Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2022, proposto da
Tenuta di Vignale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato PA Bastianini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno Vespucci n. 20;
contro
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliata come da PEC da Registri di Giustizia.
Ministero per i beni e le attività culturali (oggi Ministero della cultura), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 7.07.2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Livorno e Pisa, con il quale veniva comunicata l'improcedibilità della richiesta avanzata dalla ricorrente per il riconoscimento del premio di rinvenimento dei beni archeologici nel Comune di Piombino (LI) - Località Vignale - Immobile denominato "Sito archeologico di Vignale", distinto in Catasto Terreni al Foglio n. 56 particelle 15, 42, 92 e 93 e Foglio 55, particelle 53, 95, 101 e 15 (parte), e disposta l'archiviazione della pratica;
- di ogni atto presupposto e, in particolare, della circolare n. 29 del 18.06.2021 in parte qua del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- di ogni atto conseguente e, in particolare, del provvedimento del 19.08.2022 del Ministero della cultura – Direzione Generale Archeologia – confermativo di quello sopra impugnato;
e per la condanna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Livorno e Pisa e del Ministero della cultura al completamento ed alla conclusione del procedimento di riconoscimento del premio di rinvenimento dei beni archeologici de quibus .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa VI De LI e udita l’Avvocatura dello Stato per parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Tenuta di Vignale è proprietaria di una fattoria sita nel Comune di Piombino, in località Vignale.
Nell’anno 2003, in occasione dell’aratura, nei terreni di proprietà sono stati rinvenuti reperti antichi e sono state avviate ricerche archeologiche da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
A seguito di scavi protrattisi per svariati anni, nel sito è stato rinvenuto un importante complesso archeologico.
Con note del 2 maggio 2022 e del 26 maggio 2022, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza ha comunicato alla proprietaria dell’area e alle Amministrazioni interessate l’avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del complesso rinvenuto, ex art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, per l’apposizione del vincolo archeologico sull’area interessata - corrispondente alle particelle 15 (parte), 42, 92, e 93 del Foglio di mappa del Comune di Piombino nr. 56 e alle particelle 53, 95 e 101 del Foglio di Mappa del Comune di Piombino nr. 55 - e per l’acquisizione dei beni al demanio statale, secondo quanto stabilito dagli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall’art. 822 c.c. (cfr. doc. 3a e 3b di parte resistente).
La Soprintendenza ha chiarito, a tale fine, che “Nell’area in oggetto, l’indagine scientifica portata avanti dal 2003, ha evidenziato come il sito si presenti come uno dei più estesi complessi archeologici extraurbani della Toscana costiera (con un’area di spargimento dei reperti in superficie di ca. 40.000 mq), e con un’articolazione cronologica che va dall’epoca etrusca (VI-V sec. a.C.) fino all’alto medioevo (IX-XI sec.). L’area riveste sicuro interesse in quanto conserva ancora un potenziale conoscitivo senz’altro notevole, che trova la sua punta di massima visibilità nel grande mosaico pavimentale di epoca tardoantico, eccezionale per qualità esecutiva e particolarmente interessante per la sua lunga e complessa vita, testimoniata da diversi interventi di rifacimento, probabilmente legati anche al cambio di funzione del complesso architettonico in cui era inserito” (cfr. doc. 3b cit.).
