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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1258/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5797/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 8 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 1.726,05.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti di riscossione indicati e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica delle cartelle stesse. Eccepiva anche la mancata allegazione delle cartelle e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate, nonchè la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1. Cartella n°. 09420110025793486000, notificata il 24/11/2011, portante la somma di €. 549,81, emessa dalla Regione Calabria, dip. Bilancio Sett. Gestione altri Tributi, per il pagamento della tassa automobilistica art. 17 L. 449/17 per le annualità 2005 e 2006;
2. Cartelle n°. 09420120018650665000, notificata il 27/8/2012, portante la somma di €. 56,29, n°.
0942015001693454000, notificata il 21/01/2016,, portante la somma di €. 80,09,
3. n°. 09420160022792935000, notificata il 12/12/2016, portante la somma di €. 54,16,
4. n°. 09420180018825841000, notificata il 21/11/2018, portante la somma di €. 185,90, tutte emesse dal
Comune di Bianco - Ufficio Tributi, per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili rispettivamente per gli anni 2005, 2007, 2008, 2010 e 2011; 5. Cartella n°. 09420160007659007000, notificata il 27/05/2016, portante la somma di €. 178,55, emessa dalla Direzione Provinciale di Torino- Uffici territoriale di Torino 1, per il pagamento del registro canoni radioaudizioni circolari e televisioni per l'anno 2015;
6. Cartelle n°. 094202200014842739000, notificata il 14/04/2023, portante la somma di €. 24,92,
7. n°. 09420220033976172000, notificata il 15/03/2023, portante la somma di €. 24,96, emesse dal Consorzio di bonifica per il pagamento del canone acqua per gli anni 2019 e 2020;
8. Cartella n°. 09420230005163543000, notificata il 14/04/2023, portante la somma di €. 571,37, emessa dal Comune di Bianco - Ufficio Tributi, per il pagamento dell'imposta municipale unica per l'anno 2012.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, e precisamente le seguenti intimazioni di pagamento: - intimazione di pagamento n. 09420199008963366, notificata in data 13.11.2019; n. 09420239003722441, notificata il 07.07.2023 ;n. 09420239007918963 notificata a in data 08.11.2023. Dette intimazioni contemplano, complessivamente, le cartelle indicate ai nn.
1, 2, 3, 4 e 5 dell'elenco che precede.
Dette intimazioni non risultano essere state impugnate.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Le altre cartelle, elencate ai nn. 6, 7 e 8 dell'elenco che precede, risultano essere state tutte regolarmente notificate nelle date indicate nell'intimazione impugnata, fra il 2023 e il 2024.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica delle intimazioni sopra indicate (nemmeno per quella piò antica, notificata in data 13.11.2019, a cagione della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 DL n. 18/2020 in materia di emergenza sanitaria da Covid-19) e delle cartelle indicate ai nn. 6, 7 e 8 dell'elenco che precede e quella della notifica dell'odierno provvedimento (27.8.2025).
L'eccezione relativa alla mancata allegazione dei titoli di riscossione indicati in ricorso è parimenti infondata, trattandosi di atti bene indicati nel provvedimento impugnato con gli estremi identificativi di ciascuno di essi, già conosciuti dal contribuente in quanto allo stesso regolarmente notificati.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 240,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5797/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005500727000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 8 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 1.726,05.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti di riscossione indicati e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica delle cartelle stesse. Eccepiva anche la mancata allegazione delle cartelle e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate, nonchè la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1. Cartella n°. 09420110025793486000, notificata il 24/11/2011, portante la somma di €. 549,81, emessa dalla Regione Calabria, dip. Bilancio Sett. Gestione altri Tributi, per il pagamento della tassa automobilistica art. 17 L. 449/17 per le annualità 2005 e 2006;
2. Cartelle n°. 09420120018650665000, notificata il 27/8/2012, portante la somma di €. 56,29, n°.
0942015001693454000, notificata il 21/01/2016,, portante la somma di €. 80,09,
3. n°. 09420160022792935000, notificata il 12/12/2016, portante la somma di €. 54,16,
4. n°. 09420180018825841000, notificata il 21/11/2018, portante la somma di €. 185,90, tutte emesse dal
Comune di Bianco - Ufficio Tributi, per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili rispettivamente per gli anni 2005, 2007, 2008, 2010 e 2011; 5. Cartella n°. 09420160007659007000, notificata il 27/05/2016, portante la somma di €. 178,55, emessa dalla Direzione Provinciale di Torino- Uffici territoriale di Torino 1, per il pagamento del registro canoni radioaudizioni circolari e televisioni per l'anno 2015;
6. Cartelle n°. 094202200014842739000, notificata il 14/04/2023, portante la somma di €. 24,92,
7. n°. 09420220033976172000, notificata il 15/03/2023, portante la somma di €. 24,96, emesse dal Consorzio di bonifica per il pagamento del canone acqua per gli anni 2019 e 2020;
8. Cartella n°. 09420230005163543000, notificata il 14/04/2023, portante la somma di €. 571,37, emessa dal Comune di Bianco - Ufficio Tributi, per il pagamento dell'imposta municipale unica per l'anno 2012.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, e precisamente le seguenti intimazioni di pagamento: - intimazione di pagamento n. 09420199008963366, notificata in data 13.11.2019; n. 09420239003722441, notificata il 07.07.2023 ;n. 09420239007918963 notificata a in data 08.11.2023. Dette intimazioni contemplano, complessivamente, le cartelle indicate ai nn.
1, 2, 3, 4 e 5 dell'elenco che precede.
Dette intimazioni non risultano essere state impugnate.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Le altre cartelle, elencate ai nn. 6, 7 e 8 dell'elenco che precede, risultano essere state tutte regolarmente notificate nelle date indicate nell'intimazione impugnata, fra il 2023 e il 2024.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica delle intimazioni sopra indicate (nemmeno per quella piò antica, notificata in data 13.11.2019, a cagione della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 DL n. 18/2020 in materia di emergenza sanitaria da Covid-19) e delle cartelle indicate ai nn. 6, 7 e 8 dell'elenco che precede e quella della notifica dell'odierno provvedimento (27.8.2025).
L'eccezione relativa alla mancata allegazione dei titoli di riscossione indicati in ricorso è parimenti infondata, trattandosi di atti bene indicati nel provvedimento impugnato con gli estremi identificativi di ciascuno di essi, già conosciuti dal contribuente in quanto allo stesso regolarmente notificati.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 240,00, oltre oneri di legge, se dovuti.