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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2024, n. 33983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33983 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5341/2023 R.G. proposto da CE BI, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Vassalle, dall’avv. Francesca Virgili e dall’avv. Arturo Antonucci, con domicilio digitale arturoantonucci@ordineavvocatiroma.org
- ricorrente -
contro UNICREDIT (GIÀ BANCO DI SICILIA) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. CA RI, con domicilio digitale avv.trifilocarmen@pec.giuffre.it
- controricorrente -
contro DO BANK S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 809 del 12/12/2022 della Corte d’Appello di Messina;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18/11/2024 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33983 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 23/12/2024 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni TA HI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente e lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. CE BI proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare n. 212/1992 R.G. Esec. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto intrapresa nei suoi confronti e, in particolare, contestava il credito dei creditori inter- venuti. 2. Il predetto Tribunale, con la sentenza n. 688 del 4/10/2017, rigettava l’opposizione ex art. 615 c.p.c. 3. Adita da CE BI, la Corte d’appello di Palermo, con la sen- tenza n. 809 del 12/12/2022 resa in contraddittorio con Unicredit S.p.A. (avente causa da Banco di Sicilia, già Banca del Sud) e nella contumacia di Do Bank S.p.A. (già Unicredit Credit Management Bank S.p.A., pure avente causa da Banco di Sicilia), respingeva l’impugnazione e confermava la de- cisione di primo grado. 4. Avverso tale sentenza CE BI proponeva ricorso per cassa- zione, fondato su tre motivi;
resisteva con controricorso Unicredit S.p.A. 5. Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, con- cludeva per l’inammissibilità del ricorso. 6. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo illustrare i motivi del ricorso, perché l’impugnazione è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta. 2. Il ricorso, difatti, è stato notificato il 7/3/2023, ma la sentenza impu- gnata era stata notificata – contrariamente all’opposta asserzione in ricorso – al difensore dell’odierno ricorrente in data 19/12/2022; è evidente, dun- que, il mancato rispetto del termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. 3. Sono destituite di fondamento le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, il quale sostiene che non sarebbe stata 3 data la prova della notificazione della sentenza d’appello, non essendo state osservate le disposizioni sull’obbligatorio deposito telematico dei file in for- mato “.eml” o “.msg”, i quali soltanto sono idonei a dimostrare l’avvenuta notifica, a differenza dei file in formato “.pdf”. 4. Prescindendo da ogni considerazione sulla predetta tesi, riguardo alla quale può solo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è sempre più incline a ravvisare – a tutto concedere – nella diversità del prescritto for- mato di un atto processuale telematico una nullità sanabile in caso di pie- nezza della garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, si osserva che col controricorso sono stati depositati i file della notificazione in formato digitale e che dagli stessi risulta inequivocabilmente dimostrata la notifica della sentenza d’appello in data 19/12/2022 e, di conseguenza, l’intempe- stività della sua impugnazione. 5. Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6. Va solo precisato che, in considerazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità, non possono dirsi sussistenti i presupposti per pronunciare, nell’interesse della legge, principi di diritto sulle questioni per le quali era stata disposta la trattazione in pubblica udienza, tra cui la qualificazione di nuovo documento della copia completa rispetto a quella incompleta già pro- dotta, ma pure la qualificazione del danno dall’illegittimità levata di prote- sto, per prospettata erroneità del computo di poste non dovute, quale ex- tracontrattuale. 7. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
4 condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrente -
contro UNICREDIT (GIÀ BANCO DI SICILIA) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. CA RI, con domicilio digitale avv.trifilocarmen@pec.giuffre.it
- controricorrente -
contro DO BANK S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 809 del 12/12/2022 della Corte d’Appello di Messina;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18/11/2024 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33983 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 23/12/2024 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni TA HI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente e lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. CE BI proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare n. 212/1992 R.G. Esec. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto intrapresa nei suoi confronti e, in particolare, contestava il credito dei creditori inter- venuti. 2. Il predetto Tribunale, con la sentenza n. 688 del 4/10/2017, rigettava l’opposizione ex art. 615 c.p.c. 3. Adita da CE BI, la Corte d’appello di Palermo, con la sen- tenza n. 809 del 12/12/2022 resa in contraddittorio con Unicredit S.p.A. (avente causa da Banco di Sicilia, già Banca del Sud) e nella contumacia di Do Bank S.p.A. (già Unicredit Credit Management Bank S.p.A., pure avente causa da Banco di Sicilia), respingeva l’impugnazione e confermava la de- cisione di primo grado. 4. Avverso tale sentenza CE BI proponeva ricorso per cassa- zione, fondato su tre motivi;
resisteva con controricorso Unicredit S.p.A. 5. Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, con- cludeva per l’inammissibilità del ricorso. 6. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo illustrare i motivi del ricorso, perché l’impugnazione è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta. 2. Il ricorso, difatti, è stato notificato il 7/3/2023, ma la sentenza impu- gnata era stata notificata – contrariamente all’opposta asserzione in ricorso – al difensore dell’odierno ricorrente in data 19/12/2022; è evidente, dun- que, il mancato rispetto del termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. 3. Sono destituite di fondamento le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, il quale sostiene che non sarebbe stata 3 data la prova della notificazione della sentenza d’appello, non essendo state osservate le disposizioni sull’obbligatorio deposito telematico dei file in for- mato “.eml” o “.msg”, i quali soltanto sono idonei a dimostrare l’avvenuta notifica, a differenza dei file in formato “.pdf”. 4. Prescindendo da ogni considerazione sulla predetta tesi, riguardo alla quale può solo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è sempre più incline a ravvisare – a tutto concedere – nella diversità del prescritto for- mato di un atto processuale telematico una nullità sanabile in caso di pie- nezza della garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, si osserva che col controricorso sono stati depositati i file della notificazione in formato digitale e che dagli stessi risulta inequivocabilmente dimostrata la notifica della sentenza d’appello in data 19/12/2022 e, di conseguenza, l’intempe- stività della sua impugnazione. 5. Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6. Va solo precisato che, in considerazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità, non possono dirsi sussistenti i presupposti per pronunciare, nell’interesse della legge, principi di diritto sulle questioni per le quali era stata disposta la trattazione in pubblica udienza, tra cui la qualificazione di nuovo documento della copia completa rispetto a quella incompleta già pro- dotta, ma pure la qualificazione del danno dall’illegittimità levata di prote- sto, per prospettata erroneità del computo di poste non dovute, quale ex- tracontrattuale. 7. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
4 condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,