Sentenza 31 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2019, n. 35107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35107 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IN KA nato a [...] il [...] dalla parte civile NE IS nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: GG CE nato a [...] il [...] SI TO nato a [...] il [...] inoltre: UNIPOL BANCA SPA CAPODICASA AD CH EG IA AD CO PR CE LO ES OR ER avverso la sentenza del 13/06/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato ZAGANELLI DAVID, dopo una lunga discussione, chiede l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni e note spese per le parti civili. L'avvocato MEYER ALDO, dopo aver discusso brevemente, chiede il rigetto del ricorso delle parti civili.RITENUTO IN FATTO IN KA e NE TI, parti civili costituite nel procedimento penale a carico di GI NZ e OS IO, tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 13.6.2017 con la quale la Corte d'Appello di Perugia in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale il 23.2.2016 ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato OS IO, e per l'effetto estensivo nei confronti di GI NZ, in ordine ai reati loro ascritti ai capi b), c), e) per essere i medesimi estinti per effetto della prescrizione intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado, così riducendo la pena inflitta al GI NZ, revocando nel contempo le statuizioni relative ai suddetti capi B), C), E), confermando nel resto la impugnata sentenza. La difesa delle parti civili chiede l'annullamento della decisione impugnata, ai soli effetti civili deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti di cui all'art,. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione e falsa applicazione degli art. 157 e 640 cod. pen. La difesa in particolare denuncia la erronea individuazione del momento consumato del delitto di truffa, con relativa rifluenza sulla data della sua prescrizione. In particolare la difesa sostiene che i delitti di truffa finanziaria oggetto del giudizio si sono consumati non già alla data della consegna delle singole somme di denaro (anno 2005), ma nel periodo giugno- luglio 2008 quando le parti offese richiesero agli imputati la restituzione delle somme consegnate, così accertando la perdita definitiva dell' investimento. 2) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova. La difesa sostiene che la condotta truffaldina degli imputati si è protratta nel tempo anche successivamente alla consegna delle somme di denaro, posto che essi hanno tenuto condotte ingannevoli anche in un momento successivo alla ricezione delle somme versate nel 2005, sicché il reato deve essere ritenuto consumato solo nel momento in cui è stato scoperta la condotta ingannevole ed è conseguentemente errata la motivazione con la quale la Corte perugina ha ricondotto la consumazione dei reati all'anno 2005, senza tenere conto della condotte che si sono sviluppate successivamente alla suddetta epoca.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dalla lettura della decisione impugnata si evince che con sentenza 23.2.2016 il Tribunale di Perugia dichiarava la penale responsabilità di GI NZ e di OS IO (nella sua qualità di direttore della unipol Banca filiale di P.S. Giovanni) in relazione ai capi b), c) ed e) della rubrica della imputazione. All'esito della istruttoria dibattimentale, il giudice di primo grado, riconosciuta la continuazione fra i reati, condannava il GI alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione e il OS alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in solido fra loro e con il responsabile civile Unipol Banca, in favore delle costituite parti civili AR KA e AN TI da liquidarsi in un separato giudizio. Avverso la suddetta decisione proponeva appello il OS la cui difesa metteva in evidenza come le condotte contestate riguardassero specifiche dazioni di assegni e ipotizzate contraffazioni di titoli in concorso con il GI. La difesa metteva ancora in evidenza che le condotte si collocavano in momenti temporali ben precisi e cioè, come originariamente contestato dal Pubblico Ministero, in un periodo compreso tra i mesi di luglio e di agosto del 2005, circostanza confermata dalla stessa AR che aveva riferito come i contatti che lei aveva avuto con il OS erano avvenuti nel luglio del 2005. Di qui la difesa, in principalità richiedeva la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione maturata già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello sulla scorta di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale così ricostruiva il fatto. Il GI, qualificatosi falsamente come agente di cambio della Banca Antonveneta, aveva sollecitato le persone offese ad impiegare somme di denaro nell'acquisto di titoli azionari stante l'imminente lancio di un'o.p.a. della Abn Ambro Bank sulla stessa Antonveneta, così facendosi consegnare le relative somme di denaro a mezzo di assegni bancari o circolari o bonifici bancari, condotta posta in essere con il contributo del OS in relazione alle singole condotte a costui contestate nei capi di imputazione. In particolare, a seguito delle sollecitazioni del GI, ciascuna delle persone offese versava somme di denaro che sarebbero dovute essere messe a disposizione di c.d. capofila, individuato in tale OM RT al quale sarebbe stato successivamente intestato il pacchetto azionario di cui i diversi soggetti avrebbero acquistate singole quote con la prospettiva di ingenti guadagni. Per facilitare le operazioni il GI aveva indotto le persone offese ad aprire conti correnti presso la filiale Unipol Banca di cui il OS era il direttore;
