Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3296 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA AS VI, nato [...] elettivamente domiciliato\a in VIA ENNIO GODUTI,, 10 82100 EV Italia presso lo studio dell'Avv.ANNA MARIA CIERVO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INPS, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. MORREALE GABRIELE, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI, 28 C/O SEDE INPS BENEVENTO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE rapp.ta e difesa dall' avvocato Cinzia D'Aiutolo ([...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla Via Trento N. 82 b, giusta procura in atti INAIL rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Rettore, c.f. [...]in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar Alfredo Limosani di Napoli, del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545, e presso la stessa elettivamente domiciliato in EV, via F.Flora n.76, Resistenti CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
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• Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di causa, in favore del sottoscritto procuratore, fattane distrazione”.
Si costituivano INPS e AER s.p.a., opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare l'INPS rilevava di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito e di non essere legittimata passiva con riferimento a contestazioni concernenti l'attività di riscossione. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, premesso il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ad eccezioni concernenti il
2 momento antecedente alla trasmissione del ruolo, rilevava di aver regolarmente notificato le cartelle nonché successivi atti interruttivi, (intimazione AVI n.01720199004183844000 in data 09/10/2019 pignoramento presso terzi n.01784202000000286001 in data 04/03/2020) e che alcuna prescrizione era maturata tenuto conto anche della sospensione COVID. Si costituiva INAIL rilevando l'infondatezza del ricorso stante la regolare notifica della cartella. La causa, di natura documentale, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Primo motivo di impugnazione è l'omessa notifica degli atti presupposti, avvisi di addebito\cartelle di pagamento. Sul punto è noto che, l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la caducazione dell'atto successivo per interruzione della sequenza procedimentale che caratterizza l'azione impositiva, predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, mentre per l'INAIL l'attività di riscossione avviene mediante cartella notificata da AGENZIA RISCOSSIONE.
Ciò premesso l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica di tutti gli avvisi di addebito, n.1720180001923554000, n. 31720190001824267000:, n.31720220000965376000 e n. 31720220000965477000: che risultano essere stati recapitati alla PEC VIAS77@PEC.IT rispettivamente in data 05.12.2018, 29.11.2019, 05.10.2022 e 05.10.2022. Quanto alla regolarità formale di tale notifiche, contestata da parte ricorrente nelle note laddove evidenzia un vizio concernente il mancato rispetto del protocollo INPS quanto alla redazione e notificazione dell'avviso di addebito, deve rilevarsi che tali disposizioni interne dell'INPS appaiono del tutto irrilevanti in presenza di una notifica regolarmente pervenuta all'indirizzo PEC del soggetto obbligato e contenente l'avviso di addebito in oggetto, pur se non accompagnata da una dicitura specifica.
Peraltro la dicitura riportata nelle note attiene ad un atto per il quale vi è stato un precedente invio con raccomandata e non consegnato, fattispecie che non si attaglia al caso di specie.
3 In ogni caso è pacifico che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf").
Del resto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Né appare rielvante la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia quello indicato sui pubblici registri, laddove, nella specie, non cagiona alcuna incertezza sull'identificazione dell'Ente creditore di provenienza, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.
Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida.
Tanto premesso, anche AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ha documentato la notifica della cartella n.01720180002271105000 sempre a mezzo PEC, accettata in data 11.07.2018, nonché dell'intimazione n.01720199004183844000 e del pignoramento presso terzi n.01784202000000286001, contenenti la suddetta cartella, notificati stesso mezzo rispettivamente in data 09/10/2019 e 04/03/2020. Ne consegue la evidente infondatezza del primo motivo di opposizione. Parte ricorrente deduce poi che i crediti si sarebbero estinti per decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
4 contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015).
Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007).
Dal momento che gli avvisi di addebito\cartella di pagamento, ritualmente notificati, non sono stati impugnati tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Quanto all'eccezione relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei suddetti atti impositivi, com'è noto, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n. 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”
5 Ciò premesso il termine di prescrizione è stato prorogato dalla normativa emergenziale in materia di COVID in particolare l'art.37 della legge n. 18 / 2020, convertito in legge dalla legge n. 27 / 2020 ha sospeso i termini dal dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha prorogato detti termini “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021”. Ne consegue che è stata disposta la sospensione per complessivi 311 giorni Pertanto, anche calcolando il termine quinquennale a decorrere dalla notifica più lontana nel tempo, (l'avviso di addebito n.1720180001923554000 notificato il 05.12.2018 mentre per la cartella n.01720180002271105000, pur se notificata in data 11.07.2018 il decorso della prescrizione è ricominciato a decorrere dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo, pignoramento presso terzi n.01784202000000286001, notificato in data 04/03/2020) non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione alla data della notifica del primo atto successivo, l'intimazione, perfezionatasi in data 26.06.2024. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Non trova applicazione, nella specie, l'esenzione dalla condanna alle spese per reddito, prevista dall'art.152 disp.att. cpc, limitatamente alle cause in materia di assistenza o previdenza, mentre nella specie, siamo in presenza di controversia per mancato pagamento contribuzione.
Alla soccombenza segue la condanna di AS VI al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti, nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale, con distrazione in favore dell'Avv. D'Aiutolo che se ne è dichiarato distrattario .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da AS VI nei confronti di INPS, INAIL e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna AS VI al pagamento delle spese processuali in favore di INPS, INAIL e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che liquida in complessivi €1.312,00 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. D'Aiutolo; EV 02.04.2025
6 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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