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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5664/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5664/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. AVINO MICHELE e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. TOSCANO GIOVANNI e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28/12/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Angri, SA, il 17/12/2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune , anno 2005, parte II, serie A, n. 105), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , in Salerno, il Controparte_1 Per_1
01.06.2006 ed in Nocera Inferiore (SA) il 27.09.2010. Pt_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 02.05.2024, fissata con decreto presidenziale del 04.01.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 05.02.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
pagina 2 di 5 Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
per il resto, si rinvia alle condizioni come integralmente riportate in parte dispositiva.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Angri, SA, il 17/12/2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune , anno 2005, parte II, serie A, n. 105),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e, per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separatamente presso le loro residenze abitative appositamente scelte con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della propria attuale residenza;
2. la figlia minore (il primogenito , infatti, nelle more ha compiuto il Persona_2 Persona_3 diciottesimo anno di età) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi. pagina 3 di 5 Tutte le decisioni di maggior rilievo riguardanti la figlia minore, pertanto, dovranno essere assunte dai coniugi d'accordo. I nominati figli coabiteranno con la madre IG.ra , presso l'abitazione di sua Parte_1 esclusiva proprietà e sita nel Comune di Pagani (SA) alla via Nazionale n° 200 ed il IG. potrà incontrarli liberamente e tenerli con sé tutte le volte che vorrà, Controparte_1 naturalmente tenendo in considerazione gli impegni scolastici dei figli;
3. Disporre a carico del marito - IG. il versamento di un importo mensile per Controparte_1 il mantenimento della moglie - IG.ra , pari ad € 200,00, oltre al mantenimento Parte_1 in favore dei figli ed pari ad € 250,00 per ciascun figlio, mediante Persona_2 Persona_3 il versamento di una somma mensile complessiva pari ad € 700,00. Le dette somme, naturalmente rivalutabili in considerazione delle variazioni accertate dall'ISTAT, verranno corrisposte entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o assegno bancario in favore della IG.ra Pt_1
4. I coniugi concorreranno alle spese straordinarie dei loro figli, nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà ripartito in parti uguali ad entrambi i genitori, così come prescritto ex lege;
Per_
5. Per le festività natalizie i figli ed rimarranno, ad anni alterni, con un genitore la Per_2 vigilia ed il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre ed il primo gennaio. Sempre ad anni alterni, staranno con un genitore il giorno di Pasqua e quello del lunedì in albis con l'altro genitore. Durante il periodo estivo (primo luglio – 31 agosto) i figli potranno trascorrere un periodo di quindici giorni con il padre ed un periodo di ulteriori quindici giorni con la madre. Detti periodi potranno essere consecutivi oppure frazionati in più periodi a seconda delle esigenze e delle disponibilità lavorative dei genitori. Naturalmente a tal ultimo proposito, i IGnori e comunicheranno, anche telefonicamente, il periodo CP_1 Pt_1 prescelto, entro il 15/06 di ogni anno. Per le restanti festività (Ognissanti, Santo Patrono,
, festa della Repubblica, festa della liberazione, primo maggio, così indicati a titolo Per_4 esemplificativo e non esaustivo) i genitori si accorderanno di volta in volta, rispettando il Per_ criterio di alternanza. I figli ed trascorreranno inoltre la festa della mamma e la Per_2 festa del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni e gli onomastici dei genitori;
6. Le parti congiuntamente chiedono che il Giudice voglia emettere sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al precedente punto 5);
prendendo atto delle residue condizioni concordate, ovvero:
“ 7. Gli avvocati costituiti dichiarano di rinunziare, con riferimento al presente giudizio recante n. rg. 5664/2023, pendente innanzi a Codesto Tribunale, al beneficio di solidarietà ex art. 13 Legge Professionale Forense, con spese compensate. Il sig. dichiara di assumere l'impegno Controparte_1 di corrispondere l'importo liquidato a titolo di spese di giudizio dalla Corte d'Appello di Salerno con Ordinanza n. cronol. 2172/2024 del 23/10/2024 resa all'esito del procedimento di reclamo recante r.g. 727/2024, con cui il reclamato veniva condannato alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.234,50 oltre IVA e CPA come per legge e il 15% per spese generali”.
