Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 513/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 513/2025, promossa con ricorso depositato il 10/02/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...]
Cittadina rumena Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv. Carlo Battipede e Federica Paro
e
2) Parte_2
Nato a Salerno (SA) il 21.09.1979
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv. Carlo Battipede e Federica Paro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Capaccio Paestum (SA), in data 19 maggio 2018
(anno 2018 atto n. 6 parte II serie A)
con i seguenti figli:
, nata in [...] il [...], oggi minorenne. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione consensuale dei coniugi e, decorsi i termini di Legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2) assegnare la casa coniugale, identificata al N.C.E.U. del Comune di Buguggiate al foglio 9 mappale 3178, sub. 7, Vicolo Cascinino, piano 1, cat. A/2, vani 5 e mappale
3178, sub. 26, vicolo Cascinino, piano S1, cat. C/2, mq. 5, alla moglie, la quale vi abiterà con la minore (cfr. sub. doc. 4); il marito si impegna a trasferirsi Per_1
presso altra idonea collocazione entro tre mesi dal deposito del presente ricorso e, una volta reperita la nuova abitazione, a liberare l'immobile dai suoi beni personali;
3) affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute dovranno, invece, essere assunte di comune accordo;
4) disporre la collocazione di presso la madre;
Per_1
5) disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- durante la settimana di reperibilità o comunque in occasione dei turni di reperibilità, il mercoledì dall'uscita da lavoro fino alle 21:00, oltre al sabato mattina dalle 9:00 alle 14:00 circa (onde poter pranzare con la figlia) con cura di prelevare/ riaccompagnare presso la casa coniugale;
in caso di chiamata, il sig. Per_1
si impegna a riaccompagnare la figlia presso la casa coniugale in modo da Pt_2
consentire il rispetto della chiamata lavorativa;
- un weekend alternato dal venerdì sera dalle 19:00 (onde poter cenare con la figlia) con pernottamento fino alla domenica sera alle 19:00 (onde consentire alla figlia di cenare con la madre), con cura di prelevare/accompagnare la figlia presso la casa coniugale, durante la settimana in cui non è reperibile;
6) disporre che la figlia possa trascorrere con ciascun genitore le vacanze estive per un periodo di tempo pari a quindici giorni, anche non consecutivi, che verrà concordato pagina2 di 5 con l'altro genitore entro il giorno 31/03 di ciascun anno. Le ulteriori festività religiose e civili verranno trascorse:
- ad anni alterni per le vacanze scolastiche pasquali;
- per le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi;
-salvo diverse necessità, i coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia;
7) disporre che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della prole €
250,00 (duecentocinquanta//00) mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
8) l'importo di cui sopra verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra e sarà oggetto di Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
9) il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie - previamente concordate e debitamente documentate - mediche (visite specialistiche prescritte dal medico di base, acquisto medicinali, tickets sanitari, trattamenti sanitari non erogati dal SSN), scolastiche (tasse e rette, acquisto di libri e materiale scolastico a corredo, mensa, trasporto pubblico, gite e attività organizzate dalla scuola) ed extrascolastiche (frequenza centri ricreativi, gruppi o campi scuola estivi, tempo scuola prolungato, pre e post scuola) come da linee guida in uso presso il Tribunale adito. Il rimborso verrà disposto contestualmente all'accredito dell'assegno di mantenimento, previa consegna della documentazione (ricevute, fatture, scontrini, eccetera) da parte della moglie, dedotte le spese straordinarie eventualmente sostenute dal padre quando la figlia è con sé. Le altre spese di carattere straordinario mediche (cure dentistiche di ortodonzia e dentistiche, oculistiche, dermatologiche, fisioterapiche non coperte in tutto o in parte dal SSN), scolastiche
(frequenza di istituti privati) ed extrascolastiche (attività sportive e ludiche, viaggi vacanza anche all'estero) dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, ad eccezione delle spese urgenti che andranno comunque documentate;
10) la casa coniugale sita in Buguggiate, Via Montello n. 5 verrà assegnata alla madre, quale genitore collocatario della prole, con quanto l'arreda. La signora si Pt_1
impegna a farsi carico integralmente del pagamento dei canoni di locazione, delle spese condominiali, delle utenze e dei costi per la manutenzione ordinaria della pagina3 di 5 casa, con cura di volturare a suo nome l'intestazione del contratto di locazione in essere e le utenze relative all'immobile;
11) il sig. autorizza la signora ad incassare e trattenere l'assegno unico Pt_2 Pt_1 il cui importo è, ad oggi, complessivamente pari ad € 200,00 circa in relazione alla figlia minore;
Per_1
12) le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti, di avere definito tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro intercorrenti e, contestualmente, di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione;
13) la sig. si impegna a farsi carico delle rate di finanziamento del contratto Pt_1
Compass intestato al sig. , di cui risulta co-obbligata, delle rate residue e Pt_2
rinuncia a quanto sino ad oggi versato;
14) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 19.05.2018, in Capaccio Paestum (SA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (anno 2018, atto n. 6 parte
II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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