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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n° 568/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Orecchioni, in forza di Parte_1 mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, via L. De Crecchio 61;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
;
[...]
-resistente contumace -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Via CP_1
IC LI n. 12;
-litisconsorte necessario-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso: -di essere docente attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo di Castel Frentano;
-di essere stata assunta con contratto a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
-di aver maturato negli indicati anni scolastici i giorni di ferie indicati nel prospetto di cui a pagina
10 del ricorso e di aver usufruito, nei medesimi periodi, dei giorni di ferie indicati nel medesimo prospetto;
-di aver quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti per il complessivo importo di € 4.194,37; richiamata la legge n. 135/2012 che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle ferie nel pubblico impiego e la sua interpretazione giurisprudenziale, nonché i principi comunitari espressi dalla Grande Sezione della CGUE, con le tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16, C619/16 e nella causa C-684/2016, ha così concluso:
“a) accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, condannare il resistente a Controparte_1 corrispondere in suo favore tale indennità, pari a €. 4.194,37 (o nella diversa, maggior somma di giustizia), oltre ad interessi e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nell'ambito del termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto;
b) condannare altresì l'Amministrazione resistente a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell relativamente alla quantificata monetizzazione;
Pt_2
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' così concludendo: “Piaccia all'Onorevole Giudice monocratico Pt_2 del Lavoro adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, decidere l'avverso ricorso secondo Giustizia dichiarando, in ogni caso, che ogni eventuale e conseguenziale accredito contributivo dovrà e potrà essere operato dall' nei limiti della prescrizione di legge. Pt_2
Con condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti di . Pt_2
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al CP_1 resistente, quest'ultimo non ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto. Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In questa sede va pronunciata la contumacia del a fronte della verifica della regolare CP_1 notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Nel merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228- dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola.
A norma dell'articolo 1, comma 54 della L. 228/2012: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ciò posto, la normativa in questione deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali ed al diritto unionale.
Giova evidenziare come la Grande Sezione della CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P., nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha offerto l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
" - L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce”
(sentenza cit. punto 35);
“- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare
l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli” (sent. cit. punto 38);
- “Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva
2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto” (sent. cit. punto 44);
- “A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo” (sent. cit., punto 45 e sentenza S. W. K., punto 52);
“- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (sent.
M.P., punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo
a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. M.P., punto 47)".
Come già chiarito, sulla specifica questione è intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024;
Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussiste il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del resistente di CP_1 averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto.
Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione il numero dei giorni di ferie spettanti, per ciascun anno scolastico, in favore della docente, né, per altro verso, sono in contestazione le giornate di ferie che la docente ha dichiarato di aver fruito nel corso di ciascun anno scolastico, stante la mancata costituzione in giudizio del . CP_1
Il resistente va dunque condannato alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 dell'importo complessivo di € 4.194,37 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ordine alla domanda con cui il ricorrente ha chiesto di condannare l'Amministrazione resistente a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' relativamente alla quantificata Pt_2 monetizzazione, che vede il contraddittorio processuale doverosamente (come chiarito da Cass., sez. lav., 14 maggio 2020, n.8956) integrato mediante la chiamata in giudizio dell' , Pt_2 litisconsorte necessario, si osserva quanto segue.
L'art. 3, co. 9 e 10, L. n. 335 del 1995 dispone quanto segue: "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.".
Al riguardo si rammenta l'indisponibilità per le parti, in materia previdenziale, del regime della prescrizione estintiva già maturata (cfr. Cass., 1.7.2002, n. 9525 nonché Cass., 24.3.2005, n. 6340).
Invero, la prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi irrinunciabile (trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo), con la conseguenza che essa opera di diritto, è rilevabile d'ufficio ed esclude l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati al versamento dei contributi previdenziali prescritti.
Di recente, l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024 ha differito al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che l'intero periodo rivendicato dalla ricorrente
è ricevibile dall' , così come confermato anche dall' nella memoria di costituzione, con Pt_2 CP_2 la conseguenza che l'odierna amministrazione convenuta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo contributivo su di lei incombente, in quanto la parte ricorrente ha depositato ricorso giurisdizionale ex art. 414 c.p.c. con cui, nell'instaurare la presente controversia, ha formulato altresì la domanda di regolarizzazione contributiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad €
5.200,00), con esclusione della fase istruttoria.
Tenuto conto della particolare posizione dell' le spese di lite possono essere compensate nei Pt_2 suoi confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi € 4.194,37, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' ; Pt_2 d) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
e) compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti dell' . Pt_2
Così deciso il 04.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Orecchioni, in forza di Parte_1 mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, via L. De Crecchio 61;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
;
[...]
