Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
16212 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra MA OS DE IS rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv.to MARINO
MARINA e dall'avv.to SERGIO CIANNELLA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in CORSO A. LUCCI 102 80100 NAPOLI C O N T R O
INPS rapp.to e dif.so dall'avv. LIZZI MA SOFIA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti inVIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI dando lettura del dispositivo e della ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO : Con ricorso depositato in data 14.09.2023 la sig.ra DE IS MA
OS deduceva che è titolare di pensione di reversibilità n. 60456998R1 a carico dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, attribuita con decreto del Tribunale di Napoli n.5846/2019 con decorrenza dall'1.5.2015, ma corrisposta solo a partire dal mese di febbraio 2020; che a decorrere dalla mensilità di febbraio 2020, così come risulta dal documento di accredito allegato al presente ricorso, sulla rata di pensione lorda l'INPS opera una trattenuta di 1/5, pari ad euro 77,49; che l'Istituto ha applicato tale trattenuta senza motivare la ragione del recupero, per cui la Sig.ra EL GA non è a conoscenza delle motivazioni poste a base della decurtazione della sua pensione mensile;
che in data 3.10.2022 la ricorrente, a mezzo del suo legale, ha provato a chiedere spiegazioni della decurtazione, ma invano in quanto non ha ricevuto alcun riscontro;
che fino ad oggi l'INPS ha trattenuto quindi, senza alcuna motivazione, la somma complessiva di euro 2.634,66 ( euro 77,49 x 34 mesi – dal febbraio 2020 a dicembre 2022); che tale trattenuta è illegittima perché non sorretta da alcuna motivazione giuridicamente rilevante, esistente e valida. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta mensile di euro 77,49 sulla pensione n° 60456998R1 di cui la ricorrente è titolare. 2) Ordinare pertanto all'INPS che venga a cessare la trattenuta del
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- Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
Si costituiva l'Inps che chiedeva il rigetto del ricorso. In data 24.4.2024 depositava a corredo della memoria difensiva una relazione in cui si specificava il motivo della trattenuta mensile. All'odierna udienza, all'esito della discussione , ritenuta la causa matura per la decisione si provvedeva come da sentenza contestuale. Il ricorso è fondato. In tema di indebito previdenziale, l'inesistenza del(l'altrui) diritto alla restituzione rappresenta solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita . In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. La regola delineata va, però, coordinata con la disciplina peculiare in materia di indebito previdenziale ed assistenziale. L'accipiens, in questo tipo di giudizi, a prescindere dalla deduzione e prova di sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione pagata dalla controparte -in tal caso dimostrando che quanto corrisposto configura adempimento- può limitarsi ad opporre la sussistenza dei presupposti di legge che rendono irripetibili le somme pagate, pur se oggettivamente indebite. Si pensi, quanto all'indebito pensionistico, alla previsione di cui gli artt. 52 della legge nr. 88 del 1989 e 13, comma 1, della legge nr. 412 del 1991 ovvero, quanto all'indebito assistenziale, alla regola secondo cui la restituzione è, comunque, limitata ai ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando, invece, esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta, infatti, tratti peculiari rispetto alla regola della ripetibilità stabilita dall'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Ciò posto nel caso in esame l'INPS si è costituito ritualmente senza tuttavia prendere posizione concreta in relazione alla natura della trattenuta effettuata sulla pensione di cui la ricorrente è titolare. In un momento successivo al deposito della memoria di costituzione, nel corso del giudizio, l'Istituto deposita telematicamente uno scritto con il quale cerca di dare una spiegazione di quanto accaduto alla sig.ra EL GA.
2 Il deposito di questa relazione, tardivo e non autorizzato dal Magistrato, è del tutto irrituale e privo di valore giuridico, in quanto l'Inps era ed è oramai decaduto dall'effettuare il deposito. Pertanto tale documento non può essere preso in considerazione ai fini della decisione. - L'art. 167 cpc sancisce un regime di decadenza che opera a carico del convenuto in giudizio, il quale è tenuto a proporre tutte le sue difese nella comparsa di costituzione, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Sempre per effetto di tale regime decadenziale, il convenuto deve indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione. - Dunque l'onere sussistente in capo al convenuto è particolarmente rilevante, perché oltre alla mera attività di difesa, che consiste nella contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore, deve prendere precisa posizione sui fatti stessi nei termini di legge. L'Inps non ha fatto nulla di tutto ciò in memoria , ma si è limitato semplicemente a ribadire la legittimità della trattenuta, senza specificare le motivazioni giuridiche per le quali essa veniva operata. Atteso che trattasi di una trattenuta effettuata dall'Inps senza alcuna motivazione non è stato possibile per la parte ricorrente dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Le trattenute effettuate dall'inps sono pertanto illegittime. Il ricorso va , quindi , accolto e l'inps va condannata alla restituzione delle trattenute già effettuate. Le spese di lite si pongono a carico dell'Inps per il principio della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M. Montuori, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa , così provvede: 1)Accerta e dichiara la illegittimità della trattenuta mensile di euro 77,49 sulla pensione n° 60456998R1 di cui la ricorrente è titolare. 2) Ordina pertanto all'INPS che venga a cessare la trattenuta del quinto della pensione accreditata alla Sig.ra EL GA. 3)Per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente, della somma illegittimamente trattenuta da febbraio 2020 a dicembre 2022, pari ad euro 2.634,66, oltre alle ulteriori differenze maturande, con aggiunta degli interessi legali dal giorno di maturazione del diritto al soddisfo;
condanna l'Inps al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 1800,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione ai difensori dichiaratisi anticipatari. Napoli, 2.4.2025 ILGL dr.ssa Manuela Montuori
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