Art. 243.
(Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra).
L'autorizzazione preveduta dall'articolo precedente puo' essere estesa agli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che siano entrati nel territorio dello Stato, ignorando l'esistenza della guerra.
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che un aeromobile conosca l'esistenza, della guerra, qualora:
1° abbia lasciato il territorio nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto territorio dipende.
(Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra).
L'autorizzazione preveduta dall'articolo precedente puo' essere estesa agli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che siano entrati nel territorio dello Stato, ignorando l'esistenza della guerra.
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che un aeromobile conosca l'esistenza, della guerra, qualora:
1° abbia lasciato il territorio nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto territorio dipende.