Versione
18 febbraio 1979
18 febbraio 1979
Art. 28.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonche' per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purche' i dipendenti lo richiedano.
Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.
Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 , fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonche' per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purche' i dipendenti lo richiedano.
Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.
Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 , fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/1988, n. 633Provvedimento: N. 633 SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e o ttavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto …Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- statuto trentino alto adige, artt. 8 (nn. 5, 6, 14, 17 e 19), 16.·
- contributi statali·
- politica mineraria·
- ricerca mineraria·
- ricerca ed investimenti minerari·
- interesse nazionale·
- statuto trentino alto adige, artt. 8 (nn. 5, 6, 14, 17 e 19), 9 (nn. 3 e 8), 16.·
- ricerca mineraria di base·
- legge 6 ottobre 1982 n. 752.·
- sent. 633/88 f. miniere·
- sent. 633/88 m. miniere·
- dichiarazione delle aree "indiziate per minerale"·
- omessa previsione espressa·
- obbligo di consultazione delle province autonome interessate