Art. 79.
Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel - Bottai
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel - Bottai
Visto, il Guardasigilli: Grandi