In data 9 giugno 2022, la Società ha presentato alla Soprintendenza domanda per il riconoscimento del premio per il ritrovamento del complesso suddetto, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Con nota del 4 luglio 2022, la Soprintendenza ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’avvio del procedimento finalizzato all’attribuzione del premio suddetto e ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata dalla Società proprietaria, rilevando, in particolare, che “la richiesta di premio di rinvenimento per ciò che riguarda i beni ritrovati tra il 2003 ed il 2010 perviene oltre il termine massimo di 10 anni dalla scoperta mentre per gli anni dal 2011 al 2018 agli atti di quest’Ufficio risultano le dichiarazioni di rinuncia al premio di rinvenimento a firma del legale rappresentante di codesta società dott. PA Mario Orlando” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Con nota del 20 luglio 2022, la Soprintendenza, nel riscontrare le osservazioni formulate dalla ricorrente in sede procedimentale (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), ha precisato che l’istanza è stata dichiarata improcedibile “sulla base del procedimento di attribuzione del premio di rinvenimento così come descritto dalla circolare della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 29 del 18.6.2021. Per quanto concerne ogni replica riguardante l’interpretazione della norma e delle procedure di cui sopra, quest’Ufficio, non essendo competente in merito, rimanda al Servizio II della superiore Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che legge in indirizzo. Infine per ciò che riguarda le rinunce al premio di rinvenimento cui quest’Ufficio ha fatto riferimento nella precedente nota e che si asserisce essere state sottoscritte per il solo 2013, quest’Ufficio rimanda ai protocolli 16838 del 14.10.2011, 15192 del 27.09.2012, 5068 del 3.4.2013, 17092 del 7.11.2013, 17533 del 10.11.2014 dell’archivio della Soprintendenza Archeologia della Toscana oggi in capo alla Direzione Regionale Musei e ai protocolli 17395 del 10.11.2015, 4138 311.2016, 14041 del 4.12.2017 dell’archivio di questa Soprintendenza in cui risultano presenti i documenti di rinuncia al premio firmati dal legale rappresentante sig. PA Mario Orlando” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Infine, con nota del 18 agosto 2022, anche la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero ha confermato l’improcedibilità dell’istanza per il riconoscimento del premio presentata dalla Società ricorrente, ritenendo dirimente la disciplina procedimentale di dettaglio contenuta nella circolare n. 29 del 18 giugno 2022, che prevede il limite temporale di dieci anni per la formulazione della richiesta (cfr. doc. 5 e 6 di parte ricorrente).
Con provvedimento del 4 agosto 2022, il Segretariato regionale per la Toscana ha dichiarato di interesse archeologico particolarmente importante l’area interessata dai ritrovamenti, denominata “Sito archeologico di Vignale”, sottoponendola alle disposizioni di tutela contenute nel d.lgs. n. 42/2004 (cfr. doc. 9 di parte resistente).
Con provvedimento del 16 settembre 2022, anche i resti archeologici sono stati sottoposti a tutela (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
2. La Società Tenuta di Vignale ha impugnato gli atti con i quali è stato negato l’avvio del procedimento volto al riconoscimento del premio per i ritrovamenti.
2.1. In via preliminare, la stessa ha evidenziato che la situazione giuridica fatta valere avrebbe la consistenza di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento di determinazione del premio spettante per il ritrovamento, nell’ambito del quale l’Amministrazione dispone di un potere discrezionale, sia nella scelta delle modalità di corresponsione dello stesso (cessione di una parte dei reperti o, in alternativa, equivalente in denaro), sia nella determinazione della sua concreta misura (non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate); solo all'esito di tale procedimento il proprietario o lo scopritore fortuito dei reperti diverrebbero titolari di un diritto soggettivo alla corresponsione del premio determinato dall’Amministrazione.
2.2. Con la prima censura, la ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente opporle l’intervenuta prescrizione dell’interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento di determinazione del premio spettante per il ritrovamento, poiché nella legge sul procedimento amministrativo mancherebbe una norma specifica, di portata generale, corrispondente all’art. 2934 c.c., che preveda l’estinzione di “facoltà procedimentali” in caso di mancato esercizio delle stesse per un determinato lasso di tempo.
Secondo la ricorrente, inoltre, prima della dichiarazione di interesse particolarmente importante dell’area e dei beni rinvenuti – formalizzata con i provvedimenti amministrativi emessi nel mese di settembre 2022 – non le sarebbe stato nemmeno possibile presentare la domanda di corresponsione del premio, poiché i resti recuperati non erano stati ancora individuati e descritti in modo puntuale, né era certa la loro effettiva rilevanza archeologica, emersa solo a seguito di un processo di ricerca e di valutazione durato anni.
Sotto ulteriore profilo, la ricorrente afferma che non si sarebbe potuto rinunciare validamente ad una posizione di legittimo interesse, atteso che, prima della conclusione del procedimento di determinazione del premio per i ritrovamenti, non poteva esservi alcuna contezza né dell’effettiva spettanza dello stesso, né della sua concreta entità, mancando perciò i presupposti per una consapevole abdicazione ai propri interessi; gli atti di rinuncia invocati dall’Amministrazione sarebbero dunque nulli, perché sottoscritti prima di avere azionato il procedimento previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004 e prima dell’adozione di un formale provvedimento di attribuzione del premio.
2.3. Con la seconda censura, formulata in via subordinata, la ricorrente afferma che, anche a voler ritenere astrattamente operante la prescrizione e la rinuncia opposte dall’Amministrazione, gli atti impugnati sarebbero comunque illegittimi.
Da un lato, infatti, il termine di prescrizione non potrebbe ritenersi spirato, poiché - ai sensi dell’art. 2935 c.c. - la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
La società ricorrente, pur consapevole degli scavi sul proprio terreno, sostiene di avere avuta effettiva e piena consapevolezza del rinvenimento di beni di rilevante interesse archeologico solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse archeologico dei beni rinvenuti, trasmessa in data 3 maggio 2022.
Dall’altro lato, la rinuncia al premio, avendo ad oggetto un diritto futuro, sarebbe radicalmente nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 e dell'art. 1325 c.c..
2.4. La ricorrente chiede quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione all’avvio e al completamento del procedimento finalizzato alla determinazione del premio di rinvenimento di beni archeologici ex artt. 92 e ss. del d.lgs. n. 42/2004.
3. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno per chiedere il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione, innanzi tutto, distingue tra il diritto soggettivo al premio che potrebbe sorgere all’esito del procedimento regolato dall’art. 93 del d.lgs. n. 42/2004, nell’ambito del quale il privato sarebbe effettivamente titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio dell’attività amministrativa di stima, e il “diritto alla richiesta del premio” per i ritrovamenti, previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004, che avrebbe invece, sin da subito, consistenza di diritto soggettivo perfetto.
Quest’ultimo, secondo la Soprintendenza, sarebbe sottoposto all’ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente, nel caso di specie, dall’anno 2003, epoca in cui la ricorrente già aveva piena consapevolezza degli scavi e del rinvenimento dei reperti; del tutto irrilevante, a tali fini, sarebbe invece il formale riconoscimento dell’interesse archeologico da parte dell’Amministrazione, sopraggiunto nel 2022.
Parte resistente ritiene, infine, che il diritto di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004, sorto al momento stesso del ritrovamento dei beni, ben potesse essere oggetto di rinuncia, perché già entrato a far parte del patrimonio del proprietario/scopritore dei resti archeologici.
4. All’udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, come precisato a verbale.
DIRITTO
1. Occorre innanzi tutto chiarire quale sia la natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere dall’odierno ricorrente, partendo dall’analisi delle norme contenute nel Codice dei beni culturali che prevedono l’assegnazione di un premio per i ritrovamenti di beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all’art. 10.
L’art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 stabilisce che “Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90”.
La norma prevede quindi che il premio possa essere attribuito sia per i ritrovamenti avvenuti nell’ambito di attività di ricerca affidata in concessione ai sensi dell’art. 89, sia in caso di scoperte fortuite, avvenute cioè senza alcuna intenzionalità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 116).
Il comma 2 individua ulteriori categorie di soggetti che possono aspirare al premio, ossia il proprietario dell'immobile che abbia rinvenuto i reperti in occasione di scavi eseguiti in concessione e il proprietario che sia scopritore fortuito della cosa; in questi casi il premio può arrivare sino alla metà del valore delle cose ritrovate.
