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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 684 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], c. f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] isolato n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Agostino Ninone, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello, via Cappuccinelli n.2, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari, giusta procura in atti, presso il cui P.IVA_1 studio sito in Sant'Agata Militello, via Martoglio n. 14, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA-
, nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
n. 10;
, oggi Controparte_3 Controparte_4
, c. f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2 legale in Sant'Agata Militello, via San Giuseppe n.4,
- CONVENUTI CONTIMACI-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione l'odierno attore conveniva in giudizio la Controparte_1
e esponendo che in data 16.07.2019, alle ore 12.50 a Sant'Agata Controparte_2 CP_3
Militello, nei pressi del ristorante “Asteria” si verificava un sinistro stradale tra la Fiat Stilo, targata
CR297NR, di proprietà della e condotta da e il signor CP_3 Controparte_2 CP_5
[...]
Spiegava che il in prossimità di un attraversamento pedonale, nel rispetto Controparte_5 delle norme del Codice della Strada, scendeva dalla sella della propria bicicletta e attraversava le strisce conducendo la stessa a mano e che, nel far ciò, veniva violentemente investito e travolto dall'autovettura modello Fiat Bravo condotta dal signor che sopraggiungeva a Controparte_2 velocità elevata in direzione di marcia Messina – Palermo.
Rappresentava che il violento impatto causava, purtroppo, la morte del signor CP_5
[...]
Deduceva di aver subito notevoli danni di natura psicofisica e morale a seguito della morte dello zio che rappresentava per lui un punto di riferimento e a cui era particolarmente legato poiché era solito passare il tempo libero insieme a lui e frequentare giornalmente la sua abitazione fin da quando era ancora in vita la nonna.
Esponeva di aver chiesto, senza ottenere riscontro, il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice oggi convenuta e di aver invitato invano la stessa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Sosteneva che la condotta posta in essere dal conducente, così come accertato nel procedimento penale a suo carico, avesse causato da sola la morte dello zio.
Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto al risarcimento del danno subito e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 127.487,10 così come risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva in capo all'attore poiché non risultava dimostrato il rapporto di parentela che lo legava al de cuius.
Sosteneva che il sinistro in oggetto era stato causato per la condotta, quantomeno concorrente del che percorreva illegittimamente il marciapiede posto lato mare e che con Controparte_5 una repentina manovra, sbucando tra due vetture parcheggiate a bordo strada, si immetteva improvvisamente nel flusso della circolazione stradale senza che il conducente del veicolo che sopraggiungeva potesse fare nulla per evitare l'impatto. Esponeva, quindi, che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla condotta della vittima che prima di immettersi nella circolazione non si era fermato per accertare l'assenza di veicoli che sopraggiungevano.
Contestava la ricostruzione della dinamica dei fatti così come fatta dal CTU nominato dalla
Procura in seno al procedimento penale e sosteneva la necessità di effettuare un nuovo accertamento peritale che tenesse conto di alcuni rilievi formulati dal consulente di parte.
Rappresentava l'infondatezza delle domande risarcitorie sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum; poiché, in primo luogo, il danno che si assume di aver patito deve essere necessariamente provato e, secondariamente, la liquidazione deve essere parametrata sulla base di alcuni elementi quali ad esempio l'intensità del rapporto, l'eventuale convivenza, le abitudini di vita.
Concludeva chiedendo rigettarsi delle domande avversarie, in subordine dichiararsi il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, con vittoria di spese e compensi.
Nonostante la regolarità della notifica rimanevano contumaci e la Controparte_2 [...]
Controparte_4
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza a seguito di concessione dei termini ex art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. I danni causati dall'incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., a norma del quale:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno.
Anche la responsabilità da circolazione di veicoli, configurando una responsabilità da fatto illecito, si fonda sul principio generale del “neminem laedere”.
