Art. 28.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonche' per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purche' i dipendenti lo richiedano.
Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.
Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 , fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonche' per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purche' i dipendenti lo richiedano.
Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.
Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 , fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.