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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7858/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati in Torino, via Lamarmora n. 22, presso lo studio dell'Avv. Marinella Terragni che la rappresenta e difende nel presente procedimento in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(p. iva ), con sede ad Arcole, P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Torino, in corso Duca degli Abruzzi n. 27, presso l'Avv. Giuseppina
Sabrina, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
CON L'INTERVENTO DI in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (CF. e PI – N.REA ), con sede in Milano, Via Vittor Pisani n.20 P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in (20122) Milano, Via Francesco Sforza 19, presso lo studio dell'avv.
Beatrice Lameri del foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI PRECISATE DELLE PARTI
Per parte attrice
1 Piaccia all'On.Le Tribunale di Torino ogni contraria istanza disattesa e respinta:
-Preliminarmente dichiarare l'inconferenza ed inutilità ai fini del decidere dalla chiamata in causa di
, terza estranea ai fatti di causa. CP_2
-In via istruttoria ammettersi la già richiesta CTU medica in ordine alla quantificazione del danno subito da parte attrice
-Nel merito dichiarare la responsabilità della convenuta società , nella causazione del sinistro di CP_1 cui in atti. Conseguentemente condannare la convenuta società , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a versare alla esponente sig.ra la somma di € Parte_1
16.116,81 o quella veriore accertando, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre al rimborso delle spese tutte del presente giudizio, nonché della procedura di mediazione
Per parte convenuta piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 13 Parte_1 aprile 2023;
- subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro , contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da un lato, dalla CP_1 quota di responsabilità attribuibile alla convenuta e/o alla terza chiamata e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- per ogni ipotesi di condanna di previa declaratoria di sua responsabilità, condannare Controparte_1
Controparte_2
- in via principale, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civile, a risarcire direttamente l'attrice di ogni danno da questa subito in dipendenza dei fatti descritti in atto di citazione;
- in via gradata, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 cod. civile, a tenere integralmente indenne
[...] da quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata a pagare all'attrice in dipendenza dei CP_1 fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente di nella produzione del danno per cui è causa, a rimborsare, ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_ 2055 cod. civile, la predetta di quanto essa dovesse pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui
è causa ed in virtù dell'emananda sentenza, in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione.
In via istruttoria: laddove si ritenesse raggiunta la prova in ordine al fondamento della domanda attorea in punto di an debeatur, darsi ingresso alla CTU medico-legale, volta ad accertare, con obiettività e nel
2 contraddittorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate da nell'evento Parte_1 dannoso del 21 aprile 2022 ed a quantificare la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad essa derivate in conseguenza delle lesioni predette, nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui viene richiesto il rimborso in atto di citazione, debbano considerarsi causalmente ricollegabili alle lesioni patite dall'attrice (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
Per la terza chiamata
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche di invalidità delle clausole di manleva contenute negli artt. 12.11 e 12.14 del contratto di appalto del servizio di manutenzione stipulato in data 10/05/2021 tra e , rigettare tutte le domande formulate nei confronti CP_1 CP_2 di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Controparte_2 dedotti in narrativa e comunque non provate.
In via istruttoria: ci si oppone recisamente alla rimessione della causa in istruttorie ed in particolare all'istanza di ammissione di CTU medico-legale che dovesse essere rinnovata da parte attrice, in quanto del tutto inutile in assenza di prova dell'an della domada attorea. Si rileva l'irritualità e dunque inutilizzabilità della dichirazione testimoniale del teste (non citato per l'udienza di Testimone_1 assunzione prove nell'ambito dei due testi ammessi), depositata dalla difesa di parte attrice in data
5/9/24 e nuovamente in data 10/10/24, nonostante la stessa Avv. Ferragni, già all'udienza di assunzione delle prove orali del 26/09/2024, avesse aderito all'eccezione d'irritualità formulata da questa difesa ed insistito per l'escussione dei due testi citati e presenti. Fatto salvo quanto sopra, per mero tuziorimo difensivo ed evitare eventuali preclusioni in appello, si insta per l'ammessione della prova per testi sui fatti dedotti nei capitoli di prova da n. 1 a n.8 della memoria ex art. 171 ter n.2, c.p.c., non ammessi con l'ordinanza del 23/05/24 in quanto ”relativi a circostanze documentalmente provate”, con i testi già indicati: sig.ri e c/o . Testimone_2 Testimone_3 CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e IVA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in giudizio la società Parte_1
per veder accertata la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in Controparte_1
3 relazione ai danni patiti a seguito dell'infortunio occorsole mentre si trovava nel punto vendita sito in
Torino, corso Potenza n. 38/A.
L'attrice dava atto che, in data 21.4.2022, verso le ore 10.00 circa, mentre si accingeva ad entrare nel punto vendita di Torino utilizzando le porte a vetro scorrevoli poste all'ingresso, a causa di un malfunzionamento delle stesse – che dopo un primo movimento di apertura si erano improvvisamente bloccate – ebbe ad urtare la porta a vetro, procurandosi la frattura chiusa delle ossa nasali.
aggiungeva che, a causa del persistere del dolore, il successivo 22.4.2022 a seguito di nuovo CP_3 accesso al Pronto Soccorso le venne riscontrato un trauma cranio facciale, al quale fece seguito un intervento chirurgico di riduzione della frattura subita con posizionamento di archetto metallico.