Il primo elemento che caratterizza tale tipo di responsabilità è, quindi, il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza o disattenzione) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. A differenza dell'ordinamento penale, dove vige la tipicità dei fatti illeciti, nell'ordinamento civile l'illecito è atipico, nel senso che ogni violazione del principio del neminem laedere, in grado di provocare ad altri un danno ingiusto (corrispondente ad una lesione di un diritto o di un interesse protetto dall'ordinamento), va risarcita. Spetterà pertanto al giudice individuare, di volta in volta, se un fatto, sulla base degli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c., può ritenersi idoneo ad integrare la responsabilità aquiliana.
Altro elemento essenziale, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, è rappresentato dal nesso di causalità. Per far sorgere in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che a quest'ultimo sia causalmente riconducibile il fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dalla condotta posta in essere dall'agente.
La disciplina generale della responsabilità aquiliana deve però essere integrata con quanto previsto dall'art. 2054 c.c., che tratta nello specifico del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli.
L'art. 2054 c.c., in particolare, pone a carico del conducente (e del proprietario, se soggetto diverso) il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo.
Il primo comma, in particolare, sancisce una presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente in caso di investimento di pedone o ciclista: in tal caso la responsabilità dell'automobilista è esclusa solo se questi riesca a provare l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone e di prevenirne tempestivamente i movimenti.
Pertanto, spetta al conducente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che occorre la prova che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Su questo aspetto la Cassazione, infatti, ha recentemente affermato che “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.” (cfr Cass. Civ. n. 9856/2022).
Così ricostruiti i principi di diritto applicabili alla fattispecie astratta, occorre adesso soffermarsi sulla vicenda concreta oggetto del giudizio.
Il sinistro si verificava in data 16 luglio 2019, alle ore 12.50 circa, sul lungomare di Sant'Agata
Militello nei pressi del ristorante “Asteria”. Il signor attraversava le strisce pedonali con la sua bicicletta quando Controparte_5 sopraggiungeva il signor che percorreva il lungomare, in direzione Palermo, a Controparte_2 bordo dell'autovettura Fiat Stilo e lo travolgeva causandone la morte.
Procedendo con ordine il primo elemento da valutare è il fatto illecito, in merito al quale va detto che il procedimento penale a carico di si è concluso con la sentenza di Controparte_2 condanna n. 71/2021 emessa dal Tribunale di Patti e divenuta definitiva (cfr doc. 4 parte attrice) che accerta e dichiara la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato ascrittogli.
Sotto il profilo della prova del fatto, pertanto, la stessa può ritenersi raggiunta poiché è noto che, ai sensi dell'art. 651 c. p. p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata all'esito del dibattimento, conserva la sua efficacia accertativa della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, anche nei giudizi civili o amministrativi.
Tuttavia, per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale tenuto conto del fatto che l'accertamento dell'esistenza del danno-evento è implicita nell'accertamento del fatto-reato, mentre per l'accertamento del danno-conseguenza l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In merito a tale ultimo elemento è possibile osservare che la conseguenza pregiudizievole, ovvero la morte di sia stata causata dall'evento di danno, ovvero l'impatto Controparte_5 tra l'auto e la bicicletta, risulta già accertata sia dalla già citata sentenza penale emessa dal Tribunale di Patti, sia dalle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio (espletata su incarico del PM nell'ambito delle indagini preliminari) dalla quale si evince che il decesso della vittima è stato constatato sul luogo del sinistro e nell'immediatezza dello stesso.
Fatte queste doverose premesse va quindi verificato se, nel caso concreto, l'automobilista abbia fornito elementi tali da escludere la presunzione di responsabilità operata a suo carico dall'art. 2054 c.c.
Questo tribunale ritiene che elementi utili per tale valutazione possano riscontrarsi nella CTU disposta dal PM nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti di causa.
