Articolo 57 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 56Articolo 58
Versione
13 luglio 1913
Art. 57.

Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; ne' vi puo' essere piu' reiscritto.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913
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