Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio -OMISSIS-, nato a-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocatessa Mariachiara Garacci, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Gibellina (Tp), Via degli Elimi n. 7;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Federica Favata dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 34 di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio/rifiuto illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza prot. -OMISSIS-, presentata in data 23.04.2025 dalla ricorrente, con cui ha invitato il Comune di Carini e il Distretto Sanitario n. 34 di Carini dell’A.S.P. di Palermo a predisporre un Progetto individuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge n. 328/2000, per il figlio affetto da disabilità grave;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RI FI e uditi per le parti i difensori, avvocato Sapia per parte ricorrente ed avvocatessa Favata per il Comune intimato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. la signora AN ha esposto di aver presentato, in data 23.04.2025, in favore del figlio disabile istanza per la predisposizione del Progetto individuale, di cui all’art. 14 legge n. 328/2000; nonché domandato l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate su tale istanza, con i conseguenti provvedimenti condannatori; con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Ritenuto infine che nel corso della camera di consiglio del 05.02.2026 il difensore del Comune di Carini ha domandato la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, in considerazione del fatto che l’atto richiesto è stata effettivamente rilasciato nelle more del giudizio; e che su tale profilo nulla è stato controdedotto dal difensore di parte ricorrente, il quale si è limitato ad insistere per la condanna alle spese delle Amministrazioni intimate;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile, allorché sopravvenga, nel corso del giudizio, il difetto d’interesse delle parti alla sua decisione;
Considerato inoltre, per quel che concerne le spese di lite, che stante il fatto che l’istanza di parte ricorrente è stata esitata soltanto dopo l’introduzione dell’odierno giudizio ed in applicazione della regola della soccombenza virtuale, tali spese devono essere poste a carico solidale delle Amministrazioni intimate e liquidate, in considerazione della concentrazione del rito, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le Amministrazioni intimate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2 septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Onera altresì la Segreteria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990 di trasmettere per via telematica alla Corte dei conti copia integrale della presente sentenza, non appena passata in giudicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
RI FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FI | RT VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.