CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4929/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0006962025 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Equitalia Giustizia spa con pec del 21.10.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 27.10.2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la comunicazione Modello C, notificata l'1.9.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 98,00 per contributo unificato relativo al giudizio civile RG. n. 537/2024 del Giudice di Pace di Agropoli.
La ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa in quanto il contributo è stato regolarmente versato entro i cinque giorni dall'iscrizione a ruolo del giudizio civile e la relativa ricevuta è stata regolarmente depositata nel fascicolo.
Con memoria 26.11.2025, l'Equitalia Giustizia fa presente che è intervenuto provvedimento di sgravio e che di tale sgravio la ricorrente è stata prontamente informata con invito a non iscrivere a ruolo.
Fa presente, comunque, che andava chiamato in giudizio anche il Ministero della Giustizia, titolare della pretesa oggetto dell'impugnata comunicazione.
Conclude affinchè sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa 22.1.2026 la ricorrente contesta quanto affermato dalla resistente Equitalia circa la necessità di chiamare in giudizio anche il Ministero della Giustizia, in quanto non è stata eccepita la mancata notifica dell'atto presupposto, ma l'infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento del contributo unificato richiesto.
Aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma insiste per la condanna alle spese della resistente Equitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in quanto l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato risolve il contrasto tra le parti – eliminandolo - e fa venire meno la necessità di una pronuncia di questa CGT sulle questioni poste con il proposto ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, questa CGT ritiene congrua la loro compensazione, in ragione del comportamento della resistente Equitalia che, dopo la notifica del ricorso in data 21.10.2025 si è prontamente attivata per verificare quanto eccepito dalla ricorrente e, già in data 27.10.2025, con la nota pec depositata nel fascicolo telematico ( cfr file 05.00 additional-document-7OuTVT6p63jW- annullamento, la ha formalmente informata dell'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4929/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0006962025 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Equitalia Giustizia spa con pec del 21.10.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 27.10.2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la comunicazione Modello C, notificata l'1.9.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 98,00 per contributo unificato relativo al giudizio civile RG. n. 537/2024 del Giudice di Pace di Agropoli.
La ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa in quanto il contributo è stato regolarmente versato entro i cinque giorni dall'iscrizione a ruolo del giudizio civile e la relativa ricevuta è stata regolarmente depositata nel fascicolo.
Con memoria 26.11.2025, l'Equitalia Giustizia fa presente che è intervenuto provvedimento di sgravio e che di tale sgravio la ricorrente è stata prontamente informata con invito a non iscrivere a ruolo.
Fa presente, comunque, che andava chiamato in giudizio anche il Ministero della Giustizia, titolare della pretesa oggetto dell'impugnata comunicazione.
Conclude affinchè sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa 22.1.2026 la ricorrente contesta quanto affermato dalla resistente Equitalia circa la necessità di chiamare in giudizio anche il Ministero della Giustizia, in quanto non è stata eccepita la mancata notifica dell'atto presupposto, ma l'infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento del contributo unificato richiesto.
Aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma insiste per la condanna alle spese della resistente Equitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in quanto l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato risolve il contrasto tra le parti – eliminandolo - e fa venire meno la necessità di una pronuncia di questa CGT sulle questioni poste con il proposto ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, questa CGT ritiene congrua la loro compensazione, in ragione del comportamento della resistente Equitalia che, dopo la notifica del ricorso in data 21.10.2025 si è prontamente attivata per verificare quanto eccepito dalla ricorrente e, già in data 27.10.2025, con la nota pec depositata nel fascicolo telematico ( cfr file 05.00 additional-document-7OuTVT6p63jW- annullamento, la ha formalmente informata dell'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese