavia, rilevato che la riportata descrizione non è rispondente a quanto accertato.
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Da ciò deriva che il silenzio della PA formatosi sulla perizia giurata e sulla
SCA, essendo connesso alla presentazione di documentazione fuorviante circa l'effettivo stato dei luoghi, rende tali atti inidonei già “a monte” a legittimare l'esecuzione dei lavori edilizi in concreto effettuati, con la totale e radicale carenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento in questione e la conseguente doverosità della sanzione ripristinatoria prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, e 31 del d.P.R. n.
380/2001 ( cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, 19/07/2021, n.1141).
Occorre, inoltre, precisare che – con riferimento alle opere necessarie per ripristinare la fruibilità del bene –le stesse “non sono limitate all'appartamento soltanto, ma debbono estendersi necessariamente all'intero edificio condominiale (dalle fondazioni all'ultima elevazione), e scaturirebbero da un adeguato e apposito progetto strutturale di riqualificazione che coinvolge tutte le unità immobiliari dell'intero stabile condominiale e non la singola unità immobiliare oggetto di causa” (cfr. pag. 14 della relazione).
L'assenza, dunque, dei requisiti di conformità urbanistica e di sicurezza dell'immobile – che non si ritiene sanabile essendo necessari lavori di riqualificazione dell'intero edificio- impongono di ritenere che il bene oggetto del negozio traslativo abbia connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico- sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta), delineando un inadempimento qualificato, con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione o, comunque, di inadempimento (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alla rigorosa disciplina decadenziale e prescrizionale delle
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garanzie edilizie.
L'azione del compratore resta, infatti, esperibile entro il termine di prescrizione ordinaria e non é soggetta all'onere della denuncia (v. Cass. n.
10188/2000, Cass. n. 4899/1998 e Cass. n. 844/1997), sicché infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione, sollevate dai convenuti.
I relativi termini devono, difatti, farsi necessariamente decorrere dalla scoperta della situazione di fatto da parte dell'attore, coincidente con il momento nel quale costui ne ha acquisito piena e precisa cognizione, a mezzo della relazione del proprio tecnico incaricato, Ing. del dicembre 2018 Per_1
(cfr. doc.4 del fascicolo di parte attrice).
Va, poi, rilevato che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che l'acquirente fosse a conoscenza della situazione reale del bene, non potendo tale circostanza desumersi dal solo fatto che costui avesse ampiamente visionato il bene prima dell'acquisto.
La non conformità urbanistica e alle norme di sicurezza l'immobile non erano infatti circostanze riconoscibili ictu oculi, specie se si considera che l'attore doveva ragionevolmente confidare nelle dichiarazioni – rivelatesi mendaci- contenute nella perizia giurata a firma dell'Ing. del 15.06.2010 ai Per_2
fini del conseguimento della concessione in sanatoria e nella certificazione di idoneità sismica dell'immobile pure a firma del medesimo professionista.
Le considerazioni che precedono conducono, in definitiva, all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di vendita del 29.11.2017, in ragione della ravvisata fattispecie di aliud pro alio, con le conseguenze restitutorie che ne derivano e con assorbimento delle domande di nullità e annullamento contestualmente proposte dall'attore.
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Si rileva, a questo punto, che a norma del combinato disposto degli artt. 1453
e 1458 c.c., la parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'altra ha diritto alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione.
Considerato che risulta provato – oltre che non contestato - il pagamento integrale del prezzo dell'immobile oggetto della compravendita da parte dell'attore (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte attrice), i convenuti-venditori devono, pertanto, essere condannati alla restituzione dell'importo di €
79.500,00, oltre interessi legali dalla data del 29.11.2017.
A titolo di risarcimento del danno, inoltre, i convenuti devono essere condannati a corrispondere all'attore anche l'importo di tutte le spese sostenute per l'operazione economica di acquisto dell'immobile, tra cui figurano € 3.641,41 per “Polizza Proteggi mutuo”, € 2.220,00 per provvigione in favore dell'Agenzia “ , € 3.200,00 per spese notarili, € 345,00 per CP_12
Polizza incendio, € 159,00 per imposta di bollo, € 850,00 per spese istruttoria mutuo, € 320,00 per spese peritali (cfr. documenti di spesa allegati all'atto di citazione).
