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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5099 /2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 5099 /2024 V.G. promossa da:
), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARZOLLO LUCIA ANGELA GINA C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Venezia-Zelarino, via E. Scaramuzza 50;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
Oggetto: cumulo separazione consensuale e divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 18.12.2024 e adivano Parte_1 Parte_2
il Tribunale di Venezia esponendo: che avevano contratto matrimonio concordatario in Venezia, in data
09.06.2007; che dalla loro unione era nata in data [...]; che la comunione materiale e Persona_1
spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole minore.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni: “ A- Dichiarare la
SEPARAZIONE PERSONALE tra la GNa ed il GN Parte_1 [...]
, che in data 09/06/2007 hanno contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE), in regime di Parte_2
comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio Parte II – Serie A – Atto n. 14 - Anno 2007,, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figlia.
C- Le parti, ove lo ritengano opportuno, potranno trasferire altrove la propria RESIDENZA e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore. In caso di trasferimento della residenza, le parti saranno tenute a darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, comunicando il nuovo indirizzo.
D- La verrà AFFIDATA CONGIUNTAMENTE ad entrambi i genitori, con l'intesa Parte_3
che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sulla stessa la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione sociale, religiosa e alla salute della stessa, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative, tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica della figlia rimarrà stabilita presso l'attuale abitazione del padre, sita in Lido di
Venezia (VE), Via B. Zulian n. 4.
E) Data l'età anagrafica di , le parti concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA della GNa Persona_1
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore e degli impegni lavorativi dei Parte_1
genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp.
pagina 2 di 5 In ogni caso, la GNa sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della figlia, potrà Parte_1
tenere con sé la minore tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
F) La figlia trascorrerà le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza, senza che venga al momento deciso Persona_1
alcun calendario, lasciando all'accordo fra le parti la regolamentazione del diritto di visita.
Parimenti si concorda in ordine alle VACANZE ESTIVE.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze della minore. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
G) Per ciò che concerne il MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA FIGLIA, i genitori applicheranno il regime Per_ del MANTENIMENTO DIRETTO, e ciò fintanto che continuerà a convivere con il genitore e non sarà economicamente indipendente.
Tale principio è stato concordato tenendo conto oltre alle esigenze della figlia minorenne, anche delle rispettive risorse economiche dei genitori.
Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro – saranno in pari quota al 50% a carico dei genitori.
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE”, siglato il
20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato.
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE della figlia spetterà nella misura del 100% al GN . Le parti si impegnano a sottoscrivere ed a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la Parte_2
documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
I) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
pagina 3 di 5 L) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
M) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia , consentendo altresì che ciascuno possa inserirla nel proprio documento. Ogni Persona_1
eventuale soggiorno all'estero della minore, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 11.02.2025, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio. Il Pubblico ministero interveniva con nota del 15.01.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 5099/2024 , recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 25.02.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
pagina 4 di 5 Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente
dott.ssa Tania Vettore
pagina 5 di 5