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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
Guglielmo Marconi n. 375, presso lo studio dell'Avv. Luigi Peluso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNANALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04 aprile 2024, proponeva nei confronti della Parte_1 coniuge separata la seguente domanda: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, Controparte_1
lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6.8.1978 tra il SI. e la SI.ra , trascritto nei registri di stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Campobasso, Anno 1978 , Numero 127, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, confermando sul punto quanto concordato in sede di separazione consensuale e come tale omologato”.
2. La resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 15 gennaio 2025 veniva dichiarata contumace, mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di omologa separazione consensuale dei coniugi emessa il 9 ottobre 2014 dal Tribunale di Pescara.
4. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore domanda o richiesta, così provvede:
pagina 2 di 3 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
RI (CB) il 25.8.1948 e nata a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Campobasso, Anno 1978, Numero 127, Parte
II, Serie A);
- Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Campobasso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Pescara, 15 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
Guglielmo Marconi n. 375, presso lo studio dell'Avv. Luigi Peluso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNANALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04 aprile 2024, proponeva nei confronti della Parte_1 coniuge separata la seguente domanda: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, Controparte_1
lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6.8.1978 tra il SI. e la SI.ra , trascritto nei registri di stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Campobasso, Anno 1978 , Numero 127, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, confermando sul punto quanto concordato in sede di separazione consensuale e come tale omologato”.
2. La resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 15 gennaio 2025 veniva dichiarata contumace, mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di omologa separazione consensuale dei coniugi emessa il 9 ottobre 2014 dal Tribunale di Pescara.
4. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore domanda o richiesta, così provvede:
pagina 2 di 3 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
RI (CB) il 25.8.1948 e nata a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Campobasso, Anno 1978, Numero 127, Parte
II, Serie A);
- Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Campobasso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Pescara, 15 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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