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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., (termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. fissato al 03.10.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 1585/2022 RG, avente ad oggetto “retribuzione” e vertente
TRA
(p.iva indicata , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Angelo
RR e LU VI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in
Avellino alla via Tagliamento n. 237 (indirizzi pec indicati:
e ; Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Francesco Corbo ed Emanuele Napolillo, con gli stessi elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza Alfredo De Marsico n. 5 (indirizzi pec indicati: e;
Email_3 Email_4
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.05.2022, la società Parte_1 proponeva opposizione esecutiva preventiva avverso l'atto di precetto
[...]
1 notificatole in data 21.04.2022 ad istanza di , per il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 16.639,68, oltre accessori.
Il credito precettato traeva origine dalla diffida accertativa n. AV00000/2020-441 dell'1.09.2020, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) di Avellino e divenuta titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, con la quale erano stati accertati in favore del crediti patrimoniali per un totale di € 16.405,68, a CP_1 titolo di differenze retributive per maggior orario di lavoro, retribuzione di agosto
2019, competenze di fine rapporto e T.F.R.
A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il titolo esecutivo si sarebbe formato nei confronti di un diverso soggetto giuridico, la “ Controparte_2 Parte_2
; la mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, in
[...] violazione dell'art. 479 c.p.c.; l'inesistenza del credito, asserendo di aver corrisposto tutte le somme dovute, seppur in contanti, e contestando l'orario di lavoro accertato dall'I.T.L., affermando che il avesse osservato un orario ridotto (dalle 9:00 alle CP_1
12:00 e dalle 15:00 alle 17:00).
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione con declaratoria di nullità del precetto e di inesistenza del diritto di credito, rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via preliminare si insiste affinché l'adito Giudicante voglia accogliere l'istanza di sospensione formulata ricorrendo gravissimi motivi sostanziandosi nella certezza di dover porre in essere ulteriori atti giudiziari al fine di paralizzare le conseguenti procedure esecutive, e pertanto voglia sospendere l'atto di precetto opposto. a) in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto notificato all'attrice per l'inesistenza del precetto e titolo esecutivo, e la carenza di legittimazione dell'opponente ed in virtù delle causali sopra esposte, emettere una pronuncia di accertamento di inesistenza ed estinzione del diritto azionato dal convenuto. Ancora accertare e dichiarare la inesistenza del diritto vantato dal convenuto contenuto e descritto nell'atto di precetto opposto, con conseguente declaratoria di annullamento e di inefficacia dei medesimi atti di precetto e con ulteriore declaratoria di inesistenza ed inefficacia dei titoli esecutivi, con l'invalidazione degli atti esecutivi posti in essere. - ordinare a cura ed a spese del convenuto i necessari provvedimenti e misure ripristinatorie necessari a rimuovere
l'efficacia degli atti che abbiano leso i diritti o intaccato il patrimonio dell'attrice.
2 Condannare il convenuto a risarcire i danni all'opponente da quantificarsi in via equitativa. b) condannare il convenuto alla refusione in favore dell'opponente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio , contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, eccepiva l'infondatezza del preteso difetto di legittimazione passiva, trattandosi del medesimo soggetto giuridico che aveva solo mutato la propria forma societaria;
deduceva la ritualità della notifica del titolo esecutivo, avvenuta contestualmente al precetto;
ribadiva la fondatezza del proprio credito, come accertato dall'I.T.L., eccependo altresì l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'opponente in ordine ai presunti pagamenti in contanti, ai sensi degli artt. 2721 e
2726 c.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Avellino, in funzione di
G.d.L., a totale accoglimento della presente memoria di costituzione e risposta: In ordine all'istanza di sospensione - rigettare la richiesta di sospensione del precetto
e/o del titolo, in quanto inammissibile e/o infondata;
Nel merito - rigettare il ricorso di opposizione a precetto per dichiarata infondatezza di tutte le domande in esso contenute e dichiararlo nullo e/o inammissibile e/o improcedibile ed infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12 settembre 2022, rigettata l'istanza di sospensione ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale ammessa.
All'udienza di discussione, sostituita, su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del 17.06.2025), dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'esame delle note autorizzate e delle note scritte depositate nel termine assegnato a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e, pertanto, va rigettata.
4. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e, in particolare,
l'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, dovendosi la stessa qualificare come opposizione agli atti esecutivi, che ai sensi
3 dell'articolo 617 c.p.c., deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13212 del
26/06/2015, che espressamente qualifica come opposizione agli atti esecutivi il giudizio promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi del'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova”; nello stesso senso, cfr Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17308 del 31/08/2015, secondo cui “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza”).
Di conseguenza, l'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto va dichiarata inammissibile, essendo stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi in data 18.05.2022, oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica del precetto, pacificamente avvenuta in data 21.04.2022.
5. In secondo luogo, la società opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 c.p.c., contestando innanzi tutto il diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata sulla base della diffida accertativa, perché a suo formatasi nei confronti di altro soggetto giuridico ed eccependo, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Come documentato dall'opposto e non contestato dall'opponente, la società “
[...]
è il risultato della trasformazione della precedente “ Parte_1 [...]
. Parte_3
4 La continuità soggettiva è inequivocabilmente attestata dal mantenimento del medesimo numero di partita IVA ( come è dato riscontrare dalle visure P.IVA_1 camerali prodotte da parte opposta.
La trasformazione societaria non comporta l'estinzione di un soggetto e la nascita di uno nuovo, ma integra una mera modifica dell'atto costitutivo, con la conseguenza che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, del soggetto che ha effettuato la trasformazione.
Pertanto, la il corretto destinatario dell'intimazione ex Parte_1 art. 480 c.p.c..
Ciò in applicazione del principio di continuità sancito dall'art. 2498 c.c. e costantemente ribadito dalla giurisprudenza secondo la quale “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” (cfr. Ord. Cass. Civ., Sez. 5, N. 29119 del 19.10.2023).
La stessa sentenza ha precisato che, proprio in virtù di tale continuità, un avviso di accertamento per obbligazioni sorte prima della trasformazione deve essere correttamente notificato alla società nella sua nuova forma giuridica, in quanto soggetto subentrato in tutti i diritti e obblighi anteriori.
Pertanto, subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della Parte_1 precedente società in nome collettivo, inclusi i debiti di natura lavoristica accertati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in favore del ed è il soggetto CP_1 giuridicamente corretto a cui notificare l'atto di precetto e da cui pretendere l'adempimento dell'obbligazione sorta in capo alla società prima della sua trasformazione.
6. Passando all'ulteriore motivo di doglianza, sussumibile nel paradigma di cui all'art. 615 c.p.c., l'opponente ha contestato l'esistenza stessa del diritto di credito (an debeatur).
Occorre premettere che, in un giudizio di opposizione a precetto fondato su una diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il datore di lavoro opponente, sebbene attore in senso formale, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale.
5 La diffida accertativa, una volta divenuta esecutiva, costituisce un titolo esecutivo stragiudiziale che inverte l'onere della prova.
Spetta, pertanto, al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria accertata in sede amministrativa, superando la presunzione di legittimità derivante dall'atto ispettivo.
Nel caso di specie, l'opponente ha articolato la propria difesa su due argomenti principali: l'avvenuto pagamento delle somme e la non veridicità dell'orario di lavoro accertato.
7. Con riguardo al primo profilo, la società opponente ha sostenuto di aver corrisposto il TFR e la retribuzione di agosto 2019 mediante rimesse in contanti di € 400,00 mensili e, a fondamento dell'eccezione di pagamento, ha offerto prova testimoniale sul capitolo finalizzato a dimostrare la corresponsione diretta in contanti al lavoratore degli importi de quibus (capitolo articolato sub A, pagina 9 del ricorso introduttivo).
La prova per testimoni del pagamento di somme di denaro è soggetta a limiti di valore e, in ogni caso, la sua ammissibilità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in base alla qualità delle parti e alla natura del contratto.
In materia di rapporti di lavoro, dove la tracciabilità delle retribuzioni è imposta per legge (L. n. 205/2017), ammettere la prova testimoniale per pagamenti in contanti, peraltro genericamente dedotti senza specificazione di date e numero di rate, contrasterebbe con la normativa stessa e con la necessità di certezza nei rapporti giuridici.
Nella fattispecie all'attenzione, senza voler prescindere dagli assorbenti profili di inammissibilità della prova per testi articolata dalla parte opponente al fine di provare l'asserito pagamento in contanti del (il capo relativo a tale circostanza è oltremodo generico), tali da non superare il rigido vaglio di ammissibilità, tale prova è viziata da inammissibilità alla luce del disposto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. e del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di
6 predisporre una documentazione scritta” (Cass. civ. sez. II, sentenza n. 7940 del
20.04.2020, nonché Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5884 del 25.05.1993).
Nella specie, non è stata dedotta alcuna valida ragione in base alla quale, nonostante l'esigenza di prudenze e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Pertanto, non avendo la parte opponente spiegato in modo plausibile la ragione per cui, all'atto della consegna di somme non certo esigue, non si sia fatta rilasciare una quietanza scritta, come suggeriva una elementare regola di prudenza, gli allegati fatti estintivi, sub specie di avvenuto pagamento in contanti, appaiono sforniti di adeguato supporto probatorio, in quanto la società opponente, pur avendone l'onere ex art. 2697,
2° comma, cod. civ., non ha fornito la prova documentale del pagamento ovvero dell'estinzione del debito nei confronti del dipendente.
8. È stata invece ammessa la prova testimoniale sul contestato orario di lavoro.
La diffida accertativa ha quantificato le differenze retributive sulla base di un orario di lavoro di 53 ore settimanali.
L'opponente ha sostenuto, invece, un orario di 5 ore giornaliere (9-12 e 15-17), per sei giorni a settimana.
L'istruttoria orale ha fornito elementi dirimenti per la decisione.
In disparte gli interrogatori formali, rimasti privi di esito confessorio, i testimoni di parte opponente, (ex socio amministratore all'epoca dei fatti) e Parte_2 Tes_1
(dipendente), hanno confermato la versione datoriale circa un orario di lavoro
[...] ridotto.
Tuttavia, la testimonianza di , testimone di parte opposta ed ex collega Testimone_2 di lavoro del nel periodo gennaio-agosto 2019, è risultata più attendibile, CP_1 precisa e circostanziata.
Il ha dichiarato: “Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00 con Tes_2 una pausa pranzo di mezz'ora per poi riprendere a lavorare dalle 13:30 alle 17:30; il sabato, invece, l'orario lavorativo andava dalle 7:30 alle 13:30”.
Ha inoltre specificato le mansioni svolte da entrambi (confezionamento nel pomeriggio e consegne al mattino) e ha confermato che “in busta paga non era riportato l'orario di lavoro che osservavamo effettivamente, né nel mio caso né nel caso del sig. CP_1
Tanto so perché in una circostanza ci siamo confrontati e sulla busta paga del sig.
7 era indicato un orario differente (minore) da quello effettivamente CP_1 espletato”.
La deposizione del teste per la sua specificità e coerenza, nonché per la sua Tes_2 posizione di soggetto terzo che ha condiviso la medesima esperienza lavorativa, svolgendo le medesime mansioni, appare pienamente credibile e riscontra in modo puntuale sia le allegazioni dell'opposto sia le conclusioni cui era pervenuto l'Ispettorato del Lavoro.
Le dichiarazioni dei testi di parte opponente, al contrario, appaiono più generiche e provenienti da soggetti (un ex socio e una dipendente in servizio) potenzialmente portatori di un interesse, anche solo mediato, all'esito della lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le risultanze del verbale ispettivo, basate su dichiarazioni e accertamenti, fanno fede fino a prova contraria, e che è onere della parte opponente fornire elementi probatori idonei a confutarle.
Nel caso di specie, la società opponente non solo non ha fornito tale prova contraria, ma l'istruttoria ha addirittura rafforzato la validità dell'accertamento ispettivo attraverso una testimonianza attendibile.
La società opponente non ha, pertanto, assolto all'onere probatorio su di essa incombente di dimostrare l'infondatezza del credito accertato dall'I.T.L.
9. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, in quanto tutte le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla società Parte_1 sono risultate in parte inammissibili e in parte infondate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 21.04.2022, fondato sulla diffida accertativa n. AV00000/2020-441 del 01.09.2020;
2. condanna la società opponente, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € 2.695,00 (euroduemilaseicentonovantacinque/00) CP_1
8 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, in data 4 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., (termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. fissato al 03.10.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 1585/2022 RG, avente ad oggetto “retribuzione” e vertente
TRA
(p.iva indicata , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Angelo
RR e LU VI, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in
Avellino alla via Tagliamento n. 237 (indirizzi pec indicati:
e ; Email_1 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Francesco Corbo ed Emanuele Napolillo, con gli stessi elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza Alfredo De Marsico n. 5 (indirizzi pec indicati: e;
Email_3 Email_4
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.05.2022, la società Parte_1 proponeva opposizione esecutiva preventiva avverso l'atto di precetto
[...]
1 notificatole in data 21.04.2022 ad istanza di , per il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 16.639,68, oltre accessori.
Il credito precettato traeva origine dalla diffida accertativa n. AV00000/2020-441 dell'1.09.2020, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) di Avellino e divenuta titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, con la quale erano stati accertati in favore del crediti patrimoniali per un totale di € 16.405,68, a CP_1 titolo di differenze retributive per maggior orario di lavoro, retribuzione di agosto
2019, competenze di fine rapporto e T.F.R.
A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il titolo esecutivo si sarebbe formato nei confronti di un diverso soggetto giuridico, la “ Controparte_2 Parte_2
; la mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, in
[...] violazione dell'art. 479 c.p.c.; l'inesistenza del credito, asserendo di aver corrisposto tutte le somme dovute, seppur in contanti, e contestando l'orario di lavoro accertato dall'I.T.L., affermando che il avesse osservato un orario ridotto (dalle 9:00 alle CP_1
12:00 e dalle 15:00 alle 17:00).
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione con declaratoria di nullità del precetto e di inesistenza del diritto di credito, rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via preliminare si insiste affinché l'adito Giudicante voglia accogliere l'istanza di sospensione formulata ricorrendo gravissimi motivi sostanziandosi nella certezza di dover porre in essere ulteriori atti giudiziari al fine di paralizzare le conseguenti procedure esecutive, e pertanto voglia sospendere l'atto di precetto opposto. a) in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto notificato all'attrice per l'inesistenza del precetto e titolo esecutivo, e la carenza di legittimazione dell'opponente ed in virtù delle causali sopra esposte, emettere una pronuncia di accertamento di inesistenza ed estinzione del diritto azionato dal convenuto. Ancora accertare e dichiarare la inesistenza del diritto vantato dal convenuto contenuto e descritto nell'atto di precetto opposto, con conseguente declaratoria di annullamento e di inefficacia dei medesimi atti di precetto e con ulteriore declaratoria di inesistenza ed inefficacia dei titoli esecutivi, con l'invalidazione degli atti esecutivi posti in essere. - ordinare a cura ed a spese del convenuto i necessari provvedimenti e misure ripristinatorie necessari a rimuovere
l'efficacia degli atti che abbiano leso i diritti o intaccato il patrimonio dell'attrice.
2 Condannare il convenuto a risarcire i danni all'opponente da quantificarsi in via equitativa. b) condannare il convenuto alla refusione in favore dell'opponente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio , contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, eccepiva l'infondatezza del preteso difetto di legittimazione passiva, trattandosi del medesimo soggetto giuridico che aveva solo mutato la propria forma societaria;
deduceva la ritualità della notifica del titolo esecutivo, avvenuta contestualmente al precetto;
ribadiva la fondatezza del proprio credito, come accertato dall'I.T.L., eccependo altresì l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'opponente in ordine ai presunti pagamenti in contanti, ai sensi degli artt. 2721 e
2726 c.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Avellino, in funzione di
G.d.L., a totale accoglimento della presente memoria di costituzione e risposta: In ordine all'istanza di sospensione - rigettare la richiesta di sospensione del precetto
e/o del titolo, in quanto inammissibile e/o infondata;
Nel merito - rigettare il ricorso di opposizione a precetto per dichiarata infondatezza di tutte le domande in esso contenute e dichiararlo nullo e/o inammissibile e/o improcedibile ed infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12 settembre 2022, rigettata l'istanza di sospensione ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale ammessa.
All'udienza di discussione, sostituita, su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del 17.06.2025), dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'esame delle note autorizzate e delle note scritte depositate nel termine assegnato a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e, pertanto, va rigettata.
4. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e, in particolare,
l'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, dovendosi la stessa qualificare come opposizione agli atti esecutivi, che ai sensi
3 dell'articolo 617 c.p.c., deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13212 del
26/06/2015, che espressamente qualifica come opposizione agli atti esecutivi il giudizio promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi del'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova”; nello stesso senso, cfr Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17308 del 31/08/2015, secondo cui “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza”).
Di conseguenza, l'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto va dichiarata inammissibile, essendo stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi in data 18.05.2022, oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica del precetto, pacificamente avvenuta in data 21.04.2022.
5. In secondo luogo, la società opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 c.p.c., contestando innanzi tutto il diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata sulla base della diffida accertativa, perché a suo formatasi nei confronti di altro soggetto giuridico ed eccependo, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Come documentato dall'opposto e non contestato dall'opponente, la società “
[...]
è il risultato della trasformazione della precedente “ Parte_1 [...]
. Parte_3
4 La continuità soggettiva è inequivocabilmente attestata dal mantenimento del medesimo numero di partita IVA ( come è dato riscontrare dalle visure P.IVA_1 camerali prodotte da parte opposta.
La trasformazione societaria non comporta l'estinzione di un soggetto e la nascita di uno nuovo, ma integra una mera modifica dell'atto costitutivo, con la conseguenza che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, del soggetto che ha effettuato la trasformazione.
Pertanto, la il corretto destinatario dell'intimazione ex Parte_1 art. 480 c.p.c..
Ciò in applicazione del principio di continuità sancito dall'art. 2498 c.c. e costantemente ribadito dalla giurisprudenza secondo la quale “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” (cfr. Ord. Cass. Civ., Sez. 5, N. 29119 del 19.10.2023).
La stessa sentenza ha precisato che, proprio in virtù di tale continuità, un avviso di accertamento per obbligazioni sorte prima della trasformazione deve essere correttamente notificato alla società nella sua nuova forma giuridica, in quanto soggetto subentrato in tutti i diritti e obblighi anteriori.
Pertanto, subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della Parte_1 precedente società in nome collettivo, inclusi i debiti di natura lavoristica accertati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in favore del ed è il soggetto CP_1 giuridicamente corretto a cui notificare l'atto di precetto e da cui pretendere l'adempimento dell'obbligazione sorta in capo alla società prima della sua trasformazione.
6. Passando all'ulteriore motivo di doglianza, sussumibile nel paradigma di cui all'art. 615 c.p.c., l'opponente ha contestato l'esistenza stessa del diritto di credito (an debeatur).
Occorre premettere che, in un giudizio di opposizione a precetto fondato su una diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il datore di lavoro opponente, sebbene attore in senso formale, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale.
5 La diffida accertativa, una volta divenuta esecutiva, costituisce un titolo esecutivo stragiudiziale che inverte l'onere della prova.
Spetta, pertanto, al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria accertata in sede amministrativa, superando la presunzione di legittimità derivante dall'atto ispettivo.
Nel caso di specie, l'opponente ha articolato la propria difesa su due argomenti principali: l'avvenuto pagamento delle somme e la non veridicità dell'orario di lavoro accertato.
7. Con riguardo al primo profilo, la società opponente ha sostenuto di aver corrisposto il TFR e la retribuzione di agosto 2019 mediante rimesse in contanti di € 400,00 mensili e, a fondamento dell'eccezione di pagamento, ha offerto prova testimoniale sul capitolo finalizzato a dimostrare la corresponsione diretta in contanti al lavoratore degli importi de quibus (capitolo articolato sub A, pagina 9 del ricorso introduttivo).
La prova per testimoni del pagamento di somme di denaro è soggetta a limiti di valore e, in ogni caso, la sua ammissibilità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in base alla qualità delle parti e alla natura del contratto.
In materia di rapporti di lavoro, dove la tracciabilità delle retribuzioni è imposta per legge (L. n. 205/2017), ammettere la prova testimoniale per pagamenti in contanti, peraltro genericamente dedotti senza specificazione di date e numero di rate, contrasterebbe con la normativa stessa e con la necessità di certezza nei rapporti giuridici.
Nella fattispecie all'attenzione, senza voler prescindere dagli assorbenti profili di inammissibilità della prova per testi articolata dalla parte opponente al fine di provare l'asserito pagamento in contanti del (il capo relativo a tale circostanza è oltremodo generico), tali da non superare il rigido vaglio di ammissibilità, tale prova è viziata da inammissibilità alla luce del disposto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. e del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di
6 predisporre una documentazione scritta” (Cass. civ. sez. II, sentenza n. 7940 del
20.04.2020, nonché Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5884 del 25.05.1993).
Nella specie, non è stata dedotta alcuna valida ragione in base alla quale, nonostante l'esigenza di prudenze e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Pertanto, non avendo la parte opponente spiegato in modo plausibile la ragione per cui, all'atto della consegna di somme non certo esigue, non si sia fatta rilasciare una quietanza scritta, come suggeriva una elementare regola di prudenza, gli allegati fatti estintivi, sub specie di avvenuto pagamento in contanti, appaiono sforniti di adeguato supporto probatorio, in quanto la società opponente, pur avendone l'onere ex art. 2697,
2° comma, cod. civ., non ha fornito la prova documentale del pagamento ovvero dell'estinzione del debito nei confronti del dipendente.
8. È stata invece ammessa la prova testimoniale sul contestato orario di lavoro.
La diffida accertativa ha quantificato le differenze retributive sulla base di un orario di lavoro di 53 ore settimanali.
L'opponente ha sostenuto, invece, un orario di 5 ore giornaliere (9-12 e 15-17), per sei giorni a settimana.
L'istruttoria orale ha fornito elementi dirimenti per la decisione.
In disparte gli interrogatori formali, rimasti privi di esito confessorio, i testimoni di parte opponente, (ex socio amministratore all'epoca dei fatti) e Parte_2 Tes_1
(dipendente), hanno confermato la versione datoriale circa un orario di lavoro
[...] ridotto.
Tuttavia, la testimonianza di , testimone di parte opposta ed ex collega Testimone_2 di lavoro del nel periodo gennaio-agosto 2019, è risultata più attendibile, CP_1 precisa e circostanziata.
Il ha dichiarato: “Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00 con Tes_2 una pausa pranzo di mezz'ora per poi riprendere a lavorare dalle 13:30 alle 17:30; il sabato, invece, l'orario lavorativo andava dalle 7:30 alle 13:30”.
Ha inoltre specificato le mansioni svolte da entrambi (confezionamento nel pomeriggio e consegne al mattino) e ha confermato che “in busta paga non era riportato l'orario di lavoro che osservavamo effettivamente, né nel mio caso né nel caso del sig. CP_1
Tanto so perché in una circostanza ci siamo confrontati e sulla busta paga del sig.
7 era indicato un orario differente (minore) da quello effettivamente CP_1 espletato”.
La deposizione del teste per la sua specificità e coerenza, nonché per la sua Tes_2 posizione di soggetto terzo che ha condiviso la medesima esperienza lavorativa, svolgendo le medesime mansioni, appare pienamente credibile e riscontra in modo puntuale sia le allegazioni dell'opposto sia le conclusioni cui era pervenuto l'Ispettorato del Lavoro.
Le dichiarazioni dei testi di parte opponente, al contrario, appaiono più generiche e provenienti da soggetti (un ex socio e una dipendente in servizio) potenzialmente portatori di un interesse, anche solo mediato, all'esito della lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le risultanze del verbale ispettivo, basate su dichiarazioni e accertamenti, fanno fede fino a prova contraria, e che è onere della parte opponente fornire elementi probatori idonei a confutarle.
Nel caso di specie, la società opponente non solo non ha fornito tale prova contraria, ma l'istruttoria ha addirittura rafforzato la validità dell'accertamento ispettivo attraverso una testimonianza attendibile.
La società opponente non ha, pertanto, assolto all'onere probatorio su di essa incombente di dimostrare l'infondatezza del credito accertato dall'I.T.L.
9. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, in quanto tutte le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla società Parte_1 sono risultate in parte inammissibili e in parte infondate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 21.04.2022, fondato sulla diffida accertativa n. AV00000/2020-441 del 01.09.2020;
2. condanna la società opponente, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € 2.695,00 (euroduemilaseicentonovantacinque/00) CP_1
8 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, in data 4 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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