Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5903/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLA ANDREINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Poggio n. 34, Piazza Cittadella, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
Beni immobili
2) La IG.ra , con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e si obbliga a cedere Parte_2
e vendere al IG. che si impegna ad acquistare i diritti di comproprietà pari ad un Parte_1 mezzo (½) sul seguente immobile sito in Lucca, Fraz. S. Anna, Via del Palazzaccio n. 713 C e precisamente: abitazione terra – tetto. Porzione di fabbricato a schiera con gli altri elevato a tre piani fuori terra compreso il terrestre. Si compone al piano terra da ingresso, locale multiuso, bagno e locale a servizi oltre a scale in pietra per accedere al piano primo composto da cucina, soggiorno, piccolo ripostiglio sottoscala, bagno e scala a giorno in legno e metallo per accedere al piano secondo;
Il piano secondo a tetto si compone di disimpegno scale, bagno, 2 camere e piccolo
1
Il tutto rappresentato presso l'Agenzia del Territorio di Lucca Catasto dei fabbricati del Comune di
Lucca al foglio 122 particella 108 sub. 3 piani T-1-2, categoria A/3, classe 6, vani 9,5, superficie catastale mq 175 escluse aree scoperte mq 165 rendita catastale euro 461,20 (cfr. sempre doc. 3).
Confinano nel complesso a nord con corte comune di accesso, a est con beni , a sud Persona_1 ed ovest con beni e e parte con beni e Persona_2 Persona_3 Controparte_1 CP_2 salvo se altri. I comparenti sono divenuti proprietari del suddetto immobile in virtù di decreto trasferimento del Tribunale di Lucca del 1/7/2011 (RGE 81/09) registrato in Lucca il 4/7/2011 al n.
1901 e trascritto in Lucca il 19/07/2011 al n. 7628 Reg. Part. (doc.6). Successivamente sono state eseguite le opere di cui alla S.C.I.A. Prot. Edilizia Privata n. 310 del 23/04/2015 (Prot. Gen. N.
39266/2015) e successive varianti. Si allega la Comunicazione Ultimazione Lavori (doc. 7) e l'Attestato di Prestazione Energetica (doc. 8) ????
Il complesso immobiliare sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte cessionaria, come essa stessa dichiara di accettare, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessorio ed accessione, servitù, dipendenza La IG.ra dichiara e garantisce Parte_2 la piena proprietà e libera disponibilità di quanto ceduto e che il tutto è esente da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli A seguito della presente cessione il IG. , già Pt_1 contitolare dei diritti pari ad un mezzo sull'immobile in oggetto, ne diverrà pieno ed esclusivo proprietario. A definizione della presente cessione dei diritti immobiliari il IG. si impegna Pt_1
e si obbliga, a versare in favore della IG.ra che si impegna ad accettare la complessiva Parte_2 somma di € 121.000,00 (centoventunomila euro). Tale somma sarà versata al momento del rogito notarile che sarà stipulato entro 60 giorni dalla emanazione della sentenza mediante la quale l'intestato Tribunale accoglierà le richieste dei ricorrenti presso Notaio scelto dal IG. , il Pt_1 quale si accollerà ogni onere e/o spesa ad esso relativa. Gli effetti giuridici ed economici della cessione decorreranno dalla stipula del rogito notarile. I coniugi concordano che la IG.ra Parte_2
lascerà l'immobile sito in Lucca, Fraz. S. Anna, Via del Palazzaccio n. 713 C portando via i
[...] beni di sua proprietà e i propri effetti personali con le tempistiche concordate dalle parti a seguito dell'atto notarile di cui sopra.
*
La convenzione in oggetto, inserendosi tra “gli atti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi” è “esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” come confermato dalla
Corte Costituzionale con decisione n. 154 del 29 aprile/10 maggio 1999 la quale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativo al procedimento di separazione personale dei coniugi”.
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Affidamento figlio minore
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore
2 eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita di , seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi PE rapporti con entrambe le linee parentali.