Non può, invece, essere riconosciuta quale voce di danno l'ammontare intero delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, costituendo una posta di pregiudizio – a fronte della restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile- solo il costo della concessione del credito, pari a € 12.897,60 (€ 76.497,60 pari al totale delle rate da corrispondere - € 63.660,00 pari alla somma mutuata).
L'importo dovuto a titolo di risarcimento in favore dell'attore va, pertanto,
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quantificato in € 23.633,01 che, rivalutato dalla data del 29.11.2017 ammonta a € 28.501,40 in valuta attuale.
Poiché il diritto al conseguimento di tali somme è sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.
A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato: sicché tali interessi compensativi – avuto riguardo alla decorrenza dalla data del 29.11.2017- ammontano ad €3.047,00.
Si perviene così al risultato complessivo di €31.548,40, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino all'effettivo pagamento.
I convenuti , E_ Controparte_3 CP_2
e hanno chiesto la chiamata in causa
[...] Controparte_4
dell'Ing. per essere da questo manlevati da ogni responsabilità e CP
condanna.
La richiesta è parzialmente fondata.
Nel merito, il terzo chiamato ha dedotto che nessun rilievo può essere mosso nei confronti del proprio operato, in ragione della conformità della perizia ai canoni di diligenza e perizia consacrati nell'art. 1176 c.c.
Deve, tuttavia, condividersi - circa la colpa professionale del professionista e la conseguente responsabilità - quanto affermato dall'ausiliare, il quale ha
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riscontrato l'esistenza di difformità talmente gravi da ritenere che l'immobile oggetto di causa “non presenta oggettivamente i requisiti per la sua fruibilità”.
In particolare, deve ribadirsi che è stato attestato che “gli spessori delle murature portanti alla terza elevazione (secondo piano), ove risulta posizionato l'appartamento interessato, risultassero di spessore non inferiore a cm 30 con un aumento di 15 cm per ogni piano sottostante;
che le murature portanti fossero costituite da blocchi squadrati di calcarenite o di altro adeguato materiale e realizzate con interasse tra loro a non più di ml 7,00; che le staffe dei cordoli di piano, in c.a., fossero ad una distanza l'una dall'altra non superiore a cm 25. Valori tutti in contrasto con quelli riscontrati in loco dal sottoscritto CTU come in precedenza riportati, palesemente inferiori e/o non conformi ai dettami della normativa citata, unitamente alla tipologia del materiale di cui risultano costituite le murature portanti (forati di cemento anziché blocchi squadrati di buona fattura). Per quanto riguarda infine il C.I.S.
(certificato di idoneità sismica) rinvenuto agli atti, lo stesso riporta alcuni elementi (spessore della muratura portante dell'appartamento pari a cm 40, distanziamento delle staffe dei cordoli di piano in c.a. pari a cm 20, materiali delle murature portanti realizzati con blocchi pieni squadrati in pomice cemento) non rispondenti, di fatto, alla situazione esistente in loco e riscontrata dallo scrivente con i saggi eseguiti” (cfr. pag. 12 della relazione).
Non può, poi, condurre a considerazioni contrarie la circostanza che siano trascorsi 8 anni dalla data della perizia alla data della stipula del contratto.
Sul punto, infatti, oltre a non essere stata fornita alcuna prova riguardo ad un cambiamento dello stato dei luoghi, deve, altresì, rilevarsi che sono state accertate delle criticità attinenti alle strutture portanti e ad altri elementi fissi
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ed immutabili dell'appartamento che, nelle perizie redatte dall'ing. CP
risultano riportate in maniera fuorviante o mendace.
La negligenza del professionista deve quindi ritenersi ampiamente riscontrata in atti.
Invero il medesimo, utilizzando la diligenza propria della sua professionalità, avrebbe dovuto effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie per accertare la sussistenza delle difformità - come in seguito riscontrate dal ctu - rispetto alle normative vigenti in materia, senza fare, in ipotesi, pieno affidamento alle dichiarazioni dei propri clienti.