-resistente contumace -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Via CP_1
IC LI n. 12;
-litisconsorte necessario-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso: -di essere docente attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo di Castel Frentano;
-di essere stata assunta con contratto a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
-di aver maturato negli indicati anni scolastici i giorni di ferie indicati nel prospetto di cui a pagina
10 del ricorso e di aver usufruito, nei medesimi periodi, dei giorni di ferie indicati nel medesimo prospetto;
-di aver quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti per il complessivo importo di € 4.194,37; richiamata la legge n. 135/2012 che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle ferie nel pubblico impiego e la sua interpretazione giurisprudenziale, nonché i principi comunitari espressi dalla Grande Sezione della CGUE, con le tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16, C619/16 e nella causa C-684/2016, ha così concluso:
“a) accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, condannare il resistente a Controparte_1 corrispondere in suo favore tale indennità, pari a €. 4.194,37 (o nella diversa, maggior somma di giustizia), oltre ad interessi e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nell'ambito del termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto;
b) condannare altresì l'Amministrazione resistente a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell relativamente alla quantificata monetizzazione;
Pt_2
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' così concludendo: “Piaccia all'Onorevole Giudice monocratico Pt_2 del Lavoro adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, decidere l'avverso ricorso secondo Giustizia dichiarando, in ogni caso, che ogni eventuale e conseguenziale accredito contributivo dovrà e potrà essere operato dall' nei limiti della prescrizione di legge. Pt_2
Con condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti di . Pt_2
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al CP_1 resistente, quest'ultimo non ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto. Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In questa sede va pronunciata la contumacia del a fronte della verifica della regolare CP_1 notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Nel merito, la domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228- dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola.
A norma dell'articolo 1, comma 54 della L. 228/2012: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ciò posto, la normativa in questione deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali ed al diritto unionale.
Giova evidenziare come la Grande Sezione della CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P., nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha offerto l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
" - L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce”
(sentenza cit. punto 35);
“- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare
l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli” (sent. cit. punto 38);
- “Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva
2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto” (sent. cit. punto 44);
- “A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo” (sent. cit., punto 45 e sentenza S. W. K., punto 52);
“- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (sent.
M.P., punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo
a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. M.P., punto 47)".
Come già chiarito, sulla specifica questione è intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024;
Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussiste il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del resistente di CP_1 averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto.
Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione il numero dei giorni di ferie spettanti, per ciascun anno scolastico, in favore della docente, né, per altro verso, sono in contestazione le giornate di ferie che la docente ha dichiarato di aver fruito nel corso di ciascun anno scolastico, stante la mancata costituzione in giudizio del . CP_1
Il resistente va dunque condannato alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 dell'importo complessivo di € 4.194,37 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ordine alla domanda con cui il ricorrente ha chiesto di condannare l'Amministrazione resistente a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' relativamente alla quantificata Pt_2 monetizzazione, che vede il contraddittorio processuale doverosamente (come chiarito da Cass., sez. lav., 14 maggio 2020, n.8956) integrato mediante la chiamata in giudizio dell' , Pt_2 litisconsorte necessario, si osserva quanto segue.
L'art. 3, co. 9 e 10, L. n. 335 del 1995 dispone quanto segue: "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.
9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.".
Al riguardo si rammenta l'indisponibilità per le parti, in materia previdenziale, del regime della prescrizione estintiva già maturata (cfr. Cass., 1.7.2002, n. 9525 nonché Cass., 24.3.2005, n. 6340).
Invero, la prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi irrinunciabile (trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo), con la conseguenza che essa opera di diritto, è rilevabile d'ufficio ed esclude l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati al versamento dei contributi previdenziali prescritti.
Di recente, l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024 ha differito al 31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che l'intero periodo rivendicato dalla ricorrente
è ricevibile dall' , così come confermato anche dall' nella memoria di costituzione, con Pt_2 CP_2 la conseguenza che l'odierna amministrazione convenuta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo contributivo su di lei incombente, in quanto la parte ricorrente ha depositato ricorso giurisdizionale ex art. 414 c.p.c. con cui, nell'instaurare la presente controversia, ha formulato altresì la domanda di regolarizzazione contributiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad €
5.200,00), con esclusione della fase istruttoria.
Tenuto conto della particolare posizione dell' le spese di lite possono essere compensate nei Pt_2 suoi confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi € 4.194,37, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' ; Pt_2 d) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
e) compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti dell' . Pt_2
Così deciso il 04.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -