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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 13.11.2023 al N° R.G.A.C. 12975/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona MEOZZI Parte_1
-attore- contro quale impresa designata per la Toscana Controparte_1 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PARIGI e dall'avv. CP_2
Riccardo AMANTINI
-convenuta-
, residente in [...]
Pisacane n. 6
-convenuta contumace-
OGGETTO: danni a cose
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sinistro stradale avvenuto nel comune di Montelupo F.no (FI), sulla SS 67 Tosco Romagnola Nord, in data 29.06.2020, alle ore 15:10 circa, è avvenuto secondo le modalità descritte in atto di citazione e, quindi, per esclusiva colpa, responsabilità e condotta antigiuridica dell'odierna convenuta, sig.ra , la quale, peraltro, al momento del sinistro de quo, Controparte_4 circolava senza l'obbligatoria copertura assicurativa per la responsabilità civile auto verso terzi;
e, per
l'effetto, condannare, ciascuno per il proprio titolo come per legge, tutti in solido fra loro, la sig.ra CP_4
e la quale impresa territorialmente designata per la Toscana
[...] Controparte_5 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patiti e Parte_1 patiendi nel sinistro de quo per la residua somma di € 7.608,17 (oltre IVA se dovuta) o per quella diversa somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo. Con vittoria delle spese di lite.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, dichiarare congrua e satisfattiva la somma di
€ 23.490,00 (di cui € 1.890,00 per onorari) corrisposta a parte attrice dalla in CP_6 conseguenza di quanto tutto esposto e dedotto, e per l'effetto rigettare ogni ulteriore pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi professionali ex art. D.M n. 147/22.
Esposizione dei Fatti
In data 29 Giugno 2020 in Montelupo Fiorentino (FI) sulla SS 67 Tosco
Romagnola Nord si verificava un sinistro stradale tra le vetture BMW 320D tg.
FY862DV, di proprietà e condotta da (a bordo della quale vi era come Parte_1 passeggera Simona Meozzi), e la Citroen C1 tg. DS829FJ, di proprietà e condotta di in particolare, l'autovettura di giungeva alla progressiva Controparte_4 Pt_1 chilometrica n. 59 della predetta via quando veniva violentemente urtata da quella di che, perdendo il controllo del proprio veicolo, invadeva la corsia destinata CP_4 alla circolazione in senso inverso, andando, così, ad impattarsi contro l'autovettura condotta da regolarmente transitante all'interno della sua carreggiata. Pt_1 veniva sanzionata dalla Polizia Municipale intervenuta per violazione CP_4 dell'art. 141 Codice della Strada (in quanto non era stata in grado di conservare il controllo del proprio veicolo), nonché dell'art. 193 Codice della Strada (in quanto la vettura circolava priva di copertura assicurativa RCA).
Sulla base di tali accertamenti sia sulla dinamica che sulla scopertura assicurativa, la società in qualità di impresa designata per la Toscana per il Controparte_7
FGVS, corrispondeva all'attore stragiudizialmente la somma di euro 23.490,00 (di cui euro
1890 per onorari).
Non ritenendosi soddisfatto di quanto ricevuto, citava in giudizio avanti il Pt_1
Giudice di Pace di Empoli e la detta società assicurativa per ottenere il CP_4 risarcimento al maggior danno a cose ancora asseritamente subito e quantificato in euro
7.608,17.
Si costituiva la sola Compagnia Assicurativa non contestando l'an debeatur ma solo il quantum debeatur, non senza eccepire l'incompetenza per valore del giudice adito.
Con sentenza dichiarativa della propria incompetenza per valore (nr. 209 del 2023) il Giudice di Pace di Empoli assegnava mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi
2 all'intestato Tribunale e provvedeva in tal senso, insistendo nell'accoglimento Pt_1 della domanda.
La Compagnia assicurativa, confermando la propria legittimazione passiva sulla scorta del fatto che la vettura di era priva di copertura assicurativa e non CP_4 contestando la esclusiva responsabilità della stessa nella causazione del sinistro de quo, riteneva la somma corrisposta ante causam congrua al danno effettivamente subito da parte attrice.
In particolare rilevava che l'importo di euro 35.328, iva inclusa, richiesto come danno subito dalla BMW era eccessivo, sia perché la somma è riportata da un mero documento denominato “PRO-FORMA” (che non è né una ricevuta fiscale né tanto meno una fattura) emesso dalla Service Toskana, sia perché il documento non prova che vi sia stato un corrispondente esborso;
la convenuta rilevava altresì l'assenza di prova circa l'esecuzione degli interventi riparativi e che i pezzi di ricambio indicati in detto documento fossero davvero ed effettivamente riconducibili al sinistro (es. parafango posteriore, differenziale); rilevava, altresì, che la società Toskana non aveva provveduto alla riparazione del mezzo poiché era documentalmente provato che l'attore in data
17.9.2020 aveva venduto l'autovettura ad un commerciante di auto la propria vettura
“incidentata” per la somma di euro 14.000 (v. fattura n. 19/E doc. nr. 4); precisava che il proprio perito aveva stimato il danno rappresentato dal costo delle riparazioni nella somma di euro 24.374,06, iva inclusa;
infine, contestava la debenza dell'iva essendo l'autovettura intestata alla ditta individuale di cui lo stesso ra titolare. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU estimativa del danno riportato dal veicolo incidentato da parte del perito Persona_1
Questi ha depositato la consulenza in data 22.6.2024.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 10.10.2024 ed è stata fissata udienza per l'emissione di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in occasione dell'udienza “figurata” del 12.03.2025, rispetto alla quale le parti sono state autorizzate a depositare le note conclusive entro il 28.02.2025.
Parte attrice non ha depositato la nota conclusiva.
Motivi della Decisione
La CTU svolta nel presente giudizio ha accertato la congruità del risarcimento già corrisposto all'attore ante causam.
3 In particolare, il CTU dopo aver esaminato i danni riportati dalla vettura Per_1
BMW attorea, ha indicato il costo delle riparazioni in euro 19.813,99, oltre iva, a fronte di un preventivo di oltre euro 28.958, oltre iva, (cfr. preventivo di riparazione TosKana
Service).
Ebbene, la corresponsione da parte di ante causam all'attore della CP_6 somma di euro 21.600 (oltre euro 1.890,00 per onorari) si è rivelata congrua e satisfattiva, non avendo peraltro l'attore titolo ad ottenere la corresponsione dell'IVA, essendo stato documentalmente dimostrato che lo stesso è titolare di ditta individuale (cfr. visura camerale prodotta da cfr. Doc. 1) e che la vettura in questione era intestata alla CP_5 ditta stessa (cfr. fattura di vendita prodotta da Doc. 4). CP_5
La domanda attorea di rimborso del costo sostenuto per la perizia “Asti” non è accolta, non essendo stata prodotta la detta perizia e non potendo imputare il prezzo riportato dalla fattura di cui al documento nr. 6 prodotto da parte attrice a tale elaborato.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice che è tenuta, altresì, a corrispondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate nel minimo (tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e dell'agevole fase decisoria), rispetto alle cause dello scaglione fino ad euro 26.000 e di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale del 29 giugno Controparte_4
2020 occorso in danno di , dichiara congrua e satisfattiva la somma Parte_1 di euro 23.490,00 (di cui € 1.890,00 per onorari) già corrisposta a parte attrice dalla in conseguenza del detto sinistro. CP_6
Condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta, liquidate in euro 1.500 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 12.03.2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 13.11.2023 al N° R.G.A.C. 12975/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona MEOZZI Parte_1
-attore- contro quale impresa designata per la Toscana Controparte_1 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PARIGI e dall'avv. CP_2
Riccardo AMANTINI
-convenuta-
, residente in [...]
Pisacane n. 6
-convenuta contumace-
OGGETTO: danni a cose
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sinistro stradale avvenuto nel comune di Montelupo F.no (FI), sulla SS 67 Tosco Romagnola Nord, in data 29.06.2020, alle ore 15:10 circa, è avvenuto secondo le modalità descritte in atto di citazione e, quindi, per esclusiva colpa, responsabilità e condotta antigiuridica dell'odierna convenuta, sig.ra , la quale, peraltro, al momento del sinistro de quo, Controparte_4 circolava senza l'obbligatoria copertura assicurativa per la responsabilità civile auto verso terzi;
e, per
l'effetto, condannare, ciascuno per il proprio titolo come per legge, tutti in solido fra loro, la sig.ra CP_4
e la quale impresa territorialmente designata per la Toscana
[...] Controparte_5 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime Della Strada, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patiti e Parte_1 patiendi nel sinistro de quo per la residua somma di € 7.608,17 (oltre IVA se dovuta) o per quella diversa somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo. Con vittoria delle spese di lite.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, dichiarare congrua e satisfattiva la somma di
€ 23.490,00 (di cui € 1.890,00 per onorari) corrisposta a parte attrice dalla in CP_6 conseguenza di quanto tutto esposto e dedotto, e per l'effetto rigettare ogni ulteriore pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi professionali ex art. D.M n. 147/22.
Esposizione dei Fatti
In data 29 Giugno 2020 in Montelupo Fiorentino (FI) sulla SS 67 Tosco
Romagnola Nord si verificava un sinistro stradale tra le vetture BMW 320D tg.
FY862DV, di proprietà e condotta da (a bordo della quale vi era come Parte_1 passeggera Simona Meozzi), e la Citroen C1 tg. DS829FJ, di proprietà e condotta di in particolare, l'autovettura di giungeva alla progressiva Controparte_4 Pt_1 chilometrica n. 59 della predetta via quando veniva violentemente urtata da quella di che, perdendo il controllo del proprio veicolo, invadeva la corsia destinata CP_4 alla circolazione in senso inverso, andando, così, ad impattarsi contro l'autovettura condotta da regolarmente transitante all'interno della sua carreggiata. Pt_1 veniva sanzionata dalla Polizia Municipale intervenuta per violazione CP_4 dell'art. 141 Codice della Strada (in quanto non era stata in grado di conservare il controllo del proprio veicolo), nonché dell'art. 193 Codice della Strada (in quanto la vettura circolava priva di copertura assicurativa RCA).
Sulla base di tali accertamenti sia sulla dinamica che sulla scopertura assicurativa, la società in qualità di impresa designata per la Toscana per il Controparte_7
FGVS, corrispondeva all'attore stragiudizialmente la somma di euro 23.490,00 (di cui euro
1890 per onorari).
Non ritenendosi soddisfatto di quanto ricevuto, citava in giudizio avanti il Pt_1
Giudice di Pace di Empoli e la detta società assicurativa per ottenere il CP_4 risarcimento al maggior danno a cose ancora asseritamente subito e quantificato in euro
7.608,17.
Si costituiva la sola Compagnia Assicurativa non contestando l'an debeatur ma solo il quantum debeatur, non senza eccepire l'incompetenza per valore del giudice adito.
Con sentenza dichiarativa della propria incompetenza per valore (nr. 209 del 2023) il Giudice di Pace di Empoli assegnava mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi
2 all'intestato Tribunale e provvedeva in tal senso, insistendo nell'accoglimento Pt_1 della domanda.
La Compagnia assicurativa, confermando la propria legittimazione passiva sulla scorta del fatto che la vettura di era priva di copertura assicurativa e non CP_4 contestando la esclusiva responsabilità della stessa nella causazione del sinistro de quo, riteneva la somma corrisposta ante causam congrua al danno effettivamente subito da parte attrice.
In particolare rilevava che l'importo di euro 35.328, iva inclusa, richiesto come danno subito dalla BMW era eccessivo, sia perché la somma è riportata da un mero documento denominato “PRO-FORMA” (che non è né una ricevuta fiscale né tanto meno una fattura) emesso dalla Service Toskana, sia perché il documento non prova che vi sia stato un corrispondente esborso;
la convenuta rilevava altresì l'assenza di prova circa l'esecuzione degli interventi riparativi e che i pezzi di ricambio indicati in detto documento fossero davvero ed effettivamente riconducibili al sinistro (es. parafango posteriore, differenziale); rilevava, altresì, che la società Toskana non aveva provveduto alla riparazione del mezzo poiché era documentalmente provato che l'attore in data
17.9.2020 aveva venduto l'autovettura ad un commerciante di auto la propria vettura
“incidentata” per la somma di euro 14.000 (v. fattura n. 19/E doc. nr. 4); precisava che il proprio perito aveva stimato il danno rappresentato dal costo delle riparazioni nella somma di euro 24.374,06, iva inclusa;
infine, contestava la debenza dell'iva essendo l'autovettura intestata alla ditta individuale di cui lo stesso ra titolare. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU estimativa del danno riportato dal veicolo incidentato da parte del perito Persona_1
Questi ha depositato la consulenza in data 22.6.2024.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 10.10.2024 ed è stata fissata udienza per l'emissione di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in occasione dell'udienza “figurata” del 12.03.2025, rispetto alla quale le parti sono state autorizzate a depositare le note conclusive entro il 28.02.2025.
Parte attrice non ha depositato la nota conclusiva.
Motivi della Decisione
La CTU svolta nel presente giudizio ha accertato la congruità del risarcimento già corrisposto all'attore ante causam.
3 In particolare, il CTU dopo aver esaminato i danni riportati dalla vettura Per_1
BMW attorea, ha indicato il costo delle riparazioni in euro 19.813,99, oltre iva, a fronte di un preventivo di oltre euro 28.958, oltre iva, (cfr. preventivo di riparazione TosKana
Service).
Ebbene, la corresponsione da parte di ante causam all'attore della CP_6 somma di euro 21.600 (oltre euro 1.890,00 per onorari) si è rivelata congrua e satisfattiva, non avendo peraltro l'attore titolo ad ottenere la corresponsione dell'IVA, essendo stato documentalmente dimostrato che lo stesso è titolare di ditta individuale (cfr. visura camerale prodotta da cfr. Doc. 1) e che la vettura in questione era intestata alla CP_5 ditta stessa (cfr. fattura di vendita prodotta da Doc. 4). CP_5
La domanda attorea di rimborso del costo sostenuto per la perizia “Asti” non è accolta, non essendo stata prodotta la detta perizia e non potendo imputare il prezzo riportato dalla fattura di cui al documento nr. 6 prodotto da parte attrice a tale elaborato.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice che è tenuta, altresì, a corrispondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate nel minimo (tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e dell'agevole fase decisoria), rispetto alle cause dello scaglione fino ad euro 26.000 e di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale del 29 giugno Controparte_4
2020 occorso in danno di , dichiara congrua e satisfattiva la somma Parte_1 di euro 23.490,00 (di cui € 1.890,00 per onorari) già corrisposta a parte attrice dalla in conseguenza del detto sinistro. CP_6
Condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta, liquidate in euro 1.500 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 12.03.2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
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