Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2024, proposto da
S.P.A. Ruzzo Reti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini, Tommaso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Amministrazione Separata Antica Università Agraria di Pagliara, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- dell''ordinanza del Sindaco di Isola del Gran Sasso d’Italia n. 126 in data 8.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR ND;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.p.a. Ruzzo reti – gestore del servizio idrico integrato dei comuni della provincia di Teramo – utilizza, nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (di seguito “il Comune”), opere di presa e captazione idrica accessibili attraverso la strada consortile “del Mescatore”.
Con il ricorso in decisione impugna l’ordinanza n. 126/2024 con cui il Sindaco del Comune, rilevato il “ cedimento della pista che conduce alla sorgente Mescatore ”, le ha intimato di provvedere, unitamente all’Amministrazione separata “Antica Università agraria di Pagliara”, alla chiusura e successiva messa in sicurezza della strada consortile “del Mescatore”.
L’ordinanza viene censurata per vizi di “ eccesso di potere per falsità carenza dei presupposti, falsità della causa; sviamento ”; secondo la ricorrente, la gestione della strada la consortile “del Mescatore” compete all’ente proprietario, tanto che in passato il Comune si era impegnato a sottoporla a lavori di manutenzione dopo aver reperito i finanziamenti necessari; l’azione del Comune sarebbe inoltre sviata in quanto sul cedimento della strada, causa di un incidente mortale, pende un procedimento penale a carico del Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune resistente, i quali avrebbero interesse a coinvolgere la ricorrente nella responsabilità di quanto accaduto addebitandole l’onere di provvedere alla manutenzione della strada.
L’Amministrazione separata “Antica Università agraria di Pagliara”, ritualmente intimata non si è costituita.
Resiste il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, sostenendo:
- che la strada interessata dal cedimento strutturale, oggetto di indagine in sede penale, non è quella indicata nel provvedimento impugnato;
- che l’intero comprensorio, su cui insiste anche la strada del Mescatore, è gravato da uso civico ed è stato concesso in gestione con rogito notarile del 18.9.2006 alla S.p.a. Ruzzo Reti, che della strada già era in possesso e tuttora ne dispone detenendo via esclusiva le chiavi del cancello di accesso;
- che il mutamento di destinazione d’uso delle terre civiche, insito nell’atto di concessione, è stato autorizzato dalla Regione Abruzzo con determinazione n. DH7/648del 5 agosto 2008, salvo l’esercizio del diritto d’uso civico dei naturali;
- che con atto notarile del 31.3.2011 il Comune, la ricorrente e l’Amministrazione separata hanno confermato il rogito del 18.9.2006.
Dopo lo scambio di memorie e repliche, all’udienza del giorno 11 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione.
La ricorrente non contesta che la strada “del Mescatore”, che conduce all’omonima sorgente, non è quella il cui cedimento causò l’incidente mortale oggetto di indagine in sede penale, nella quale sono coinvolti il Sindaco e il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune.
Pertanto la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere respinta perché si fonda su un presupposto – il tentativo di coinvolgere la Ruzzo S.p.a. nel procedimento penale per un incidente accaduto altrove – che è smentito sul piano fattuale.
Parimenti non vi è contestazione sul fatto che la ricorrente dispone in via esclusiva dell’accesso alla strada “del Mescatore” in quanto chiusa da un cancello del quale detiene le chiavi.
Ciò premesso in punto di fatto, l’ordinanza n. 126/2024 oggetto di gravame è stata adottata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 sul presupposto che il “ cedimento della pista che conduce alla sorgente Mescatore ” rendeva necessario e urgente ordinarne la chiusura e la messa in sicurezza.
Per giurisprudenza costante “ … il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario ” Consiglio di Stato sez. V, 15/03/2023, n. 2732.
In proposito occorre precisare che la relazione fra la ricorrente e la strada “del Mescatore” è giuridicamente qualificata perché con il rogito del 18.9.2006, sottoscritto dalle parti al fine di transigere una lite, è stata legittimata, mediante concessione, la risalente occupazione della strada e della più ampia area che la comprende, cui hanno fatto seguito l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 4 della l. r. Abruzzo n. 68/1999, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7.6.2007, la deliberazione della Giunta n. 140/2007 del Comune resistente - che ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso delle terre civiche occupate - e la deliberazione della Giunta regionale che ha autorizzato la richiesta della Ruzzo S.p.a. di costituire in suo favore la servitù di acquedotto sul demanio.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con l’atto del 18.9.2006 le parti non solo hanno composto una lite, ma hanno stipulato la concessione dei suoli fino ad allora occupati sine titulo , divenuta efficace in parte qua con l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, la costituzione di una “ servitù di acquedotto ”, anche per opere future e il pagamento annuo di un canone, con decorrenza dal 2006 (cfr. rogito del 31.3.2011).
Correttamente quindi il Comune ha individuato nella S.p.a. Ruzzo il soggetto che, nell’immediatezza del fatto, avrebbe dovuto porre rimedio a una situazione di pericolo, potendo accedere all’area interessata.
Non sono infine rilevanti le precedenti ordinanze comunali n. 53/2022 e n. 45/2023, dalle quali la ricorrente trae argomento per riferire al Comune l’onere di intervenire in via d’urgenza in ragione del fatto che la percorribilità del tracciato sarebbe sempre stata regolamentata con ordinanze sindacali.
Dette ordinanze infatti si riferiscono alla diversa strada comunale Pretara – Piane del Fiume.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la S.p.a. Ruzzo al pagamento, in favore del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NZ, Presidente
AR ND, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ND | GE NZ |
IL SEGRETARIO