Sebbene i verbali di prove espletate in altri giudizi, compresi gli accertamenti di natura tecnica- peritale, abbiano valore di mero indizio, è vero anche che trattandosi di atti di natura tecnica sono in ogni caso connotati dal carattere dell'oggettività necessario al fine della valutazione che questo
Tribunale è chiamato a compiere. Oltretutto, tali tipologie di documenti possono ben trovare ingresso nel giudizio civile dove saranno prudentemente valutati dal giudice quali elementi di prova.
Orbene, a parere dello scrivente, sulla base dell'esame della documentazione versata in atti, non vi sono elementi tali da far propendere per una conclusione diversa dalla presunzione di colpa a carico dell'automobilista prevista dalla suddetta norma.
La ricostruzione dei fatti operata in seno alla predetta CTU depone nel senso di una piena responsabilità dell'automobilista.
Si legge, infatti, nella relazione: “La condotta dell'imputato nella conduzione del suo veicolo, in occasione del presente incidente, non è stata caratterizzata dalla necessaria prudenza, diligenza e perizia. Egli ha violato alcune norme in materia di circolazione stradale che hanno notevole incidenza causale nella verificazione del sinistro.
Ha violato il limite di velocità che, per carenza di attenzione nella posa del segnale di limitazione a 40 km/h,
è di 50 km/h, cioè quello dei centri abitati ed, in ogni caso, avrebbe dovuto essere in grado di condurre il suo veicolo in sicurezza, senza arrecare danno per sé e per gli altri utenti della strada in quanto il C.d.S. impone che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. La presenza di un ostacolo quale un pedone sulla carreggiata, in un tratto nel quale insistono numerosi attraversamenti pedonali, non può costituire un ostacolo imprevedibile.
Inoltre, avrebbe dovuto moderare la velocità in prossimità del precedente incrocio che insiste solo 30 metri dal punto di impatto e avrebbe dovuto cedere la precedenza al pedone che impegnava correttamente l'attraversamento stradale.
Il non aver ridotto la velocità dell'auto nel tratto di strada urbana è stata la causa che ha determinato la gravità dell'incidente. Ad una velocità di poco inferiore ai 50 km/h la probabilità di sopravvivenza per i pedoni investiti dalle auto è del 50%.
La vittima aveva intrapreso l'attraversamento con congruo anticipo e rispetto delle indicazioni del C.d.S. Si precisa che la visibilità dei luoghi era certa…” (cfr pag. 51 CTU espletata nel procedimento penale, in atti).
Va aggiunto, altresì, che dai rilievi effettuati risulta che in prossimità del punto di impatto non vi erano tracce di frenata tantoché il veicolo condotto da ha arrestato la propria Controparte_2 corsa dopo ben 128 metri dall'impatto con la vittima.
Appare chiara, dunque, la condotta del tutto inadeguata del conducente così come appare chiaro, ciò che rileva ai fini della presente decisione, sia la circostanza che non Controparte_2 ha adottato le cautele esigibili in relazione alla fattispecie concreta, sia che il pedone non ha assunto nessuna condotta anormale o ragionevolmente imprevedibile. D'altra parte, dall'esame dell'elaborato peritale è possibile anche accertare che la condotta posta in essere dal pedone era corretta e idonea: “la vittima aveva intrapreso l'attraversamento con congruo anticipo e nel rispetto delle indicazioni del C.d.S.” (cfr pag. 52 CTU).
Stando così le cose si può concludere affermando che la responsabilità del sinistro occorso, ai sensi dell'art. 2054 c. c., è da ascriversi interamente in capo al conducente Controparte_2
A questo punto, conclusa la disamina dell'aspetto della responsabilità nella causazione del danno, è possibile proseguire analizzando le richieste risarcitorie avanzate dall'attore.
In proposito, deve tenersi conto del principio generale secondo cui il fatto illecito dà diritto, tra l'altro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima del sinistro per la perdita del rapporto parentale, venendo in considerazione la lesione di un bene interesse costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla integrità del consortium familiare (artt. 2,
29 e 30 Cost.).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 'da uccisione', proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità.” (cfr Cass. Civ. n. 29332/2017).
