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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 25/03/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10620 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to DE FRANCESCO Parte_1
GIOVANNI ,
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall' avv.to CP_1
DI GENOVA SILVIA ,
resistente
Indennità di accompagnamento CP_2
Con ricorso depositato il giorno 15.3.24 e ritualmente notificato, n. q. di erede di Parte_1 Pt_1
premesso che era stato ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo
[...]
all'indennità di accompagnamento, con omologa notificata in data 9.10.23, di avere inviato il modello AP70 in data 8.11.23 e di non avere ottenuto la liquidazione , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, per un totale di euro 9.911,10 oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio. CP_ L' si è costituito deducendo che la prestazione non era stata liquidata in quanto la parte ricorrente non aveva fornito all'ente la modulistica adeguata per gli eredi (mod-AP23).
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
A seguito di invito dell'ufficio- v. provvedimento in data 4.11.24- , parte ricorrente ha inviato la modulistica corretta (v. domanda in data 8.1.20215).
CP_ L' ha quindi fornito prova del pagamento dell'intera somma richiesta con valuta in data 20.2.25
e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (v. note depositate il 20.3.25).
Nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente sul punto (non si rinvengono infatti note successive).
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (v. Cass. Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Per ciò che concerne le spese, si osserva quanto segue.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_3
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010. L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto il ricorso giudiziale prima di proporre la corretta domanda amministrativa in qualità di erede con modulistica adeguata;
pertanto il termine per provvedere deve farsi decorrere da tale data (8.1.25).
Il pagamento è quindi avvenuto nei termini.
Stante il tipo di controversia, le spese possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 25.3.2025
Il Giudice dott. S. Rossi
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 25/03/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10620 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to DE FRANCESCO Parte_1
GIOVANNI ,
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall' avv.to CP_1
DI GENOVA SILVIA ,
resistente
Indennità di accompagnamento CP_2
Con ricorso depositato il giorno 15.3.24 e ritualmente notificato, n. q. di erede di Parte_1 Pt_1
premesso che era stato ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo
[...]
all'indennità di accompagnamento, con omologa notificata in data 9.10.23, di avere inviato il modello AP70 in data 8.11.23 e di non avere ottenuto la liquidazione , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, per un totale di euro 9.911,10 oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio. CP_ L' si è costituito deducendo che la prestazione non era stata liquidata in quanto la parte ricorrente non aveva fornito all'ente la modulistica adeguata per gli eredi (mod-AP23).
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
A seguito di invito dell'ufficio- v. provvedimento in data 4.11.24- , parte ricorrente ha inviato la modulistica corretta (v. domanda in data 8.1.20215).
CP_ L' ha quindi fornito prova del pagamento dell'intera somma richiesta con valuta in data 20.2.25
e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (v. note depositate il 20.3.25).
Nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente sul punto (non si rinvengono infatti note successive).
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (v. Cass. Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Per ciò che concerne le spese, si osserva quanto segue.
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_3
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010. L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto il ricorso giudiziale prima di proporre la corretta domanda amministrativa in qualità di erede con modulistica adeguata;
pertanto il termine per provvedere deve farsi decorrere da tale data (8.1.25).
Il pagamento è quindi avvenuto nei termini.
Stante il tipo di controversia, le spese possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 25.3.2025
Il Giudice dott. S. Rossi