Articolo 2 della Legge 5 luglio 1995, n. 302
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 luglio 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 26 luglio 1995