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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3865/2022 promossa da:
, in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali e Parte_1
Societari, con il patrocinio dell'Avv. Antonio D'Adamo;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Riccio;
APPELLATA
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla nei Parte_2
pagina 1 di 6 confronti di , dell' e dell' Controparte_3 Controparte_1 [...]
con riferimento alla sentenza n. 361.2022 (r.g. n. 4735/2020) Controparte_2
depositata il 3.2.2022 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato l'estratto ruolo esattoriale fondato sulla Controparte_3
cartella di pagamento n. 10020140036002738000 riguardante il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione ALA00000022089/2006, relativa al verbale n. 55 del 20.10.2005, rilasciato a bordo del treno n. 591 in prossimità della località di Formia, ai sensi dell'art. 23 del
D.P.R. 753/1980. Il sig. con l'impugnazione dell'estratto di ruolo eccepiva Controparte_3
la mancata e/o errata notifica della cartella esattoriale n. 10020140036002738000 e degli atti consequenziali relativi all'impugnato ruolo nonché la prescrizione quinquennale del relativo credito.
In particolare, il giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza indicava una cartella di pagamento (n. 100/2013/0011874515/000 relativa ad un verbale di infrazione al Codice della Strada) diversa da quella impugnata con l'atto introduttivo (n. 10020140036002738000),
e dopo aver riscontrato che la cartella di pagamento risultasse notificata il 18.10.2013, affermava che l'Ente Riscossore, non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante, ha chiesto la riforma della decisione Parte_2
impugnata, in via preliminare, per non avere il giudice di prime cure verificato la tempestività dell'opposizione spiegata da parte attrice, la quale ad avviso della parte appellante doveva essere depositata entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento opposto e inoltre, e, inoltre, per non aver tenuto conto della domanda riconvenzionale trasversale formula nei confronti dell' ; infine, chiedeva che fosse dichiarata la nullità Controparte_1
della decisione impugnata per errata indicazione nella parte motiva della sentenza degli atti oggetto di impugnazione, e/o nel merito dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse.
Con comparsa depositata in data 13.12.2022 si costituiva l Controparte_1 che in via preliminare, chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 113
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 339 c.p.c., nel merito, accertare l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire.
Ancorchè ritualmente evocati in giudizio, e Controparte_3 Controparte_2
restavano contumaci.
[...]
Parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per errore nella motivazione, ovvero per pagina 2 di 6 errata indicazione degli atti oggetto di impugnazione in prime cure.
Tuttavia, il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr Cass. Sez. 6 n. 12002 del 2014-
Cass.5831/2021- Cass. Sez. Un. n.9936 del 2014).
Tale impostazione è conforme al “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità
e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”.
Tanto premesso, la domanda di inammissibilità per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100
c.p.c, seppur subordinata, in un'ottica di celerità ed economia processuale, risulta assorbente e dunque rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni.
Orbene, passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere pagina 3 di 6 compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pagina 4 di 6 Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_3
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_3
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese
[...]
(Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 5 di 6 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
;
[...]
2) accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_3
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
01.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3865/2022 promossa da:
, in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali e Parte_1
Societari, con il patrocinio dell'Avv. Antonio D'Adamo;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Riccio;
APPELLATA
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla nei Parte_2
pagina 1 di 6 confronti di , dell' e dell' Controparte_3 Controparte_1 [...]
con riferimento alla sentenza n. 361.2022 (r.g. n. 4735/2020) Controparte_2
depositata il 3.2.2022 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato l'estratto ruolo esattoriale fondato sulla Controparte_3
cartella di pagamento n. 10020140036002738000 riguardante il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione ALA00000022089/2006, relativa al verbale n. 55 del 20.10.2005, rilasciato a bordo del treno n. 591 in prossimità della località di Formia, ai sensi dell'art. 23 del
D.P.R. 753/1980. Il sig. con l'impugnazione dell'estratto di ruolo eccepiva Controparte_3
la mancata e/o errata notifica della cartella esattoriale n. 10020140036002738000 e degli atti consequenziali relativi all'impugnato ruolo nonché la prescrizione quinquennale del relativo credito.
In particolare, il giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza indicava una cartella di pagamento (n. 100/2013/0011874515/000 relativa ad un verbale di infrazione al Codice della Strada) diversa da quella impugnata con l'atto introduttivo (n. 10020140036002738000),
e dopo aver riscontrato che la cartella di pagamento risultasse notificata il 18.10.2013, affermava che l'Ente Riscossore, non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante, ha chiesto la riforma della decisione Parte_2
impugnata, in via preliminare, per non avere il giudice di prime cure verificato la tempestività dell'opposizione spiegata da parte attrice, la quale ad avviso della parte appellante doveva essere depositata entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento opposto e inoltre, e, inoltre, per non aver tenuto conto della domanda riconvenzionale trasversale formula nei confronti dell' ; infine, chiedeva che fosse dichiarata la nullità Controparte_1
della decisione impugnata per errata indicazione nella parte motiva della sentenza degli atti oggetto di impugnazione, e/o nel merito dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse.
Con comparsa depositata in data 13.12.2022 si costituiva l Controparte_1 che in via preliminare, chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 113
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 339 c.p.c., nel merito, accertare l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire.
Ancorchè ritualmente evocati in giudizio, e Controparte_3 Controparte_2
restavano contumaci.
[...]
Parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per errore nella motivazione, ovvero per pagina 2 di 6 errata indicazione degli atti oggetto di impugnazione in prime cure.
Tuttavia, il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr Cass. Sez. 6 n. 12002 del 2014-
Cass.5831/2021- Cass. Sez. Un. n.9936 del 2014).
Tale impostazione è conforme al “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità
e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”.
Tanto premesso, la domanda di inammissibilità per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100
c.p.c, seppur subordinata, in un'ottica di celerità ed economia processuale, risulta assorbente e dunque rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni.
Orbene, passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere pagina 3 di 6 compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pagina 4 di 6 Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_3
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_3
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese
[...]
(Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 5 di 6 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
;
[...]
2) accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_3
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
01.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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