Va precisato, altresì, che la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche ai parenti non conviventi della vittima di un sinistro spetti il diritto al risarcimento, in quanto ciò che conta non
è né il fatto in sé della convivenza, né - soprattutto – l'intensità del legame di sangue, ma il rapporto affettivo in concreto esistente tra le persone (cfr Cass. civ. n. 29332/17; Cass. civ. n.
21230/2016).
Tale voce di danno per sua natura sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Acclarato questo va evidenziato che, per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale, l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell'esistenza di un vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico tra la vittima e l'attore e, il secondo, di fatto, rappresentato dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra gli stessi. Assolto positivamente tale onere, incomberà al danneggiante, eventualmente, dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello sconvolgimento delle vite dei superstiti.
Orbene, da un lato, il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento all'odierno attore atteso che costituisce circostanza documentalmente provata che lo stesso sia il IP (in quanto figlio della sorella) del deceduto (cfr doc. 5 e 51 produzione parte attrice).
Dall'altro, il rapporto di parentela con il defunto l'intensità del legame Controparte_5 parentale (zio - IP), la pregressa relazione tra zio e IP e la nozione di comune esperienza per cui la perdita improvvisa di un familiare prossimo determina, di norma, negli appartenenti al nucleo familiare l'inevitabile sconvolgimento dell'esistenza e delle abitudini di vita, inducono questo Giudice a ritenere provato, avvalendosi del regime delle presunzioni ed in assenza di indici di segno contrario emersi dall'istruttoria, il pregiudizio di che trattasi, in termini di sconvolgimento, per l'appunto, dell'esistenza e delle abitudini di vita e di profonda tristezza e prostrazione emotiva, in conseguenza dell'improvvisa e tragica perdita di un familiare.
Dall'esito della prova testimoniale appare confermata la presenza di un legame e di una frequentazione assidua, in termini di condivisione del tempo libero, tra il e Pt_1 CP_5
[...]
Orbene, ai fini della liquidazione equitativa del danno, come sopra individuato ex artt. 1226 e
2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al Tribunale di Milano, aggiornate al 2022, che ormai, secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione, sono comune punto di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Tali tabelle prevedono un sistema a punti che si basa sostanzialmente su cinque fattori: a) l'età della vittima;
b) l'età del familiare superstite;
c) la convivenza;
d) la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato;
e) l'intensità della relazione affettiva tra la vittima e il congiunto.
Orbene, i primi quattro fattori sono basati su dati oggettivi, l'ultimo invece necessita di una valutazione da parte del giudice che, tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sia in termini di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria, può assegnare fino a un massimo di trenta punti.
Pertanto, in applicazione del già menzionato sistema e tenuto conto che, pur dovendo il pregiudizio presumersi alla luce delle allegazioni di cui all'atto di citazione (in assenza di elementi di segno contrario), e che dalle risultanze della prova testimoniale non emergono in concreto e nello specifico elementi in grado di illustrare l'intensità del legame tra i soggetti in questione in modo tale da consentire di applicare i parametri massimi previsti da tale sistema.
Si ritiene di dover liquidare, per il titolo di cui sopra, in favore dell'attore, la somma risultante dall'applicazione delle tabelle Milano adottando in merito al punto e) il parametro minimo (0 punti su 30); così facendo la somma da liquidare è pari a € 46.758,40.
Sulle superiori somme, liquidate in data odierna, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un.,
n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata, dapprima devalutata all'epoca dell'evento lesivo (16.07.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 16.07.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Passando alla richiesta di parte attrice volta al risarcimento del danno morale - esistenziale e del danno biologico vanno necessariamente fatte delle premesse.
