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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mineo - Casa Comunale 95044 Mineo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 852 2022 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 852/2022, emesso dal Comune di Mineo e relativo all'IMU per l'anno 2019, avente ad oggetto l'unità immobiliare censita al Catasto Urbano del Comune di Mineo al foglio 100, particella 1476, sub 6, categoria catastale C/6.
L'atto impugnato risulta notificato al contribuente in data 5 dicembre 2023, come attestato dalla sottoscrizione del destinatario sull'avviso di ricevimento.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento sostenendo che l'unità immobiliare C/6 costituisce pertinenza dell'abitazione principale, censita al foglio 100, particella 1476, sub 5, categoria A/4, sita in Mineo,
Indirizzo_1, e che, pertanto, essa deve beneficiare del medesimo regime agevolativo previsto per l'abitazione principale ai fini IMU.
Il Comune di Mineo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali eccepiva, in via preliminare, la tardività del ricorso e, nel merito, la legittimità dell'accertamento, deducendo la mancanza di dichiarazione IMU per la pertinenza e l'assenza del vincolo pertinenziale in ragione della comproprietà dell'unità C/6.
All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti dal Comune resistente risulta che l'avviso di accertamento esecutivo n. 852/2022, relativo all'IMU anno 2019, è stato validamente notificato al contribuente in data 5 dicembre 2023, come attestato dall'avviso di ricevimento recante la sottoscrizione del destinatario Ricorrente_1
e la firma dell'incaricato alla distribuzione.
La presenza della firma del destinatario, unitamente alla data certa apposta sull'avviso di ricevimento, integra piena prova dell'avvenuta consegna personale dell'atto, con conseguente perfezionamento della notificazione in tale data, restando del tutto irrilevante la mancata compilazione o datazione della casella relativa al “lasciato avviso”, circostanza che rileva esclusivamente nelle ipotesi di notificazione per compiuta giacenza, non ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso, pari a sessanta giorni ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, decorre dal 6 dicembre 2023 e scadeva il 3 febbraio 2024, prorogato al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso risulta invece notificato in data 9 febbraio 2024 e depositato l'8 marzo 2024, oltre il termine perentorio di legge.
La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito dedotta dalle parti, non potendo la Corte esaminare censure proposte al di fuori dei termini decadenziali previsti dall'ordinamento.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna alle spese di giudizio, che vengono liquidate in favore del Comune resistente secondo criteri di equità e congruità, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando,
– dichiara il ricorso inammissibile per tardività;
– rigetta, per quanto occorra, ogni ulteriore domanda del ricorrente;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Mineo, che liquida in euro 220,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Catania, 19 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mineo - Casa Comunale 95044 Mineo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 852 2022 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 852/2022, emesso dal Comune di Mineo e relativo all'IMU per l'anno 2019, avente ad oggetto l'unità immobiliare censita al Catasto Urbano del Comune di Mineo al foglio 100, particella 1476, sub 6, categoria catastale C/6.
L'atto impugnato risulta notificato al contribuente in data 5 dicembre 2023, come attestato dalla sottoscrizione del destinatario sull'avviso di ricevimento.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento sostenendo che l'unità immobiliare C/6 costituisce pertinenza dell'abitazione principale, censita al foglio 100, particella 1476, sub 5, categoria A/4, sita in Mineo,
Indirizzo_1, e che, pertanto, essa deve beneficiare del medesimo regime agevolativo previsto per l'abitazione principale ai fini IMU.
Il Comune di Mineo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali eccepiva, in via preliminare, la tardività del ricorso e, nel merito, la legittimità dell'accertamento, deducendo la mancanza di dichiarazione IMU per la pertinenza e l'assenza del vincolo pertinenziale in ragione della comproprietà dell'unità C/6.
All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti dal Comune resistente risulta che l'avviso di accertamento esecutivo n. 852/2022, relativo all'IMU anno 2019, è stato validamente notificato al contribuente in data 5 dicembre 2023, come attestato dall'avviso di ricevimento recante la sottoscrizione del destinatario Ricorrente_1
e la firma dell'incaricato alla distribuzione.
La presenza della firma del destinatario, unitamente alla data certa apposta sull'avviso di ricevimento, integra piena prova dell'avvenuta consegna personale dell'atto, con conseguente perfezionamento della notificazione in tale data, restando del tutto irrilevante la mancata compilazione o datazione della casella relativa al “lasciato avviso”, circostanza che rileva esclusivamente nelle ipotesi di notificazione per compiuta giacenza, non ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso, pari a sessanta giorni ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, decorre dal 6 dicembre 2023 e scadeva il 3 febbraio 2024, prorogato al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso risulta invece notificato in data 9 febbraio 2024 e depositato l'8 marzo 2024, oltre il termine perentorio di legge.
La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito dedotta dalle parti, non potendo la Corte esaminare censure proposte al di fuori dei termini decadenziali previsti dall'ordinamento.
La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna alle spese di giudizio, che vengono liquidate in favore del Comune resistente secondo criteri di equità e congruità, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando,
– dichiara il ricorso inammissibile per tardività;
– rigetta, per quanto occorra, ogni ulteriore domanda del ricorrente;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Mineo, che liquida in euro 220,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Catania, 19 gennaio 2026