Sussiste, inoltre, certamente il nesso di causalità fra l'operazione negoziale conclusa dall'attore e l'agire negligente del terzo chiamato atteso CP
che la perizia resa ex art 17 lr. 4/2003 da costui redatta integra un requisito necessario per il perfezionamento dell'iter teso a ottenere il provvedimento autorizzativo/ concessorio , tanto è vero che essa viene citata anche nell'atto di vendita tra le menzioni urbanistiche.
Senza considerare che, anche sotto il profilo della sicurezza del bene, il certificato di idoneità sismica ha certamente rafforzato il proposito dei acquirenti di acquistare il bene .
Ne consegue che deve essere considerato corresponsabile dei CP
danni patiti dall'attore.
Va però precisato che il tecnico sarà chiamato a rispondere solo dei danni realmente conseguenti alla propria condotta negligente e non anche dell'obbligazione restitutoria del corrispettivo della vendita conseguente alla pronuncia di risoluzione del contratto.
Va, infatti, rilevato che il terzo chiamato non è responsabile per l'abusività
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dell'immobile, che è preesistente alla redazione del certificato di idoneità sismica e della perizia ex art 17 lr. 4/2003, ma solo per la sua mancata rilevazione al momento della compravendita.
Ed infatti, ove l'abusività fosse stata correttamente e tempestivamente segnalata dal tecnico, le parti non avrebbero concluso il contratto di compravendita ed il prezzo pagato a suo tempo dall'attore, oggi oggetto di restituzione, non sarebbe comunque entrato nel patrimonio dei convenuti.
Nessun affidamento, per altro verso, è configurabile in capo ai convenuti in conseguenza della redazione degli elaborati e delle certificazioni tecniche dell'ing. atteso che costoro, in quanto proprietari del bene, devono CP
rispondere comunque delle carenze strutturali del proprio immobile e della consegna di aliud pro alio.
Con riferimento all'importo quantificato a titolo di risarcimento del danno
€31.548,40, , deve essere chiamato a rispondere nei rapporti interni CP
con gli altri corresponsabili , in considerazione della presunzione fissata dall'art. 1298 c.c., in ragione del 50%.
La domanda di manleva va, pertanto, accolta nei limiti dell'importo di €
15.774,20.
Per quanto riguarda la posizione dell'agenzia immobiliare “ ” di CP_6
Troia Rocco s.a.s., al fine di meglio chiarire il profilo di una possibile responsabilità dell'agenzia, in conseguenza dell'attività professionale svolta, è necessario anzitutto inquadrare gli elementi caratterizzanti l'attività dei mediatori immobiliari.
Il ruolo del mediatore è volto a realizzare un avvicinamento tra le parti, ad assolvere incombenze attinenti alla pubblicità, alla gestione delle trattative, alla
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conciliazione di possibili contrasti ed alle comunicazioni tra le parti.
In tutte queste fasi, costui è assolutamente responsabile se non usa la diligenza media del professionista nell'assolvere il proprio incarico e, se inadempiente rispetto ai propri obblighi, può essere tenuto a risarcire i danni cagionati sia all'acquirente che al venditore per lo svolgimento infedele della propria attività.
Per quanto riguarda il compratore occorre osservare che la Suprema Corte di
Cassazione, sulla base di un orientamento ormai consolidato, afferma come il mediatore, pur non essendo tenuto, in mancanza di specifico incarico, a svolgere indagini di tipo tecnico-giuridico sull'immobile da proporre alla vendita, sia gravato dell'obbligo di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la comune diligenza.
È, inoltre, vietato al mediatore di fornire informazioni non veritiere su circostanze ed aspetti tecnici che non abbia previamente verificato e controllato;
cosicché, qualora il professionista infranga tali regole di condotta
è configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente (cfr. Cass.
n. 784/2020, n. 4415/2017; n. 16623/2010; n. 6219/1993).
Tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dalla parte acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione pattuita (cfr. Cass. n. 784/2020).
Fatta questa premessa, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'agenzia immobiliare.
Costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata e documentalmente provata, il conferimento dell'incarico di mediazione immobiliare alla convenuta come anche dichiarato dalle Controparte_12
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parti nell'atto di compravendita immobiliare del 29.11.2017 per il rogito del
IO , in favore della quale l'acquirente corrispondeva Persona_3
– al momento del rogito - per la propria parte la somma di € 1.220,00 a fronte dell'importo totale della provvigione di € 2.220,00 (cfr. contratto di compravendita e doc. 17 del fascicolo di parte attrice).
Di contro, non risulta che fosse stato pure conferito specifico incarico ad hoc per la verifica delle problematiche urbanistico-edilizie dell'immobile e nemmeno è stato dimostrato, in corso di causa, che tali criticità fossero note al mediatore al momento della conclusione dell'affare.
Non può inoltre sostenersi che la avrebbe dovuto conoscere le CP_12
gravi carenze dell'immobile con l'uso della diligenza, venendo piuttosto in rilievo profili di particolare natura tecnico-giuridica, l'accertamento dei quali richiedeva indagini da parte di tecnico all'uopo qualificato (v. cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8849 del 05/04/2017 “Non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico”).
Va, inoltre, ribadito che le fuorvianti indicazioni contenute negli elaborati tecnici a firma dell'ingegner hanno creato un'apparenza di regolarità e di CP
conformità statica dell'immobile su cui ragionevolmente ha potuto fare affidamento anche il mediatore.
Non può essere accolta, pertanto, la domanda di parte attrice.
Il rigetto della domanda di parte attrice nei confronti della società
[...]
comporta l'assorbimento, per carenza di Controparte_12
interesse, della domanda di manleva formulata dall'agenzia immobiliare nei
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confronti della società di assicurazioni (surrogata dalla Controparte_9
società . Controparte_8
Con riferimento alla posizione della banca deve Controparte_7
osservarsi quanto segue.
Secondo la prospettazione attorea, il coinvolgimento della banca nella presente controversia risiederebbe nella stipula del contratto di mutuo fondiario accordato all'attore ai fini dell'acquisto dell'immobile per cui è causa
- trattandosi di contratti collegati – nonché nel mancato rilievo, da parte del tecnico incaricato dallo stesso ente, delle gravi difformità presenti sul bene.
Orbene, sotto il profilo del lamentato legittimo affidamento ingenerato nell'acquirente, deve, sul punto, condividersi quanto sostenuto dall'istituto di credito convenuto.
Scopo della perizia della banca è solo quello di comprendere quale valore potrebbe avere un bene sul mercato, onde verificare la tenuta della garanzia ipotecaria nel caso di inadempimento e, dunque, di vendita forzata.
L'attività del perito, infatti, è funzionale all'approvazione della richiesta di mutuo (che, nel caso di specie, è stato ottenuto) e si estrinseca unicamente nei confronti della banca e non anche dei mutuatari, di modo che, un'eventuale negligenza da parte del tecnico incaricato nella stima dell'immobile prima dell'erogazione del mutuo, può produrre delle conseguenze verso questa se la natura abusiva del bene è idonea a pregiudicare la realizzazione del credito dell'istituto in sede di esecuzione forzata.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
Avendo riguardo, invece, al collegamento tra il contratto di mutuo fondiario e la compravendita tra l'attore e i convenuti venditori va osservato che il mutuo
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fondiario non costituisce mutuo di scopo.
Infatti, il mutuo fondiario rappresenta una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine;
garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili;
ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato.
Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata nel contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale - perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato - sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
In tema di mutuo, la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione, circostanza rimasta indimostrata nella specie.
Secondo la Suprema Corte, “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in
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relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò
l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (cfr. Cass. Civ. n. 20552 del 20).
In conseguenza di ciò, appare palese dalla lettura del contratto in atti – il quale, peraltro, non contiene alcun cenno sull'operazione di acquisto dell'immobile - che non trattasi di mutuo di scopo, ma di mutuo fondiario, con l'ovvia conseguenza che la risoluzione del contratto di compravendita non comporta la risoluzione del contratto di mutuo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda di parte attrice è infondata.
Quanto alla connessa domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, va evidenziato che in una causa di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento, ma è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento;
prova che non può limitarsi a un
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danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo.
Nella fattispecie, parte attrice si è limitata a richiedere, nei confronti dei diversi convenuti, il “risarcimento -graduando le percentuali a carico di ciascuno di essi- dei danni subiti … sotto i diversi profili, patrimoniali e non patrimoniali, a causa ed in conseguenza eziologica dei fatti e delle gravi inadempienze e responsabilità precontrattuali e contrattuali dagli stessi perpetrati a suo danno, sia quale danno emergente che lucro cessante (anche alla luce del danno morale ed esistenziale e per il mancato godimento dell'immobile e per la perdita di altre, e più sicure, occasioni di acquisto di un appartamento)”, senza, tuttavia, fornire alcuna adeguata prova di danni ulteriori rispetto a quelli squisitamente patrimoniali già riconosciuti.
La domanda, sotto tale profilo, deve, di conseguenza, essere rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti CP
, e i coniugi e
[...] Controparte_3 Controparte_2
devono essere condannati a rifondere nei Controparte_4
confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del
2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi €
14.103,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In applicazione del principio della soccombenza l'attore deve essere condannato a rifondere nei confronti di ed Controparte_13 [...]
le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm Controparte_12
55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi €
9.000,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00 per la sola
Tribunale di Palermo II sez. civile
chiamata in causa di terzo da parte di iva Controparte_12
e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% in favore di ciascuna parte.
In applicazione del principio della causalità parte attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti della le Controparte_8
spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi € 7.500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 cpc per disporre in ragione del
70% le spese di lite fra i convenuti , E_ [...]
, e da un Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
lato, e , dall'altro, e per porre la parte residua, che si liquida avuto CP
riguardo al valore dell'obbligazione riconosciuta a carico del terzo chiamato,
e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, in € 1.050,00 per onorari di difesa, oltre € 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di prevalentemente CP
soccombente.
Le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste interamente a carico dei convenuti , E_ Controparte_3 CP_2
e da un lato, e , dall'altro, in
[...] Controparte_4 CP
ragione del 70% per i primi e del restante 30% per il secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Tribunale di Palermo II sez. civile
- in parziale accoglimento della domanda pronuncia la risoluzione per inadempimento, ricorrendo la fattispecie di aliud pro alio, del contratto di compravendita stipulato in data 29.11.2017 per il rogito del IO
[...]
avente ad oggetto l'appartamento sito in Palermo, Via Cardinale Persona_3
Luigi Lavitrano n. 9, piano 2° e 3°, interno 2 (annotato CU di Palermo, fg 25, mappale 1625, sub 7), dall'attore con , E_ [...]
e i coniugi e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
; per l'effetto
[...]
- condanna i convenuti , , E_ Controparte_3
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_4
restituire in favore dell'attore l'importo di € 79.500,00, oltre interessi legali dalla data del 29.11.2017;
-condanna i convenuti , E_ Controparte_3
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_4
corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'attore l'importo di € 31.548,40, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;
-condanna a tenere indenni i convenuti , CP E_
, e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
limitatamente all'importo di € 15.774,20;
[...]
-rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti di CP_13
ed
[...] Controparte_12
-dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata nei confronti di CP
; Controparte_8
- condanna i convenuti , , E_ Controparte_3
Tribunale di Palermo II sez. civile
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_4
rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi
€ 14.103,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
-condanna l'attore a rifondere nei confronti di ed Controparte_13
le spese di lite che si liquidano, ai sensi Controparte_12
del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi € 9.000,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00 per la sola chiamata in causa di terzo da parte di Controparte_12
iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% in
[...]
favore di ciascuna parte;
-condanna l'attore a rifondere nei confronti di le Controparte_8
spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore effettivo del giudizio, in complessivi € 7.500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- dispone in ragione del 70% le spese di lite fra i convenuti CP
, e
[...] Controparte_3 Controparte_2 [...]
da un lato, e il terzo chiamato , dall'altro, e Controparte_4 CP
pone la parte residua, che si liquida avuto riguardo al valore dell'obbligazione riconosciuta a carico del terzo chiamato, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, in € 1.050,00 per onorari di difesa, oltre € 163,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di prevalentemente soccombente;
CP
pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, interamente a carico dei
Tribunale di Palermo II sez. civile
convenuti , E_ Controparte_3 CP_2
e da un lato, e , dall'altro, in
[...] Controparte_4 CP
ragione del 70% per i primi e del restante 30% per il secondo.
Così deciso in Palermo, in data 29/07/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
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