Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1258
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti di riscossione presupposti

    La Corte ha ritenuto che, per le cartelle notificate anteriormente a un anno dalla notifica delle intimazioni di pagamento, l'omessa impugnazione di queste ultime ha determinato la cristallizzazione della pretesa. Per le cartelle notificate più recentemente, è stata accertata la regolarità della notifica e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.

  • Rigettato
    Mancata allegazione dei titoli di riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché gli atti erano bene identificati nel provvedimento impugnato con estremi già noti al contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    Per le cartelle anteriori alla notifica delle intimazioni non impugnate, la prescrizione è preclusa. Per le cartelle notificate più recentemente, il termine di prescrizione non è maturato, anche considerando la sospensione dei termini per Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1258
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1258
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo