Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/12/2025, n. 23228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23228 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13042 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato ON IS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall 'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n.1353 del 15/9/2025 -notificato il 9/10/2025 - emesso dal Consolato d'Italia a Karachi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. RO MA RD .
Ritenuto che
-con ordinanza n. 6544 del 21/11/2025, il Collegio ha disposto il riesame, previa sospensiva, del gravato provvedimento di diniego del visto, fissando alla data del 15/12/2025 la successiva udienza camerale, ai fini della relativa valutazione, attesa l’evidente carenza istruttoria del relativo procedimento amministrativo, essendo stato omesso il colloquio consolare con l’istante ex art. 4, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 850/2011, benchè la documentazione acquisita presso la ED di Carachi non evidenzi elementi univoci a sostegno del prospettato rischio migratorio.
Inoltre: 1) quanto al requisito economico , le disponibilità del padre -come garante dell’istante - superano comunque la soglia minima prescritta dalla vigente disciplina; 2) è inconferente il fatto che i voti riportati dall’interessato negli studi pregressi non siano particolarmente brillanti poiché – allo stato – l’ Ateneo cui si è preiscritto (ID 549022) il ricorrente non ha eccepito alcunchè; 3) le ulteriori argomentazioni contenute nella relazione sui fatti di causa dellcompetente Rappresentanza LA in Pakistan configurano una inammissibile motivazione postuma .
- nella successiva camera di consiglio, il Collegio ha accertato che la competente ED LA non ha depositato alcunchè circa l’esito del remand.
Considerato che
- il Collegio - avendo constatato nella camera di consiglio del 15/12/2025 l’inottemperanza dell’amministrazione resistente a quanto disposto con ordinanza n. 6544 /2025, nonostante elementi opinabili emersi dall’esame documentale - ritiene di accogliere il ricorso annullando, per l’effetto, l’impugnato diniego del visto. Né la competente Rappresentanza LA a Karachi – in sede di riedizione del potere – potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misur a forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato – in € 1.000 (Mille), a carico del MAECI, distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR LO, Presidente
RO MA RD, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA RD | FR LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.