detti conti all'esito degli accertamenti non sarebbero mai stati movimentati. Dalla lettura della sentenza di appello emerge altresì che il GI, contrariamente agli accordi assunti non aveva mai acquistato le quote azionarie in nome e per conto delle persone offese alle quali aveva, nel tempo, ra m mostrato documentazione falsa, formalmente proveniente dalla Banca Antonveneta, da quest'ultima disconosciuta. In tal modo il GI si appropriava delle somme ricevute diponendo per finalità personali senza procedere ad alcun acquisto di titoli come originariamente concordato con le persone offese. Dalla lettura degli atti emerge che nel corso del giudizio di primo grado, il Pubblico Ministero aveva modificato il capo di imputazione spostando il momento della consumazione del reato di truffa all'anno 2008, epoca nella quale le persone offese erano venute a conoscenza delle condotte truffaldine del GI avendo appurato che quest'ultimo non era più in grado di restituire le somme a sua tempo consegnate. Sulla base della ricostruzione storica della vicenda (peraltro non contestata in fatto dalla difesa) la Corte d'Appello giudicava errata l'indicazione della data della consumazione del delitto di truffa nell'anno 2008 ritenendo corretta quella contenuta nell'originario capo di imputazione (anno 2005) epoca nel corso della quale le persone offese, a seguito di una falsa prospettazione negoziale, avevano consegnato le somme di denaro al GI, così perdendone il possesso con conseguimento del profitto da parte degli imputati. Così ricostruita la vicenda in fatto può essere affrontato il tema in diritto sollevato con il primo motivo dalla parte civile denunciando la violazione degli artt. 157 e 640 cod. pen.In primo luogo va dichiarata inammissibile la censura riferibile all'asserita violazione dell'art. 157 cod. pen. perché generiche non rispondendo ai canoni previsti dall'art. 581 comma i lett. c) cod. proc. pen.: il ricorso delle parti civili sviluppa argomenti volti all'individuazione del momento di consumazione del delitto di truffa dal quale si deve far decorrere l'inizio della prescrizione, senza specificare alcuna violazione in diritto dell'art. 157 cod. pen. o una sua erronea applicazione. Parimenti sono inammissibili gli argomenti con i quali si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 640 cod. pen.: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (v. Cass. sez. 1 n. 16372 del 20.3.2015, P.G. in proc. De Gennaro, rv 263326-01). Considerando la residua questione attinente all'individuazione del momento consumativo del delitto di truffa enucleato dalle ricorrenti sub art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il Collegio osserva quanto segue. Il delitto di truffa contrattuale, per pacifica dottrina e giurisprudenza, è un reato istantaneo e di danno al cui verificarsi si collega il momento della consumazione. Pertanto mentre le condotte caratterizzate dagli artifici e dai raggiri sono il mezzo per conseguire l'ingiusto profitto, solo il verificarsi di quest'ultimo con il correlativo danno per la persona offesa, consente di affermare che si è esaurita la condotta illecita e che da tale momento comincia a decorrere il termine di prescrizione. Atteso il diverso possibile atteggiarsi della base contrattuale, il dies a quo della prescrizione va pertanto determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte dalle quali, è possibile individuare, in concreto, il "quando" si è prodotto l'effettivo definitivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto dal soggetto agente (v. in tal senso Cass. Sez. 2 n. 11102 del 14.2.2017, Giannelli, rv 269688-01); ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste attività si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Cass. SU n. 18 del 21.6.2000, Franzo e altri, rv 216429-01). Parimenti, nel caso di denaro per contanti, è la messa a disposizione a favore dell'accipiens delle liquidità a costituire il momento consumativo del delitto in esame. Dalla forma base del delitto di truffa, nel corso del tempo la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la figura della truffa a consumazione prolungata che si realizza quando la percezione di plurimi singoli profitti illeciti siano riconducibili ad un unico originario comportamento fraudolento al quale consegue nel tempo una pluralità di dazioni di somme da parte della persona offesa. In tal caso il momento della consumazione del reato coincide con