Ritenendo sussistente la responsabilità della società convenuta, anche in ragione della mancanza di segnalazione ottica sulle porte a vetri, l'attrice instava per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro, come accertati nella perizia di parte depositata in atti.
Ritualmente costituita, la contestava la fondatezza delle domande proposte sia in Controparte_1 ordine all'assenza di responsabilità della convenuta, sia in ordine alla quantificazione del danno patito.
In particolare, richiamato l'onere probatorio che grava sul danneggiato, la società convenuta evidenziava l'insussistenza del nesso di causa tra l'evento e i danni allegati da parte attrice, contestando il malfunzionamento delle porte scorrevoli e, anche, l'inapplicabilità alla fattispecie dei riferimenti normativi indicati da parte attrice in ordine agli obblighi di segnalazione delle ante a vetri.
Instava, in ogni caso, per la chiamata in causa della quale Controparte_2 manutentore delle porte, invocando – per il caso di accertato malfunzionamento delle stesse – il caso fortuito integrato dal fatto del terzo.
Concludeva come in epigrafe riportato instando per il rigetto della domanda attorea chiedendo, per il caso di accertata responsabilità, di essere dalla stessa manlevata dalla terza chiamata, ai sensi dell'art. 2055 e 1298 c.c.
Ritualmente costituita, la terza chiamata contestava la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, dando atto della mancanza di prova in ordine al nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, evidenziando l'insussistenza di elementi di prova circa il dedotto malfunzionamento delle porte.
In ogni caso rilevava la totale infondatezza dell'allegato difetto di manutenzione, alla luce della documentazione prodotta e dell'ultimo rapporto di intervento del 10.1.2022 instando altresì per il rigetto della domanda di manleva proposta dalla Controparte_1
Istruita con l'assunzione delle prove orali dedotte, all'udienza figurata del 19.6.2025, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi, il giudice tratteneva la causa a decisione.
II
4 La signora ha agito nel presente giudizio al fine di veder ristorati i danni patiti in Parte_1 conseguenza del sinistro accaduto in data 21.4.2022 presso l'esercizio commerciale di Torino, CP_1 corso Potenza n. 38/A.
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere valutata alla luce dei principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. e quindi, delle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel corso del procedimento.
Occorre anzitutto prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. ex multis Cass.
n. 15761/16).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque “carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cass. 30.6.2022, n. 20943).
Il criterio di imputazione della responsabilità del custode, più precisamente, “prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (v. Cass. 20341/2020).
La Cassazione ha peraltro precisato che pur trattandosi di responsabilità oggettiva, grava sul danneggiato la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, “la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (v.
Cass. 9.5.2024, n. 12760).
****
5 Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver sbattuto con il viso contro le porte a vetri site all'ingresso dell'esercizio commerciale a causa dell'improvviso e inatteso arresto del movimento di apertura delle stesse.
Più precisamente, parte attrice ha imputato il sinistro ad un preteso “malfunzionamento” delle porte, bloccatesi in fase di apertura in modo del tutto imprevedibile.
La dinamica dell'evento così allegata dall'attrice non ha però trovato, all'esito dell'istruttoria svolta, alcuna conferma.
In assenza di testimoni oculari in grado di ricostruire l'accaduto, deve darsi atto che i testi escussi non hanno confermato l'allegato “malfunzionamento” delle porte scorrevoli, né tanto meno la circostanza che le lesioni patite dall'attrice sarebbero state causate dalla chiusura improvvisa e irregolare delle porte a vetri.
La teste , addetta vendita presso il di corso Potenza n. 38, presente alla cassa del Testimone_4 CP_1 supermercato il giorno del sinistro, ha dichiarato che “la signora è arrivata verso le casse sanguinante” riferendo che “la porta a vetri non si era aperta correttamente e quindi vi aveva battuto contro” aggiungendo “non ricordo quale delle due porte secondo la signora non aveva correttamente funzionato”.
La stessa teste ha peraltro dato atto che il giorno del sinistro “non ci era stato segnalato alcun malfunzionamento” facendo ancora presente che “la signora aveva gli occhiali appannati dalla mascherina anti covid”.
Il teste tecnico specializzato per la manutenzione e assistenza, dipendente della Testimone_2 CP_2
, ha riferito di essersi recato personalmente presso l'esercizio commerciale oggetto di causa
[...]
“qualche giorno dopo il sinistro, per manutenzione programmata, ciclica e scadenzata”, dando atto di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento a seguito del sinistro.
