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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIOIA Parte_1 C.F._1
RITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERVI LUIGI Controparte_1 C.F._2
FERRUCCIO
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
Oggetto: disconoscimento di paternità ex art. 243bis c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale del 17 settembre
2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato il 14.5.2025 proponeva azione di disconoscimento di paternità deducendo:
- di essere nata dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Controparte_2
l'8.4.1992;
- di avere il titolo di figlia nata nel matrimonio;
- che, successivamente all'intervenuta separazione tra la e il , la ricorrente aveva CP_1 Pt_1 appreso dalla madre che la stessa aveva intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con il sig. e che, con ogni probabilità, il sig. non Persona_1 Pt_1 era il di lei padre biologico;
- che, da esami del DNA, era emerso che la ricorrente era figlia di . Persona_1
La si costituiva aderendo alle domande proposte dalla figlia e confermandone la ricostruzione CP_1 in fatto. Il , invece, pur avendo personalmente ritirato l'atto, non si costituiva e veniva dichiarato Pt_1 contumace.
Alla prima udienza la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.22, u.c., c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente sia fondata.
Sussistono, infatti, i presupposti per l'esercizio dell'azione di disconoscimento ex art. 243bis c.c., cioè che dal matrimonio sia nato un figlio vivo, che egli abbia un titolo di stato di figlio nato nel matrimonio e che sia stato concepito (o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 232
c.c., condizione alla quale deve aggiungersi la nascita in costanza di matrimonio.
La ricorrente, infatti, produceva atto di matrimonio del e della (il matrimonio veniva Pt_1 CP_1 contratto l'8.11.1981), il proprio atto di nascita (la ricorrente nasceva il 28.12.1988), sentenza di separazione del e della , dalla quale risulta che il ricorso veniva depositato solo nel 1989 CP_1 Pt_1
e, quindi, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati solo dopo la nascita della ricorrente (doc. 3, 4,
5).
Risulta, poi, provato che la ricorrente non è figlia del resistente , posto che dal test genetico del Pt_1
DNA eseguito dal laboratorio Toma di Busto Arsizio nel 1993 risulta che è al Persona_1
99,98% padre biologico dell'odierna ricorrente. Per_ Nel referto i dott.ri e dichiaravano di avere accertato l'identità delle parti mediante carta Per_3
pagina 2 di 3 d'identità (doc. 6 della ricorrente).
Pertanto, i risultati del test del DNA confermano che non sussiste un rapporto di filiazione fra la ricorrente ed il . Pt_1
Quanto al cognome, la ricorrente chiedeva espressamente di perdere il cognome ” ed assumere Pt_1 quello materno . La domanda deve essere accolta posto che l'accoglimento della domanda CP_1 di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost. (Cass. n. 28518/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente non solo non proponeva domanda di conservazione del cognome del
, bensì precisava di voler assumere il cognome materno. Pt_1
Le spese devono essere compensate come da domanda delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Lonate Pozzolo (VA), Via Henry Dunant n. 2, C.F. , non è figlia di C.F._1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_2
Vito n. 4, C.F. ; C.F._3
2) dispone che la ricorrente perda il cognome e assuma il Parte_1 Pt_1 cognome materno CP_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di procedere all'annotazione della sentenza (una volta passata in giudicato) sull'atto di nascita della ricorrente (atto di nascita n.
2036, parte I, serie A, anno 1988);
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camere di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIOIA Parte_1 C.F._1
RITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERVI LUIGI Controparte_1 C.F._2
FERRUCCIO
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
Oggetto: disconoscimento di paternità ex art. 243bis c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale del 17 settembre
2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato il 14.5.2025 proponeva azione di disconoscimento di paternità deducendo:
- di essere nata dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Controparte_2
l'8.4.1992;
- di avere il titolo di figlia nata nel matrimonio;
- che, successivamente all'intervenuta separazione tra la e il , la ricorrente aveva CP_1 Pt_1 appreso dalla madre che la stessa aveva intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con il sig. e che, con ogni probabilità, il sig. non Persona_1 Pt_1 era il di lei padre biologico;
- che, da esami del DNA, era emerso che la ricorrente era figlia di . Persona_1
La si costituiva aderendo alle domande proposte dalla figlia e confermandone la ricostruzione CP_1 in fatto. Il , invece, pur avendo personalmente ritirato l'atto, non si costituiva e veniva dichiarato Pt_1 contumace.
Alla prima udienza la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.22, u.c., c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente sia fondata.
Sussistono, infatti, i presupposti per l'esercizio dell'azione di disconoscimento ex art. 243bis c.c., cioè che dal matrimonio sia nato un figlio vivo, che egli abbia un titolo di stato di figlio nato nel matrimonio e che sia stato concepito (o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 232
c.c., condizione alla quale deve aggiungersi la nascita in costanza di matrimonio.
La ricorrente, infatti, produceva atto di matrimonio del e della (il matrimonio veniva Pt_1 CP_1 contratto l'8.11.1981), il proprio atto di nascita (la ricorrente nasceva il 28.12.1988), sentenza di separazione del e della , dalla quale risulta che il ricorso veniva depositato solo nel 1989 CP_1 Pt_1
e, quindi, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati solo dopo la nascita della ricorrente (doc. 3, 4,
5).
Risulta, poi, provato che la ricorrente non è figlia del resistente , posto che dal test genetico del Pt_1
DNA eseguito dal laboratorio Toma di Busto Arsizio nel 1993 risulta che è al Persona_1
99,98% padre biologico dell'odierna ricorrente. Per_ Nel referto i dott.ri e dichiaravano di avere accertato l'identità delle parti mediante carta Per_3
pagina 2 di 3 d'identità (doc. 6 della ricorrente).
Pertanto, i risultati del test del DNA confermano che non sussiste un rapporto di filiazione fra la ricorrente ed il . Pt_1
Quanto al cognome, la ricorrente chiedeva espressamente di perdere il cognome ” ed assumere Pt_1 quello materno . La domanda deve essere accolta posto che l'accoglimento della domanda CP_1 di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all'esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l'esercizio dell'autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost. (Cass. n. 28518/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente non solo non proponeva domanda di conservazione del cognome del
, bensì precisava di voler assumere il cognome materno. Pt_1
Le spese devono essere compensate come da domanda delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Lonate Pozzolo (VA), Via Henry Dunant n. 2, C.F. , non è figlia di C.F._1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_2
Vito n. 4, C.F. ; C.F._3
2) dispone che la ricorrente perda il cognome e assuma il Parte_1 Pt_1 cognome materno CP_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di procedere all'annotazione della sentenza (una volta passata in giudicato) sull'atto di nascita della ricorrente (atto di nascita n.
2036, parte I, serie A, anno 1988);
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camere di consiglio del 18 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3