In primo luogo, va osservato che il danno da perdita di rapporto parentale (sopra esaminato) ricomprende sia il danno morale, costituito dalla sofferenza patita per la perdita del congiunto, sia le ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale, da qualificarsi come danno esistenziale;
a conferma di ciò va richiamata la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.” (cfr Cass. Civ. n. 8622.2021) Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di danno morale ed esistenziale può ben ritenersi già esaminata e soddisfatta ed, in tal senso, assorbita nell'alveo del risarcimento del danno da perdita del congiunto, dal ché nessuna ulteriore somma deve essere liquidata a tale titolo.
In merito invece alla domanda di risarcimento del danno biologico è necessario richiamare una recente pronuncia della Cassazione secondo la quale “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare
l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.” (cfr Cass. Civ. n. 6443.2023)
A parere dello scrivente, nel caso in esame non è possibile ravvisare le condizioni che permettono di affermare la sussistenza in capo all'odierno attore di un danno biologico.
La documentazione prodotta agli atti non appare sufficiente allo scopo: i certificati medici prodotti non sono rilasciati per uso medico legale e le prescrizioni farmacologiche nulla provano sulla effettiva assunzione da parte del della terapia farmacologica. Allo stesso modo non Pt_1 appare provato nemmeno che parte attrice si sia effettivamente sottoposto alle sedute di psicoterapia consigliate dal medico.
Parte attrice avrebbe, per esempio, potuto fornire gli scontrini per provare, quantomeno,
l'acquisto dei farmaci prescritti e le fatture che avrebbero dimostrato l'effettivo svolgimento delle sedute psicoterapiche.
Ancora avrebbe potuto deporre favorevolmente all'accertamento del danno biologico la formulazione di circostanze di prova testimoniale relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane o sulle dinamiche relazionali del . Parte_1
A ben vedere, inoltre, anche la domanda appare formulata in modo non circostanziato e generico, denotando una carenza allegativa prima ancora che una lacuna probatoria.
Pertanto, sulla base di quanto esposto la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale può ritenersi assorbita da quella di risarcimento del danno da perdita parentale, mentre la domanda di risarcimento del danno biologico non merita di trovare accoglimento.
Da ultimo rimane il vaglio della domanda di risarcimento del danno c.d. “tanatologico”, avanzata iure hereditario dall'attore.
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, deve ritenersi configurabile l'ipotesi di “danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi” (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).
La liquidazione di tale tipologia di danno presuppone, prima ancora della prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine da parte della vittima, la sussistenza in capo a chi agisce della qualità di erede.
Orbene, dall'esame della produzione documentale non risulta nessun atto che comprovi la qualità di erede in capo al . Parte_1
Difettando, quindi, in capo all'attore la prova del titolo di erede del de cuius, viene meno la prova della titolarità attiva del presunto rapporto obbligatorio, dal ché appare superfluo l'esame circa l'ulteriore requisito della lucida percezione della fine imminente da parte della vittima.
Per tali motivi la domanda di risarcimento del danno tanatologico, iure hereditario, non può trovare accoglimento.
In definitiva la in solido con quale conducente del Controparte_1 Controparte_2 veicolo, e con , quale proprietaria del mezzo, dovranno Controparte_4 quindi essere condannati, ai sensi dell'art. 2054 c.c. comma 3, al risarcimento del danno da perdita parentale, quantificato come sopra.
3. Le spese, in virtù della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi vanno posti in solido a carico delle parti convenute.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa in base al decisum e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
4. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 148 comma 10 d. lgs 209/2005, la presente sentenza va trasmessa, contestualmente al deposito in cancelleria, all' CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 684/2022, vertente tra Parte_1
(attore), e , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
(convenuti) disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_4
- Condanna , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma di
[...] Parte_1
€ 46.758,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la perdita del rapporto parentale con deceduto in occasione del sinistro verificatosi in data Controparte_5
16.7.2019;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Erario dei restanti due terzi, che liquida in euro 4.701,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
- Dispone che, ai sensi dell'art. 148 comma 10 d. lgs 209/2005, la presente sentenza vada trasmessa all' a cura della Cancelleria. CP_6
Così deciso in Patti, 26.11.2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena