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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10439/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Malatesta del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza del 18 febbraio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”.
Il Tribunale, osservato che con ricorso congiunto depositato il 10 settembre 2024, Parte_1
e hanno chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, Parte_2
alle condizioni concordate ed esposte nell'atto introduttivo del procedimento;
1 rilevato che i coniugi, sentiti all'udienza del 18 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
osservato che il Pubblico Ministero ha concluso per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 10 luglio 2004 a LA ED (Bologna) e che dall'unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 18 febbraio 2025, sono previsti i trasferimenti immobiliari regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ 3) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche a titolo di risarcimento danni per violazione dell'obbligo di fedeltà nonché per il riconoscimento del figlio naturale nato da una relazione extraconiugale, ai sensi dell'art. 1376 c.c., i signori e intendono effettuare i Parte_1 Parte_2
seguenti trasferimenti immobiliari.
3.1) Consenso ed oggetto
2 Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato urbano ad uso civile abitazione posto in Comune di LA
ED (BO) alla via Angelo Masini n. 79/1 costituita da un appartamento al piano secondo nonchè un vano ad uso autorimessa al piano terra e distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di LA ED (BO) al foglio 3, mappale 410:
- sub. 41 – Cat. A/3 – Cl. 4 – vani 5,5 – R.C. Euro 695,93 (appartamento);
- sub. 68 – Cat. C/6 – Cl. 3 – mq. 26 – R.C. Euro 217,53 (autorimessa).
Confini: ragioni Piretti, ragioni Zucconi, parti comuni.
Nel trasferimento è altresì compresa la comproprietà per la quota di Part 2303/100000 essendo la signora comproprietaria per la quota di 2303/100000, delle seguenti aree distinte al Catasto Terreni del Comune di LA ED al Foglio 3:
- Mappale 406 – – Cl. 1 – are 02.38 – R.D. Euro 2.96 – R.A. Euro Persona_1
1,97;
- Mappale 407 – – Cl.
1 - are 00.01 – R.D. Euro 0,01 – R.A. Euro Persona_1
0,01;
- Mappale 409 - – Cl. 1 – are 15.71 – R.D. Euro 19,55 – R.A. Euro Persona_1
12,98.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione con ampio riferimento all'atto di provenienza di cui infra.
3.2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto di assegnazione di alloggio cooperativo del Notaio in Persona_2
data 28.09.2012 repertorio n. 214728, raccolta n. 12082 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Bologna 1 in data 02.10.2012 al n. 15182/1 e trascritto a Bologna in data
03.10.2012 al n. Reg. Part. 27331.
3 La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, ivi compresa la servitù di passaggio a favore dei signori Parte_3
e meglio specificata con atto di costituzione di servitù a
[...] Controparte_1
rogito Notaio in data 13 luglio 2012 rep. n. 214491/12044, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 in data 25 luglio 2012 al n. 12320/1T
e trascritto a Bologna in data 26 luglio 2012 al n. part. 21483.
3.3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile descritto, ossia appartamento e autorimessa, derivante dalla concessione a garanzia di mutuo fondiario, per capitale di euro 85.000,00 e totale di euro 127.000,00, iscritta a favore della Banca Deutsche Bank
S.p.A in data 18.04.2018 al Registro Generale n. 17509, Registro particolare n. 2908.
Tale ipoteca grava per la quota di 1/2 su ciascun coniuge per diritto di proprietà in comunione dei beni.
3.4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor
[...]
dichiara che: Parte_1
- con atto del Notaio in data 06 aprile 2010 rep n. 209235/1339, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 21 aprile 2010 al n. 5109 ed ivi trascritto in data 22 aprile 2010 al n. 10974 part., è stata stipulata tra la Cooperativa
Edilizia ND TI Società Cooperativa a r.l. ed il Comune di LA ED (BO)
4 Convenzione urbanistica per la “realizzazione di alloggi di edilizia residenziale da destinare ad edilizia convenzionata in favore dei soci della cooperativa su area ubicata nel comparto di P.R.G. denominato B, zone edificate a prevalente destinazione residenziale, sottozona B2.1: zone consolidate in alta pianura” relativa all'area di terreno infra meglio descritta;
- con atto del Notaio in data 25 giugno 2010 repertorio n. Persona_2
210104/11428, registrato all'Agenzia delle Entrate Bologna 2 in data 2 luglio 2010 al n. 8848 ed ivi trascritto in data 5 luglio 2010 al n. 19295 part., la società Cooperativa
Edilizia ND TI Società Cooperativa a r.l. ha acquistato un'area di terreno edificabile a prevalente destinazione residenziale distinta al Catasto Terreni del
Comune di LA ED al Foglio 3 mappali 249 e 404;
- in base al permesso di costruire rilasciato dal Comune di LA ED (BO) in data
22 giugno 2010, Protocollo n. 14109/2010 a seguito di domanda presentata in data 26 luglio 2008 Prot. n. 15388, la Cooperativa Edilizia ND TI Società Cooperativa
a r.l. ha costruito sui predetti mappali un nuovo complesso immobiliare ad uso civili abitazioni, autorimesse e relative opere complementari;
- in data 20 luglio 2010 Prot. n. 16187 è stata presentata al Parte_4
a comunicazione di inizio lavori avvenuta in data 19 luglio 2010;
[...]