quello in cui cessa la azione illecita, cioè dall'ultimo pagamento da parte del solvens in favore dell'accipiens. Dalla ricostruzione del fatto per il quale è processo (capi B, C, E) appare in tutta evidenza che gli artifici e i raggiri compiuti dal GI si sono concretati nella falsa prospettazione alle persone offese di un'operazione economico-finanziaria che non è mai stata realizzata ed in cambio della quale le odierne parti civili hanno consegnato (per contanti o tramite titoli di credito) in più occasioni le somme di denaro nel corso dell'anno 2005, senza altro erogare successivamente in virtù del negozio contrattuale genetico. La difesa, richiamando il contenuto della motivazione delle due sentenze di merito, sottolinea che anche successivamente alla dazione delle somme di denaro i responsabili avrebbero compiuto ulteriori condotte truffaldine (fino agli anni 2008/2009) volte o a nascondere (attraverso menzognere rassicurazioni) la distrazione delle somme verso finalità diverse da quelle concordate o finalizzate ad ottenere ulteriori esborsi di denaro (v. pag. 18 del ricorso); tali condotte, insiste la difesa, segnano la consumazione del delitto contestato perché solo in quel momento si sarebbe realizzato in modo definitivo il conseguimento dell'ingiusto profitto quale elemento costitutivo della fattispecie. La tesi della difesa non può essere accolta, perché le consegne del denaro e dei titoli di credito monetizzati effettuate alle date specificatamente indicate nei capi di imputazione segna in modo inequivoco il momento della realizzazione del "danno" e del conseguimento dell'"ingiusto profitto" conseguenti alle condotte truffaldine così come contestate, né altrimenti risulta che successivamente all'anno 2005 siano stati effettuati dalle perone offese ulteriori dazioni economiche ricollegabili all'originario rapporto contrattuale. Di qui consegue che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, le ulteriori condotte realizzate dagli imputati in epoca successiva hanno una valenza del tutto ininfluente sul perfezionamento dei delitti di truffa che si sono già consumati;
infatti tali ulteriori condotte non hanno cagionato ulteriori danni patrimoniali risultando finalizzate al conseguimento di un'impunità rispetto al già realizzato evento giuridico. In diritto la decisione della Corte territoriale è quindi corretta, con la conseguenza che la prospettazione di un vizio in diritto riconducibile all'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. è infondata. Riguardato sotto il diverso profilo (secondo motivo di ricorso) del vizio di motivazione ricondotto all'alternativa ipotesi della contraddittorietà o della illogicità o del "travisamento" della prova è inammissibile. Sotto il profilo del vizio del travisamento" della prova la difesa denuncia un vizio al di fuori dai casi consentiti dalla legge. A tal proposito il Collegio osserva che a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione della sentenza anche ad altri atti del processo che devono essere specificamente indicati nei motivi di gravame;
il legislatore ha così introdotto il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare però uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (Cass. sez. 3 n. 38431 del 31.1.2018, Ndola, rv 273911- 01). Nel caso in esame la difesa non ha indicato alcun specifico atto che sia stato oggetto di "travisamento", con conseguente inammissibilità di tale profilo di doglianza;
infatti il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (Cass. sez 4 n. 1219 del 14.9.2017, Colomberotto, rv 271702-01).Nel caso in esame la difesa si è limitata a censurare la valutazione fatta dalla Corte territoriale in ordine all'individuazione del momento di consumazione della truffa senza indicare lo specifico atto processuale che sarebbe stato oggetto del travisamento, soffermandosi su considerazioni di merito connesse ad una diversa lettura del materiale probatorio. Riguardata sotto il profilo del vizio della illogicità manifesta, va osservato che la sentenza sfugge alla critica mossa perché il vizio denunciato deve conseguire alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero dall'invalidità o dalla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni. Nel caso in esame la difesa non ha dimostrato che la decisione sia il frutto di una violazione dei principi della logica formale, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, ma ha espresso una propria autonoma valutazione dei fatti, così scadendo in un giudizio sul merito omettendo di considerare il provvedimento nella sua completezza argomentativa. Analoga considerazione deve essere infine formulata anche con riferimento al denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione. Infatti la difesa non mette in evidenza due diverse affermazioni fra loro inconciliabili contenute nella medesima decisione impugnata, tali da scardinare la tenuta logico-giuridica della decisione. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e le parti ricorrenti vanno condannate al pagamento