Secondo la norma citata, il premio spetta allo scopritore fortuito, sia esso proprietario o meno del terreno in cui avviene il rinvenimento, a condizione che venga fatta denuncia del ritrovamento entro 24 ore alle autorità competenti e che sia assicurata la conservazione dei reperti, secondo i dettami dell’art. 90 del Codice.
L’art. 91, comma 1 statuisce poi che “Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”.
Il premio, ai sensi dell’art. 92, comma 4, “può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Infine, l’art. 93, comma 1 stabilisce che spetta al Ministero provvedere alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo, nella misura massima prevista dall’art. 92, commi 1 e 2 cit. (pari al 25% o al 50% del valore delle cose rinvenute), mentre non è prevista una misura minima.
A tenore del comma 3, “se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per La sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare. l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio”.
1.1. Alla luce delle previsioni appena richiamate, la giurisprudenza ha evidenziato che il premio per i ritrovamenti non ha una funzione compensativa, finalizzata a ristorare il privato del mancato acquisto del bene che, come detto, viene acquisito a titolo originario al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, bensì una funzione pubblicistica, in quanto volto ad incentivare la collaborazione dei privati scopritori e ad evitare l’occultamento o il commercio illegale dei reperti.
Con sentenza n. 2959 dell’11 marzo 1992, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha precisato che “poiché sin dall'origine le cose predette appartengono allo Stato (cfr. art. 826 e 932 ult. co. Cod. civ.; art. 44, 46 e 48 della legge n. 1089 del 1939) resta escluso che nel "premio" possano essere ravvisati: a) la natura di un corrispettivo per la perdita della proprietà sofferta dal proprietario del suolo, e per la perdita della remunerazione ex art. 930 cod. civ. sofferta dal ritrovatore; b) la natura di un indennizzo per il depauperamento del patrimonio dei predetti attraverso atto legittimo dell'amministrazione (non esistendo nei privati un antecedente diritto degradato o sacrificato per effetto di un sopravvenuto provvedimento ablatorio; c) i caratteri, comunque, di una misura ristoratrice di un turbato equilibrio economico di appartenenza…” (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3492).
La giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha richiamato l'attenzione sul fatto che “…il diritto di proprietà privata nel nostro ordinamento non soddisfa solo le esigenze personali del proprietario, ma anche, all'occorrenza, interessi superiori della collettività, ragione per cui grava sul proprietario la responsabilità di gestire il proprio bene e di prendersene cura, affinché esso bene mantenga l'idoneità ad esplicare la funzione sociale che gli è propria…” e su tale presupposto ha affermato che “la norma rilevante nel caso di specie, non può essere letta nel senso che al proprietario di un bene immobile, sul quale siano ritrovati beni culturali, debba essere corrisposto un premio incondizionatamente, e quindi a prescindere da qualsiasi considerazione circa la meritevolezza del comportamento tenuto dal proprietario… Tale meritevolezza è agevolmente ravvisabile nel comportamento del concessionario di ricerca, che si assume l'onere di organizzare l'attività di ricerca, anticipando anche i fondi necessari, dipoi garantendo la consegna del bene alle autorità pubbliche; considerazioni analoghe valgono per lo "scopritore" fortuito, il quale si viene a trovare nella condizione di poter nascondere la scoperta (che, proprio perché fortuita, non è conosciuta o conoscibile dalle autorità competenti, che pertanto non sono in condizione di esercitare la necessaria vigilanza), ma ciò nonostante si attiva per rendere noto il ritrovamento e per custodirlo e garantirne la consegna; é poi, per le medesime ragioni ravvisabile nel proprietario che sia anche concessionario di ricerca o "scopritore", nonché nel caso in cui il concessionario o lo "scopritore" siano soggetti terzi rispetto al proprietario: ciò perché in tal caso l'attività del concessionario di ricerca e dello "scopritore" si rendono possibile grazie al consenso del proprietario, che deve consentire l'ingresso di tali soggetti sulla proprietà” (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 207).
1.2. In tale contesto, il Ministero esercita poteri connotati da elevata discrezionalità tecnica, volti ad accertare se il premio effettivamente spetta, per la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 90 e ss. del Codice (qualità dello scopritore, rinvenimento fortuito, collaborazione, denuncia entro 24 ore, essenza/identificazione del bene ritrovato), il quantum spettante (fino a un quarto o fino a un mezzo del valore dei beni rinvenuti) e le modalità di corresponsione (in denaro, in natura, come credito di imposta). L’attribuzione del premio, in altri termini, non è vincolata, ma richiede valutazioni tecniche tese ad accertare la natura e la rilevanza dei beni oggetto di scoperta.
Di conseguenza, come chiarito dalla Corte di Cassazione civile a sezioni unite “...fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta formulata dalla P.A., o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione… il privato è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento de quo, solo all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza” (cfr. Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2011, n. 5353). Pertanto, ove il medesimo contesti il diniego opposto dall'amministrazione al riconoscimento del premio o l'entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del procedimento finalizzato all’attribuzione e alla quantificazione del premio, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. anche, più di recente, Cass. civ. sez. un., 5 febbraio 2025, n. 2932).
La posizione del privato va dunque qualificata in termini di interesse legittimo al conseguimento del premio per il ritrovamento, da determinarsi attraverso l’espletamento dello specifico procedimento di stima, regolato dall’art. 93 del d.lgs. n. 42/2004.
Al riguardo, non convince la prospettazione operata dall’Amministrazione resistente che, come evidenziato in premessa, con operazione ermeneutica artificiosa, tenta di distinguere tra un “diritto al premio” destinato a sorgere all’esito del procedimento di stima - nell’ambito del quale il privato sarebbe effettivamente titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio dell’attività amministrativa di stima - e il “diritto alla richiesta del premio” per i ritrovamenti, previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004, che avrebbe invece, sin da subito, consistenza di diritto soggettivo perfetto.
L’art. 92 cit., invero, riconosce al privato un interesse qualificato ad ottenere il premio; l’art. 93, semplicemente, descrive l’ iter attraverso il quale il Ministero giunge a determinare il premio eventualmente spettante.
1.3. Svolti tali chiarimenti, si deve dunque affermare che nel caso in esame, come dedotto dalla parte ricorrente, non può operare il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2934 c.c., previsto soltanto per posizioni soggettive qualificabili in termini di diritto soggettivo.
Né, d’altra parte, può ritenersi vincolante il generico termine di dieci anni indicato al par. 4.1 della circolare ministeriale n. 29 del 18 giugno 2021, invocata nei provvedimenti impugnati, nella quale si prevede che “Il procedimento prende avvio a seguito di istanza dell’asserito titolare, formulata entro il termine massimo di 10 anni dal rinvenimento”.
Tale previsione, infatti, non trova alcun riscontro positivo nella normativa di rango primario e addirittura confligge con il tenore letterale dell’art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004 - ove si legge che “Il Ministero corrisponde un premio…” - e con le previsioni del successivo art. 93 che, nel disciplinare il procedimento volto alla stima del premio, mai prevede la necessità di un’istanza di parte per darvi avvio.
Dalle norme appena citate si evince, piuttosto, che il Ministero, a seguito della denuncia di cui all’art. 90 e delle altre comunicazioni con cui è reso noto il rinvenimento dei reperti, è tenuto ad attivarsi d’ufficio per verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l’attribuzione del premio, per la sua quantificazione e per la determinazione delle modalità di corresponsione, e a portarlo a conclusione nel termine di 180 giorni previsto dal d.P.C.M. n. 231 del 18 novembre 2010, contenente il “regolamento per la determinazione dei termini di conclusione procedimenti Ministero Cultura ex art. 2 l. 241/1990…”.