- in data 22 dicembre 2010 Prot. n. 0026795 è stata presentata al Comune di LA
ED la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per variante in corso d'opera al permesso di costruire sopra citato;
- in data 27 maggio 2011 Prot. n. 10989/2011 il Comune di LA ED (BO) ha rilasciato l'autorizzazione territoriale, ambientale e paesaggistica semplificata per variante in corso d'opera alla DIA 26795/2010;
- con denuncia di cambiamento per costituzione presentata all'ufficio del Territorio di
Bologna in data 9 maggio 2012 Prot. n. BO0112953 sono stati generati al Catasto
Fabbricati del Comune di LA ED (BO) il Foglio 3 - Mappale 410 dai subb. 1 a
73, subalterni che identificano le parti comuni del fabbricato e le singole unità immobiliari;
5 - in data 26 giugno 2012 Prot. n. 14082/2012 il Comune di LA ED (BO) ha rilasciato l'autorizzazione territoriale, ambientale e paesaggistica a seguito di richiesta in data 19 aprile 2012 prot. n. 0008356;
- in data 5 luglio 2012 Prot. n. 0014860 è stata presentata al Comune Parte_4
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variante in corso d'opera alla D.I.A. in data 22 dicembre 2010 Prot. n. 26795;
- in data 16 luglio 2012 Prot. n. 15943 è stata presentata al Comune di LA ED
(BO) la domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità;
Infine, dichiara che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
3.5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor Pt_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto protocollo n.
BO0112953 del 09/05/2012 che si allega sub A); Part
- dichiara, e la cessionaria signora e prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
3.6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto n. 05771-461867-2023 rilasciato in data 27.07.2023 dal Geom. quale tecnico abilitato. Parte_5
6 La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
3.7) Obbligazione riguardante il mutuo
L'acquisto dell'immobile con annessa autorimessa è stato effettuato ad una somma pari ad euro 259.066,09, di cui 229.970,37 per l'alloggio ed euro 29.095,72 per l'autorimessa, oltre ad I.V.A. al 4% per euro 10.362,65 e così per complessivi euro
269.428,74, somma interamente pagata dal socio assegnatario , di cui Parte_1
euro 80.000 è una somma proveniente da un'eredità del signor Quest'ultimo al Pt_1
fine di conseguire le agevolazioni di cui all'art. 16-bis del DPR 917/1986, nell'atto di provenienza rogito ha dichiarato di voler adibire l'autorimessa a servizio dell'appartamento, creando quindi tra gli stessi beni un vincolo di pertinenzialità.
Sull'immobile grava un mutuo ipotecario, cointestato ad entrambi i coniugi, a tasso misto per “ristrutturazione prima casa” stipulato con la Banca Deutsche Bank S.p.A. in data 12 aprile 2018 a ministero Notaio . Persona_3
L'importo mutuato è stato pari ad euro 85.000,00, con una rata mensile di euro 500,00 circa (attualmente euro 550,00) e con un numero di rate pari a 120. Tale rata mensile è stata sempre onerata solo dal Sig. e continuerà a rimanere a suo esclusivo carico Pt_1
fino alla data di estinzione dello stesso (27.04.2028).
I coniugi intendono lasciare l'intestazione del mutuo immutata.
La parte cedente dichiara di accollarsi il pagamento alla Banca della residua parte di mutuo che riguarda la sola casa coniugale dell'attuale ammontare, aggiornato al
27.01.2025, di euro 27.867,22 comprensivo di interessi, con scadenza il 27.04.2028, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria.
3.8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente Sig. rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
3.9) Dichiarazione di valore dell'immobile
7 Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali il valore dell'appartamento e dell'autorimessa oggetto del trasferimento è pari ad euro
105.000,00.
4) Inoltre, il Sig. , cede e trasferisce alla signora una Parte_1 Parte_2
ulteriore quota di proprietà di un immobile e più precisamente.
4.1) Consenso e oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione di fabbricato in Comune di Bologna alla via San Vitale n. 118/A costituita da un negozio al piano terra con vano ad uso ripostiglio pure al piano terra.
Detto immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio
190:
- mappale 378 sub. 1, zona 1, categoria C/1, Classe 7, Cons. mq. 44, Sup. cat. mq. 47,
Rendita catastale euro 1.781,57.
Confini: muri perimetrali da più lati, parti comuni.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
4.2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del Notaio Dottor in data 4 luglio 2018 Repertorio n. 35140 Persona_3
- Raccolta n. 5262, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Imola il
10.07.2018 al n. 3022 serie 1T e trascritto a Bologna, in data 10.07.2018, artt. 22652.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
8 4.3) Garanzia e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte alienante dichiara e la parte acquirente prende atto che l'immobile è attualmente concesso in locazione alla signora c.f.: Parte_6
, nata a [...], il [...], residente a [...]
Castagnoli, 4 con contratto di locazione commerciale stipulato in data 4.07.2018 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1, il 17.07.2018 al n. 10074 serie 3T; la scadenza del contratto era stata fissata al 3 luglio 2024 e si è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 6 anni a norma dell'art. 28 comma 1 L. 392/78.
4.4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge n. 47/1985, ai sensi e per gli effetti della legge n. 47/1985, ai sensi e per gli effetti della legge n. 724 del 23/12/1994, della legge n. 662 del 30/12/1996 e del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, la parte cedente signor Parte_1
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
[...]
9 e asseverazione in data 11 novembre 1987 prot. gen 64115, U.T. del CP_2
16 novembre 1987 prot. 18081;
- in data 11 marzo 2013 P.G. 58377/2013 è stato depositato il certificato di conformità edilizia e agibilità parziale/parti comuni ad uso residenziale;
- il compendio immobiliare in oggetto non è stato sottoposto a provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della stessa legge.
Infine, dichiara che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
4.5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor Pt_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto protocollo n.
BO0070902 del 06/06/2018 che si allega sub C);
Part
- dichiara, e la cessionaria signora e prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
4.6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera D) l'originale dell'attestato di prestazione energetica del negozio in oggetto n. 05771-042286-2018, rilasciato in data
11.06.2018 dal Geom. quale tecnico abilitato. Parte_5
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
4.7) Rinuncia all'ipoteca legale
10 La parte cedente Sig. rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
4.8) Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali il valore del locale commerciale oggetto del trasferimento è pari ad euro € 76.322,46.
5) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per nessuno dei due trasferimenti si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per nessuno dei due trasferimenti è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
6) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
7) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando i suddetti trasferimenti in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
8) Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione di relazioni tecniche integrate relative agli immobili in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
9) Le Parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per le presenti cessioni è stato interamente conferito con le modalità sopra indicate e pertanto il Sig. ne Pt_1
rilascia piena e liberatoria quietanza di saldo.
11 10) Le Parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico – edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
11) Ogni spesa connessa alle operazioni di trasferimento sarà interamente a carico del
Sig. ”; Pt_1
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative ai trasferimenti immobiliari e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dei trasferimenti immobiliari concordati dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 7 febbraio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
17 novembre 1961 e nata a [...] il 25 Parte_2
gennaio 1963, i quali hanno contratto matrimonio a LA ED (Bologna) il 10 luglio
2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 10, parte
I, dell'anno 2004;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LA ED di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge, non appena il Sig. Pt_1
troverà nuova abitazione e trasferirà altrove il proprio domicilio;
12 Parte 2) quanto all'assegno di mantenimento, il Sig. verserà alla Sig.ra IBAN: IT Pt_1
27 N 03058 01604 100572169749), a titolo di contributo al mantenimento, l'importo mensile di euro 300,00 (trecentovirgolazerozero) entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT;
3) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche a titolo di risarcimento danni per violazione dell'obbligo di fedeltà nonché per il riconoscimento del figlio naturale nato da una relazione extraconiugale, ai sensi dell'art. 1376 c.c., i signori e intendono effettuare i Parte_1 Parte_2
seguenti trasferimenti immobiliari”.
“Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione del fabbricato urbano ad uso civile abitazione posto in Comune di LA ED (BO) alla via Angelo Masini n. 79/1 costituita da un appartamento al piano secondo nonchè un vano ad uso autorimessa al piano terra e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di LA ED (BO) al foglio
3, mappale 410: - sub. 41 – Cat. A/3 – Cl. 4 – vani 5,5 – R.C. Euro 695,93
(appartamento); - sub. 68 – Cat. C/6 – Cl. 3 – mq. 26 – R.C. Euro 217,53 (autorimessa).
Confini: ragioni Piretti, ragioni Zucconi, parti comuni. Nel trasferimento è altresì Part compresa la comproprietà per la quota di 2303/100000 essendo la signora comproprietaria per la quota di 2303/100000, delle seguenti aree distinte al Catasto
Terreni del Comune di LA ED al Foglio 3: - Mappale 406 – – Persona_1
Cl. 1 – are 02.38 – R.D. Euro 2.96 – R.A. Euro 1,97; - Mappale 407 – Persona_1
– Cl.
1 - are 00.01 – R.D. Euro 0,01 – R.A. Euro 0,01; - Mappale 409 - Persona_1
– Cl. 1 – are 15.71 – R.D. Euro 19,55 – R.A. Euro 12,98. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione con ampio riferimento all'atto di provenienza”.
13 “Sull'immobile grava un mutuo ipotecario, cointestato ad entrambi i coniugi, a tasso misto per “ristrutturazione prima casa” stipulato con la Banca Deutsche Bank S.p.A. in data 12 aprile 2018 a ministero Notaio . L'importo mutuato è stato Persona_3
pari ad euro 85.000,00, con una rata mensile di euro 500,00 circa (attualmente euro
550,00) e con un numero di rate pari a 120. Tale rata mensile è stata sempre onerata solo dal Sig. e continuerà a rimanere a suo esclusivo carico fino alla data di Pt_1
estinzione dello stesso (27.04.2028). I coniugi intendono lasciare l'intestazione del mutuo immutata. La parte cedente dichiara di accollarsi il pagamento alla Banca della residua parte di mutuo che riguarda la sola casa coniugale dell'attuale ammontare, aggiornato al 27.01.2025, di euro 27.867,22 comprensivo di interessi, con scadenza il
27.04.2028, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria”. “La parte cedente Sig. rinuncia all'ipoteca legale”. “Le parti dichiarano, Parte_1
per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali il valore dell'appartamento e dell'autorimessa oggetto del trasferimento è pari ad euro
105.000,00”.
“4) Inoltre, il Sig. , cede e trasferisce alla signora una Parte_1 Parte_2
ulteriore quota di proprietà di un immobile e più precisamente” “il signor Parte_1
cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, la comproprietà
[...] Parte_2
in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione di fabbricato in Comune di Bologna alla via San Vitale
n. 118/A costituita da un negozio al piano terra con vano ad uso ripostiglio pure al piano terra. Detto immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Bologna al Foglio 190: - mappale 378 sub. 1, zona 1, categoria C/1, Classe 7, Cons. mq. 44, Sup. cat. mq. 47, Rendita catastale euro 1.781,57. Confini: muri perimetrali da più lati, parti comuni. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro- quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “La parte cedente Sig. rinuncia all'ipoteca legale”. “Le parti dichiarano, per Parte_1
quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali il valore del locale commerciale oggetto del trasferimento è pari ad euro € 76.322,46”.
14 “Le parti” “dichiarano che” “per nessuno dei due trasferimenti è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 18 febbraio
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
5) “Ogni spesa connessa alle operazioni di trasferimento sarà interamente a carico del
Sig. . Pt_1
6) “Quanto ai rapporti economici, si dà atto che il Sig. è proprietario di due Pt_1
unità immobiliari, site rispettivamente a Casalecchio di Reno (appartamento) e a Castel
D'Aiano. Quest'ultima è una villetta bifamiliare di cui lo stesso è proprietario in comunione con Sua sorella. Entrambe le proprietà sono state ereditate dal signor Pt_1
Inoltre, in data 04.07.2018 i coniugi hanno stipulato un regolare contratto di locazione Part commerciale sul negozio oggetto di trasferimento a favore della signora il cui termine era fissato in data 3 luglio 2024 e che si è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 6 anni a norma dell'art. 28 comma 1 L. 392/78. Il prezzo della locazione, stabilito in euro 7.200,00 annuali, viene riscosso mensilmente, entro il 5 di ogni mese, Parte esclusivamente dalla Sig.ra a far data dal 04.07.2018, con un importo mensile pari ad euro 600,00 e continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla stessa”.
7) “Al di fuori dell'ipotesi di cui ai punti precedenti i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere dal punto di vista economico, avendo regolato ogni loro rapporto e che tale trattativa sia a tacitazione tombale di ogni pregressa questione economica”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
25 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- il fabbricato di cui fa parte il bene in oggetto è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
- a tutt'oggi non sono state eseguite sulla porzione venduta altre opere tali da richiedere licenze edilizie o concessioni di edificare o concessioni in sanatoria, DIA, SCIA, CIL
e/o CILA, ai sensi delle Leggi suddette, ad eccezioni delle opere interne, eseguite in data anteriore all'acquisto dei coniugi, per le quali fu presentata al Comune di Bologna