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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico Dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2182/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Parte_1
di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Giuseppe Castiglione presso il cui studio elettivamente domicilia in Forlì P.le della Vittoria n. 1
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Guido Addessi presso il cui studio elettivamente domicilia in Via XXIV Maggio n. 3 Fondi
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 823/2021, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Latina di ingiungere alla il pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro € 16.275,91oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture rimaste insolute, prodotta con allegato estratto autentico notarile.
Con d.i. 523/2021, emesso in data 14.03.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente proposta, eccepiva, Parte_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina, in favore del Tribunale di Forlì.
Nel merito, deduceva che la merce era venduta, all'odierna opponente, in conto vendita e che il corrispettivo dovuto all'opposta fosse da considerarsi inferiore a quello ingiunto, avendo l'opponente richiesto al creditore l'emissione di note di credito. Riconosceva, pertanto, il debito per un importo pari ad euro € 6.976,54 ritenendo non dovuta la restane parte.
Si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
deducendo preliminarmente la competenza Controparte_1
territoriale del Tribunale di Latina, ritenendo, nel merito, che la merce contestata dall'opponente fosse oggetto di un contratto di compravendita ortofrutticola con preventivo accordo tra le parti sul prezzo di vendita della merce. Precisava inoltre che l'importo ingiunto fosse da considerarsi provato in ragione del parziale riconoscimento del debito.
Prodotta documentazione, concessa l'esecuzione parziale del d.i. opposto sulla somma non contestata di euro 6.976,54, espletata la prova testimoniale, all'udienza del 5.11.2024 svoltasi la trattazione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
- 2 - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, l'art. 20 c.p.c. stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione, è facoltativamente competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
La giurisprudenza ha precisato che devono considerarsi, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., come da adempiere al domicilio del creditore le obbligazioni liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, condizione di liquidità che sussiste nel caso de quo, essendo l'importo determinato nelle fatture versate in atti. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n. 17989).
Orbene, essendo il creditore opposto sedente nel comune di Fondi sin dal momento dell'emissione e scadenza delle fatture in atti, deve ritenersi competente il Tribunale di Latina.
Nel merito, l'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In sede monitoria, parte opposta ha prodotto fatture autenticate a sostegno della domanda.
Orbene, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011).
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di
- 3 - convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. n. 1741/2010).
Orbene, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto dalla società opposta le merci indicate nelle fatture azionate.
Parte opposta, altresì, ha prodotto fatture e “partitario” da ricondursi, secondo la prospettazione del creditore, alla società opponente a seguito di consegna e ritiro merci dalla stessa effettuato presso i magazzini di controparte siti in Fondi, e l'opponente non ha disconosciuto tale documentazione o sollevato contestazioni in merito.
La ricezione della merce di cui alle fatture in atti è risultata provata all'esito dell'istruttoria testimoniale.
In particolare, il teste di parte opposta , escusso Testimone_1 all'udienza del 19.01.2023 ha dichiarato: “Sono dipendente della opposta dal
2002 con mansioni di addetto alle vendite. (…) la opposta forniva prodotti ortofrutticoli alla opponente. Quanto al prezzo preciso che era concordato tra il venditore ed i mediatore (…) i prezzi erano concordati di volta in volta mattina per mattina. Dipendeva dall'andamento del mercato e dalla qualità dei prodotti (…) io ero vicino al rivenditore e stavo vicino alla bilancia e segnavo la tipologia di merce ed il peso e poi passavo il foglietto ad un dipendente della cooperativa addetto alla vendita della merce. Il biglietto veniva trasmesso alla segreteria sempre presso lo stand del mercato di Fondi e prearata la fattura era consegnata al mediatore (…) caricavano la merce con mezzo proprio o a mezzo ditta di autotrasporti sempre a tanto incaricata dalla (…) Parte_1
veniva il mediatore che si qualificava per conto della preciso che Parte_1
era un mediatore professionale che aveva anche altri clienti. (…) ordini venivano effettuati di mattina in mattina tramite il mediatore. La merce era ritirata nella stessa mattinata.”
Concordanti risultano, altresì, le dichiarazioni del teste Tes_2
che riferiva: “Lavoro per la opposta dal 1984 con mansione di
[...]
- 4 - segretaria. è vero. La compravendita era a prezzo di mercato della giornata.
La vendita avviene all'interno del MOF (…) I prezzi vengono concordati con il venditore addetto della cooperativa. Il venditore era non Persona_1
Parte_ ricordo se fosse andato in pensione. Io sono in sede presso lo stand del
(…) A me arriva direttamente l'ordine con il prezzo ed il peso della merce per preparare le fatture. (…) Le fatture erano sempre contestuali, mai fatto fatture differite. (…) Veniva il loro camion e caricavamo i bancali di merce. Il trasporto è sempre a carico dell'acquirente. Io non vedo dall'ufficio il luogo di carico merce. Le fatture erano da me consegnate al mediatore o all'autista.”
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali è risultato provato che gli accordi tra le parti circa la qualità, quantità e prezzo della merce da scambiare erano conclusi di volta in volta presso i locali dell'opposta siti in
Fondi con contestuale consegna della merce ed emissione della fattura per la vendita effettuata.
È risultato provato che l'opposta vendeva la merce alla opponente all'interno del proprio magazzino ed era la stessa ditta acquirente Parte_1
che poi, provvedeva alla bancalizzazione dei prodotti acquistati, al ritiro
[...]
presso i magazzini della al carico ed al trasporto della stessa merce CP_1
a mezzo del proprio personale autorizzato, il tutto a seguito di accordo sul prezzo cui seguiva fatturazione.
Deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante su parte opposta, circa i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Per contro, parte opponente non ha assolto all'onere di provare l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato.
Invero, l'odierna opponente si è limitata a dedurre di essere debitrice di un importo minore rispetto a quello ingiunto, producendo, a tal fine, delle richieste di emissione di note di credito nei confronti dell'opposta, senza tuttavia, fornirne il riscontro o l'esito.
- 5 - L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Guido Addessi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
523/2021 emesso dal Tribunale di Latina, depositato in data 14.03.2021 che dichiara definitivamente esecutivo.
b) condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento le spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro
2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Guido Addessi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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