Al privato resta, ovviamente, la facoltà di sollecitare l’Amministrazione affinché dia avvio al procedimento e lo porti a conclusione.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, nel ritenere applicabili al procedimento di determinazione del premio i generali principi di partecipazione dei soggetti interessati, ha affermato che “Quale espressione del principio generale che impone di integrare la normativa di settore con le regole che garantiscono la partecipazione del soggetto inciso dall'attività autoritativa in essere, l'applicazione dei principi in materia va garantita anche nella presente sede, incisiva sulla sfera giuridica del privato, sia in termini oppositivi che pretensivi. Infatti, nel caso di specie le norme del codice Urbani evocate chiaramente descrivono un procedimento complesso che il Ministero è tenuto ad avviare, non solo su istanza di parte, ma anche d'ufficio, laddove, ricevuta la denuncia di ritrovamento, disponga di tutti gli elementi necessari per concluderlo, formulando la proposta di premio all'avente diritto” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 920).
1.4 In base alle considerazioni che precedono, e in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento, si deve allora ritenere che, dalla denuncia del ritrovamento, sull’Amministrazione incombe l’obbligo di avviare il procedimento di stima e, parallelamente, sul privato - titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento di stima del premio disciplinato dal Codice dei beni culturali, nei termini sopra descritti - grava l’onere di far valere l’eventuale inerzia dell’Amministrazione con i mezzi di tutela messi a sua disposizione dall’ordinamento, ossia con l’azione avverso il silenzio disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a..
Ciò dovrà avvenire, evidentemente, entro il termine di decadenza previsto dalle disposizioni appena citate, e quindi non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento che, fatte salve eventuali sospensioni consentite dalla legge sul procedimento amministrativo, non potrà avere una durata superiore a 180 giorni.
Ove ciò non accada, il privato deve ritenersi decaduto dal potere di far valere il proprio interesse pretensivo nei confronti dell’Amministrazione.
1.5. I provvedimenti impugnati, di conseguenza, sono errati nella parte in cui - anziché dichiarare decaduto l’interessato - hanno ritenuto improcedibile l’istanza di corresponsione del premio dallo stesso avanzata per decorso del termine di 10 anni dal rinvenimento (che sia quello “procedimentale” previsto dalla citata circolare n. 29 del 18 giugno 2021 o quello di prescrizione di cui all’art. 2934 c.c. evocato negli scritti difensivi dell’Amministrazione).
Ciò, tuttavia, non basta a rendere illegittima la decisione finale assunta dall’Amministrazione, stante la tardività dell’istanza presentata dall’interessata, che si è attivata solo nell’anno 2022, quando oramai era decorso il termine previsto per far valere la posizione di interesse legittimo vantata nei riguardi del Ministero.
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti, si deve ritenere che il termine per l’avvio del procedimento di stima - e il connesso termine di decadenza operante nei confronti del privato - sono iniziati a decorrere già dal 2003, quando, a seguito della denuncia della Società ricorrente, l’Amministrazione ha acquisito contezza dell’esistenza dei reperti e ha avuto quindi la possibilità di avviare gli accertamenti tecnici e amministrativi necessari per valutare la spettanza del premio, la sua eventuale entità e le modalità di corresponsione.
Peraltro, trattandosi di procedimento da avviare d’ufficio, nel caso di specie non sono nemmeno configurabili i presupposti per la reiterazione dell’istanza di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 2 c.p.a. e per consentire così la decorrenza di un nuovo termine per provvedere in capo all’Amministrazione.
In conclusione, certamente tardiva deve ritenersi la pretesa avanzata da parte ricorrente nell’anno 2022.
2. Quanto precede rende superfluo l’esame della censura relativa alla nullità/illegittimità della rinuncia espressa dalla ricorrente per i premi eventualmente rinvenuti nelle campagne di scavo effettuate negli anni 2011-2017, posto che anche tali pretese, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, soggiacciono alla decadenza di cui si è dato conto nella parte che precede.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.
4. Considerata la peculiarità e la complessità della vicenda, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, per le ragioni e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 22 gennaio 2026, 19 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
VI La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De LI | VI La DI |
IL SEGRETARIO