pagina 4 di 5 Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5664/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. AVINO MICHELE e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. TOSCANO GIOVANNI e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28/12/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Angri, SA, il 17/12/2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune , anno 2005, parte II, serie A, n. 105), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , in Salerno, il Controparte_1 Per_1
01.06.2006 ed in Nocera Inferiore (SA) il 27.09.2010. Pt_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 02.05.2024, fissata con decreto presidenziale del 04.01.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 05.02.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
pagina 2 di 5 Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
per il resto, si rinvia alle condizioni come integralmente riportate in parte dispositiva.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Angri, SA, il 17/12/2005 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune , anno 2005, parte II, serie A, n. 105),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e, per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separatamente presso le loro residenze abitative appositamente scelte con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della propria attuale residenza;
2. la figlia minore (il primogenito , infatti, nelle more ha compiuto il Persona_2 Persona_3 diciottesimo anno di età) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi. pagina 3 di 5 Tutte le decisioni di maggior rilievo riguardanti la figlia minore, pertanto, dovranno essere assunte dai coniugi d'accordo. I nominati figli coabiteranno con la madre IG.ra , presso l'abitazione di sua Parte_1 esclusiva proprietà e sita nel Comune di Pagani (SA) alla via Nazionale n° 200 ed il IG. potrà incontrarli liberamente e tenerli con sé tutte le volte che vorrà, Controparte_1 naturalmente tenendo in considerazione gli impegni scolastici dei figli;
3. Disporre a carico del marito - IG. il versamento di un importo mensile per Controparte_1 il mantenimento della moglie - IG.ra , pari ad € 200,00, oltre al mantenimento Parte_1 in favore dei figli ed pari ad € 250,00 per ciascun figlio, mediante Persona_2 Persona_3 il versamento di una somma mensile complessiva pari ad € 700,00. Le dette somme, naturalmente rivalutabili in considerazione delle variazioni accertate dall'ISTAT, verranno corrisposte entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o assegno bancario in favore della IG.ra Pt_1
4. I coniugi concorreranno alle spese straordinarie dei loro figli, nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà ripartito in parti uguali ad entrambi i genitori, così come prescritto ex lege;
Per_
5. Per le festività natalizie i figli ed rimarranno, ad anni alterni, con un genitore la Per_2 vigilia ed il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre ed il primo gennaio. Sempre ad anni alterni, staranno con un genitore il giorno di Pasqua e quello del lunedì in albis con l'altro genitore. Durante il periodo estivo (primo luglio – 31 agosto) i figli potranno trascorrere un periodo di quindici giorni con il padre ed un periodo di ulteriori quindici giorni con la madre. Detti periodi potranno essere consecutivi oppure frazionati in più periodi a seconda delle esigenze e delle disponibilità lavorative dei genitori. Naturalmente a tal ultimo proposito, i IGnori e comunicheranno, anche telefonicamente, il periodo CP_1 Pt_1 prescelto, entro il 15/06 di ogni anno. Per le restanti festività (Ognissanti, Santo Patrono,
, festa della Repubblica, festa della liberazione, primo maggio, così indicati a titolo Per_4 esemplificativo e non esaustivo) i genitori si accorderanno di volta in volta, rispettando il Per_ criterio di alternanza. I figli ed trascorreranno inoltre la festa della mamma e la Per_2 festa del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni e gli onomastici dei genitori;
6. Le parti congiuntamente chiedono che il Giudice voglia emettere sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al precedente punto 5);
prendendo atto delle residue condizioni concordate, ovvero:
“ 7. Gli avvocati costituiti dichiarano di rinunziare, con riferimento al presente giudizio recante n. rg. 5664/2023, pendente innanzi a Codesto Tribunale, al beneficio di solidarietà ex art. 13 Legge Professionale Forense, con spese compensate. Il sig. dichiara di assumere l'impegno Controparte_1 di corrispondere l'importo liquidato a titolo di spese di giudizio dalla Corte d'Appello di Salerno con Ordinanza n. cronol. 2172/2024 del 23/10/2024 resa all'esito del procedimento di reclamo recante r.g. 727/2024, con cui il reclamato veniva condannato alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.234,50 oltre IVA e CPA come per legge e il 15% per spese generali”.
pagina 4 di 5 Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
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