Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N___9046/2022____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 19.02.2025 Depositata il 19.02.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Forte Simone Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Abbinante Nicola
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Petrucci Maria Teresa e Basile Giuseppe
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920229003993121000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 21.07.2022 l'intimazione di pagamento n.
059202290039933121000 relativa, tra le altre, ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 35920140003472159000; 2) n. 35920150002773026000; 3)
35920170002883473000; 6) n. 35920180000380140000; 7) n.
35920180002739916000; 8) n. 35920180006231355000; 9) n.
35920190002153587000; 10) n. 35920190005918370000.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito, la prescrizione del credito, la decadenza ex art
25 d.lgs. 46/1999, il difetto di motivazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi e violazione dell'art. 1, commi 537 e
544, l. 228/12.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi l' illegittimità dell' atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l' che eccepiva, in via preliminare, il difetto CP_2 di legittimazione passiva dell'Istituto di previdenza. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda e l'inammissibilità del ricorso, chiedendone in rigetto.
Si costituiva eccependo la Controparte_3 carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito e deducendo la legittimità del proprio operato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza del 14.12.2022, il
Giudice rigettava la chiesta sospensione.
La causa, rinviata all'udienza del 19.02.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli avvisi sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria atteso che tale vizio non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato ma consente la rimessione in termini di parte opponente per la proposizione di eventuali eccezioni processuali o di merito.
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Si osserva, inoltre, che le eccezioni relative al difetto di motivazione dell' atto impugnato e alla violazione dei termini di cui all'art. 25 d.lgs. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo dei contributi risultano tardive giacché proposte oltre il termine di
20 gg. dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata notificata il 21.7.2022 (laddove il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato solo in data 24.8.2022.
In ogni caso risulta infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato giacché l'intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero nell'atto vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto
“meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero della cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell'ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell'importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v. Cass. 24258/2014), laddove le somme dovute a titolo di interessi risultano predeterminate per legge sulla base di semplici calcoli matematici.
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Va inoltre rigettata l' eccezione di prescrizione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici
(di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90.
Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Tanto premesso va evidenziato che l'avviso di addebito 1) n.
35920140003472159000 risulta regolarmente notificato in data
31.10.2014 a mezzo racc. a.r. e che i termini di prescrizione sono stati interrotti in data 15.10.2018 con la notifica – regolarmente effettuata a mezzo pec – dell'intimazione di pagamento n.
05920189009784867000 e successivamente in data 21.07.2022 con la notifica dell'intimazione n. 05920229003993121000 (impugnata nel presente giudizio).
Con riferimento agli avvisi di addebito 2) n. 35920150002773026000
(contributi anno 2014), 3) n. 35920160002048013000 (contributi anno
2014), 4) n. 35920160005183325000 (contributi anno 2015) e 5) n.
35920170002883473000 (contributi anno 2016) - quest'ultimo regolarmente notificato a mezzo pec in data 07.10.2017 – i termini di prescrizione sono stati interrotti in data 15.10.2018 con la notifica (validamente effettuata a mezzo pec) dell'intimazione di pagamento n. 05920189009784867000 e successivamente in data
21.07.2022 con la notifica dell'intimazione n. 05920229003993121000
(impugnata nel presente giudizio).
Quanto agli avvisi di addebito 6) n. 35920180000380140000
(contributi anni 2012-2013), 7) n. 35920180002739916000 (contributi anno 2017), 8) n. 35920180006231355000 (contributi anni 2017-2018)
e 9) n. 35920190002153587000 (contributi anno 2018) e 10) n.
35920190005918370000 (contributi anni 2018-2019), gli stessi risultano regolarmente notificati a mezzo pec rispettivamente in data 16.06.2018, 11.07.2018, 16.01.2019, 06.07.2019 e 21.12.2019, sicché anche in tal caso non risulta maturata la prescrizione stante il mancato decorso del termine quinquennale tra la data della notifica dei detti avvisi di addebito e il 21.07.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920229003993121000. E tanto anche alla luce degli artt. 37 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020
e dell'art. 1 d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021, normativa che ha sospeso i termini prescrizionali in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 gg) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021
(182 gg).
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Va, altresì, disattesa l'eccezione volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione della l. 228/2012, poiché con l'istanza di sgravio l'opponente non ha eccepito l'inesigibilità del credito per pagamenti avvenuti e non registrati o per sgravi da parte dell'Ente o per sospensioni giudiziali né ha documentato l'esistenza di cause di inesigibilità così come previsto dall'art. 1 comma 538 l. 228/2012, lamentando esclusivamente l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Infine appaiono inconferenti i rilievi sollevati dall' opponente in relazione al disconoscimento di ogni eventuale sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento atteso che l' unico avviso di addebito (n. 35920140003472159000) notificato a mezzo posta non risulta firmato dal ricorrente.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00,oltre accessori CP_2 come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Abbinante Nicola dichiaratosi antistatario.
Lecce, 19.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa