CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1006/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240024349828000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti: Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate CO ed alla Regione
Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 04720240024349828000, emessa dall'Agente per la riscossione della
Provincia di SI e notificata il 17/10/2024 per omesso pagamento bollo auto anno 2018.
A motivo del gravame deduceva che il veicolo per il quale veniva richiesto il tributo ovvero la Peugeot 206, tg. Targa_1 era stata di sua proprietà fino al giorno 02/08/2016, data in cui veniva rottamata, come da certificato di rottamazione che si produceva. E chiariva che a nulla erano servite le istanze di autotutela proposte. Eccepiva anche prescrizione e decadenza del tributo.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
La Agenzia delle Entrate CO si costituiva in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per eventuali vizi antecedenti la iscrizione a ruolo.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Regione Lazio, per quanto regolarmente citata restava contumace.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come è noto, tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il proprietario del veicolo, l'utilizzatore,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o di leasing.
Nel caso in esame il veicolo per cui viene richiesta la tassa era non più circolante perché rottamato sin dall'agosto 2016, come da certificazione in atti.
Ne consegue che nessuno era tenuto al pagamento per essa della tassa relativa all'anno 2018.
La circostanza, peraltro, era stata fatta presente alla Regione Lazio nel 2018 e nel 2021 con apposite istanze di autotutela, ma senza esito alcuno.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo nei rapporti con la Regione Lazio, che ha dato del resto prova di non riscontrare le istanze di autotutela del contribuente.
Devono invece essere compensate nei rapporti con la Agenzia delle Entrate CO, vertendosi in ipotesi di vizio anteriore alla iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la Regione Lazio a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 600, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Compensa tali spese nei rapporti con la Agenzia delle Entrate CO.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1006/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240024349828000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti: Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate CO ed alla Regione
Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 04720240024349828000, emessa dall'Agente per la riscossione della
Provincia di SI e notificata il 17/10/2024 per omesso pagamento bollo auto anno 2018.
A motivo del gravame deduceva che il veicolo per il quale veniva richiesto il tributo ovvero la Peugeot 206, tg. Targa_1 era stata di sua proprietà fino al giorno 02/08/2016, data in cui veniva rottamata, come da certificato di rottamazione che si produceva. E chiariva che a nulla erano servite le istanze di autotutela proposte. Eccepiva anche prescrizione e decadenza del tributo.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
La Agenzia delle Entrate CO si costituiva in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per eventuali vizi antecedenti la iscrizione a ruolo.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Regione Lazio, per quanto regolarmente citata restava contumace.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come è noto, tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il proprietario del veicolo, l'utilizzatore,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o di leasing.
Nel caso in esame il veicolo per cui viene richiesta la tassa era non più circolante perché rottamato sin dall'agosto 2016, come da certificazione in atti.
Ne consegue che nessuno era tenuto al pagamento per essa della tassa relativa all'anno 2018.
La circostanza, peraltro, era stata fatta presente alla Regione Lazio nel 2018 e nel 2021 con apposite istanze di autotutela, ma senza esito alcuno.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo nei rapporti con la Regione Lazio, che ha dato del resto prova di non riscontrare le istanze di autotutela del contribuente.
Devono invece essere compensate nei rapporti con la Agenzia delle Entrate CO, vertendosi in ipotesi di vizio anteriore alla iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la Regione Lazio a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 600, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Compensa tali spese nei rapporti con la Agenzia delle Entrate CO.