Lo stesso teste ha peraltro riferito che le porte installate nel supermercato di corso Potenza erano dotate di “sensori a doppia tecnologia”, dando atto che “in questi sensori vi è una parte che si occupa esclusivamente della presenza di una persona e sono studiati perché se la porta si sta chiudendo e rileva una presenza, la porta si riapra, se la porta è aperta e rileva una presenza la porta non si chiuda;
in caso di malfunzionamento, la porta rimane bloccata aperta e non si può neppure chiudere manualmente;
la centralina verifica i guasti o le manomissioni regolarmente e, se del caso, blocca la porta aperta”.
Alla luce delle dichiarazioni assunte, e in mancanza di elementi oggettivi di segno contrario, deve ritenersi che non possa dirsi provato il malfunzionamento delle porte e, a maggior ragione, provato il nesso tra le porte e il danno patito dall'attrice.
Nessun rilievo può assumere, infatti, la deposizione resa dalla teste che, recatasi nel Tes_5 supermercato il giorno successivo al sinistro, ha dato atto di aver scattato la foto allegata all'atto di citazione che ritrae la porta di ingresso, riferendo “ricordo che in quell'occasione la porta funzionava
6 un po' a scatti;
si apriva a scatti, poi si richiudeva non di colpo ma sempre a scatti;
preciso che
l'apertura a scatti interessava la porta interna, che ricordo essere a due ante, quella che consente
l'accesso all'interno del supermercato, che riconosco nella foto prodotta quale doc. n. 12 della terza chiamata. La porta esterna che si affaccia sul piazzale del parcheggio, funzionava regolarmente”.
La deposizione appare del tutto generica non potendo ritenersi in ogni caso che l'apertura a scatti della porta integri necessariamente un malfunzionamento della stessa.
Peraltro, la stessa attrice nel riferire la dinamica del sinistro, allega genericamente il malfunzionamento della porta senza indicare, in dettaglio, quale delle porte a vetri presenti nel locale commerciale fosse malfunzionante, nè distinguere se si trattasse della porta interna od esterna.
Esclusa l'utilizzabilità della deposizione scritta resa dal teste – acquisita da parte attrice in Tes_6 modo irrituale e in violazione della riduzione della lista testi operata con il provvedimento ammissivo delle istanze istruttorie – deve quindi darsi atto che gli elementi probatori offerti da parte attrice non siano sufficienti a ritenere provato il fatto storico come allegato in atto di citazione e, quindi, il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno patito dall'attrice.
Pur ritenendo verosimile che la lesione subita dalla sia avvenuta durante l'utilizzo della porta Parte_1 di accesso al supermercato, non può dirsi provata, all'esito del giudizio, la presenza di anomalie e difetti.
All'esito del giudizio deve infatti ritenersi certa e provata la regolare manutenzione da parte della società convenuta delle porte site nel negozio, come confermato dal teste e documentato dai Tes_2 rapporti rilasciati dalla terza incaricata , prodotti in atti. CP_2
In particolare, dai rapporti rilasciati in data 17.11.2021 e 29.4.2022 (doc. n. 4 e 5 parte convenuta) – precedenti e successivi all'evento per cui è causa – si trae conferma del corretto funzionamento dell'impianto e dell'assenza di qualsivoglia problema inerente l'uso e la sicurezza delle porte presenti nell'esercizio commerciale.
Chiarito che non risulta provato che il sinistro si sia svolto secondo le modalità dedotte dall'attrice, deve in ogni caso rilevarsi che l'impatto della con la porta può ritenersi imputabile ad una Parte_1 condotta imprudente e colposa della stessa danneggiata.
Giova ricordare, come ancora di recente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che “il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
7 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (cfr. Cass. n. 29465/20, Cass.
n. 20435/20 e Cass. n. 2872/20).
Nel caso di specie, quand'anche si ammettesse il funzionamento “a scatti” delle porte, deve ritenersi che una maggiore attenzione dell'attrice nell'accedere al supermercato avrebbe evitato il sinistro in oggetto.
Si ritiene infatti che il passaggio attraverso delle porte automatiche, anche se perfettamente funzionanti, imponga comunque un comportamento prudente e accorto considerato il lasso minimo di tempo tra lettura delle fotocellule e la chiusura/riapertura delle porte: un comportamento più attendo avrebbe consentito alla di evitare la situazione di potenziale pericolo. Parte_1
Ne consegue che, pur ammettendo che il sinistro si sia verificato secondo le circostanze allegate da parte attrice, la condotta della danneggiata integrerebbe comunque un caso fortuito, rilevante ex art. 2051 c.c., quale fattore escludente il nesso causale tra illecito e danno, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata.
III
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, parte attrice deve essere condannata a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta e della CP_1 terza chiamata.
Alla luce del principio di causalità, infatti, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato (v. Cass. 28.1.2025, n. 1958).
Alla liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta, applicandosi i valori medi dello scaglione di riferimento e, quanto alla terza chiamata, tenuto conto dei costi di trasferta come documentati.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: respinge la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge;
8 condanna parte attrice a rimborsare al terzo chiamato le spese Controparte_2 di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.161,40, di cui € 84,40 per esposti, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, 22.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
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