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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NT, Presidente RA GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1220/2020 depositato il 01/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TVKC0801505 IVA-ALIQUOTE 2014
- sul ricorso n. 1222/2020 depositato il 01/10/2020
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TVK030803996 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1220/20 - n.1222/20
La società Ricorrente_1 Srl.” in persona dell'ex amministratore e liquidatore, sig. Nominativo_1, a mezzo del dott. Difensore_1, impugnava accertamento e atto di contestazione, n. TVK030803996 e n. TVKC0801505, anno d'imposta 2014, notificati per raccomandata in data 31/12/2019, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, per sanzioni dovute a seguito dichiarazione Iva con minore imposte .
Motivo ricorso
• Difetto di notifica, in relazione al fatto della messa in liquidazione e quindi non più amministratore legittimato;
• Introduzione della riforma di esistenza della società, anche dopo la liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese, per i successivi cinque anni;
• Violazione dell'art.12 D.Lgs. n.471/97 per omessa applicazione del principio della continuazione.
Si chiede quindi, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
L'Ufficio, costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, in via preliminare rileva la tardività dei ricorsi in quanto, costituita tardivamente in giudizio, con riferimento alla data del 01/10/2020 a fronte del 29/09/2020. Per mero tuziorismo, rileva l'inconferenza delle doglianze in ricorso;
in primo luogo evidenzia con conforto di Cassazione ss.uu. n.13921/2019, che in caso di cancellazione della società la titolarità delle pendenze tributarie e giuridiche sono trasferite ai soci;
circa la dedotta violazione del cumulo giuridico ex art.12 c.5 D.Lgs. n.4712/97, rileva che in presenza di tardivo versamento, sia applicabile l'art.13 D.Lgs. n.471/97, in quanto rileva l'imposta liquidata , con sanzione proporzionale e autonoma rispetto all'omesso pagamento.
Chiede quindi il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, preliminarmente dispone la riunione dei giudizi RGR n.1220/20 e n.1222/20 sotto RGR n.1220/20; esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
La Corte in via preliminare e assorbente, osserva che la rilevata tardività della costituzione in giudizio di parte ricorrente, è pertinente, in quanto dalla documentazione del SIGIT, risulta presentata in data 01/10/2020, quindi oltre il trentesimo giorno previsto dalla normativa, dalla data di notifica del ricorso alla parte resistente..
Pertanto la Corte, dichiara l'inammissibilità dei ricorsi riuniti sotto RGR n.1220/20, per tardività della costituzione in giudizio. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SI NT, Presidente RA GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1220/2020 depositato il 01/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TVKC0801505 IVA-ALIQUOTE 2014
- sul ricorso n. 1222/2020 depositato il 01/10/2020
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TVK030803996 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1220/20 - n.1222/20
La società Ricorrente_1 Srl.” in persona dell'ex amministratore e liquidatore, sig. Nominativo_1, a mezzo del dott. Difensore_1, impugnava accertamento e atto di contestazione, n. TVK030803996 e n. TVKC0801505, anno d'imposta 2014, notificati per raccomandata in data 31/12/2019, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, per sanzioni dovute a seguito dichiarazione Iva con minore imposte .
Motivo ricorso
• Difetto di notifica, in relazione al fatto della messa in liquidazione e quindi non più amministratore legittimato;
• Introduzione della riforma di esistenza della società, anche dopo la liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese, per i successivi cinque anni;
• Violazione dell'art.12 D.Lgs. n.471/97 per omessa applicazione del principio della continuazione.
Si chiede quindi, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
L'Ufficio, costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, in via preliminare rileva la tardività dei ricorsi in quanto, costituita tardivamente in giudizio, con riferimento alla data del 01/10/2020 a fronte del 29/09/2020. Per mero tuziorismo, rileva l'inconferenza delle doglianze in ricorso;
in primo luogo evidenzia con conforto di Cassazione ss.uu. n.13921/2019, che in caso di cancellazione della società la titolarità delle pendenze tributarie e giuridiche sono trasferite ai soci;
circa la dedotta violazione del cumulo giuridico ex art.12 c.5 D.Lgs. n.4712/97, rileva che in presenza di tardivo versamento, sia applicabile l'art.13 D.Lgs. n.471/97, in quanto rileva l'imposta liquidata , con sanzione proporzionale e autonoma rispetto all'omesso pagamento.
Chiede quindi il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, preliminarmente dispone la riunione dei giudizi RGR n.1220/20 e n.1222/20 sotto RGR n.1220/20; esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
La Corte in via preliminare e assorbente, osserva che la rilevata tardività della costituzione in giudizio di parte ricorrente, è pertinente, in quanto dalla documentazione del SIGIT, risulta presentata in data 01/10/2020, quindi oltre il trentesimo giorno previsto dalla normativa, dalla data di notifica del ricorso alla parte resistente..
Pertanto la Corte, dichiara l'inammissibilità dei ricorsi riuniti sotto RGR n.1220/20, per tardività della costituzione in giudizio. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025