Collocamento figlio minore
4) il figlio sarà residente e domiciliato presso la madre nell'immobile sito in Via delle Pinete PE
n. 172, Nozzano Lucca nel quale si trasferiranno non appena terminata la ristrutturazione. Il collocamento del figlio sarà paritario con schema 2 – 2 – 3. Trascorrerà con un genitore i PE giorni dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con l'altro genitore i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola;
con il primo genitore i giorni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina della settimana successiva al rientro a scuola. Il calendario sovra esposto può essere riassunto attraverso il seguente schema a settimane alterne dove la lettera indicata in ciascuna casella (M o P) rappresenta il genitore presso il quale il figlio pernotta nel giorno corrispondente
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana A M M P P M M M
Settimana B P P M M P P P
Settimana A M M P P M M M
Settimana B P P M M P P P
Festività e Periodo Feriale nel Periodo Estivo di sospensione scolastica si indica nelle ore 8,30 il momento di “passaggio” del figlio da un genitore all'altro.
Sempre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni non consecutivi
(7 giorni + 7 giorni). A partire dall'estate 2028, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni consecutivi o no, dandone opportuna comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
Rispetto al Periodo delle Festività Natalizie, nell'anno 2024 verrà seguito il criterio ordinario prevedendo che il 25 dicembre ed il 31 dicembre i genitori trascorrano insieme al figlio la festività
Dall'anno 2025 e fino all'anno 2029 nel Periodo delle Festività Natalizie, trascorrerà i giorni PE di Festa con il padre e con la madre secondo la seguente modalità: negli anni dispari:
24 dicembre con il padre
25 e 26 dicembre con la madre
31 dicembre e 1 gennaio con il padre
5 e 6 gennaio fino al rientro a scuola con la madre
Nei giorni non festivi resterà in vigore il calendario ordinario. negli anni pari:
24 dicembre con la madre
25 e 26 dicembre con il padre
31 dicembre e 1 gennaio con la madre
5 e 6 gennaio fino al rientro a scuola con il padre
Nei giorni non festivi resterà in vigore il calendario ordinario.
A partire dall'anno 2030, invece, , seguendo il criterio dell'alternanza negli anni, trascorrerà PE il periodo compreso tra l'uscita da scuola nell'ultimo giorno di sua frequenza e il 30 dicembre alle ore 21.00 con un genitore e il periodo che va dalle ore 21.00 del 30 dicembre al rientro a scuola con
3 l'altro genitore. Rispetto al Periodo di SQ dall'anno 2025 all'anno 2029, trascorrerà i PE giorni di SQ e PA (dalle ore 10.00 della domenica alle ore 10.00 del martedì successivo) con la madre mentre, nell'anno 2026 con il padre. A partire dall'anno 2030, invece, PE trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica alle ore 21.00 al rientro a scuola con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza negli anni. Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 Aprile, 1
Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre) verrà seguito il calendario ordinario. Per il compleanno del figlio , il 5 maggio, i genitori si impegnano a festeggiare insieme e dare la PE possibilità al genitore che non ha il turno di visitare . Si impegnano inoltre a organizzare, di PE concerto, la festa di compleanno a con gli amici e i parenti. In caso di malattia del figlio, salvo PE la necessità che il minore resti collocato presso il genitore dove si trova in quel momento, verrà mantenuto il calendario in quel momento in vigore. Nel caso in cui la permanenza presso il genitore dove il minore si trova nel momento della malattia prosegua per più giorni, l'altro genitore avrà facoltà di andare a trovare e restare con il figlio a casa dell'altro genitore.
Mantenimento figlio minore
5) Tenuto conto dell'affidamento condiviso con tempi paritetici e del reddito disponibile delle parti al netto del mutuo per il IG. , il mantenimento del figlio sarà diretto da parte di ciascun Pt_1 genitore. Ogni genitore provvederà a quanto necessario per il figlio nei giorni di propria spettanza.
L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese straordinarie
6) I genitori sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie determinate secondo il protocollo vigente nel Tribunale di Lucca da intendersi parte integrante del presente atto. Tenuto conto del mantenimento diretto sarà considerata straordinaria anche la spesa per la mensa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax PEC ecc.), dovrà motivare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Il genitore che sosterrà la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, riceverà il rimborso della quota spettante all'altro, entro 15 giorni dalla richiesta.
Consenso all'espatrio 7) I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto del minore . PE
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 7/8/2015, dal quale è nato il figlio PE
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
4 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 7/8/2015, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 2, Parte 2,
Serie C, Ufficio 2, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
5 e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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