Art. 57.
Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; ne' vi puo' essere piu' reiscritto.
Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; ne' vi puo' essere piu' reiscritto.