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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2935/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 03/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8429/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di
1 parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 30 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2025).
Ciò detto, l'opposizione non può trovare accoglimento perché, sebbene la documentazione prodotta dimostri una seria compromissione delle capacità del Pt_1
(sostanzialmente confermate dagli esami obiettivi descritti dalle relazioni di c.t.u.), entrambi gli ausiliari del giudice, in base alla loro competenza ed esperienza, hanno ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni anelate dal ricorrente (cfr. relazione della prima c.t.u., specializzata in medicina legale: “Alla luce della valutazione della documentazione sanitaria depositata agli atti e delle risultanze della visita peritale si ritiene che le minorazioni cui è affetto il signor non rendano ancora necessario Parte_1 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione non determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici e non configurando pertanto lo status di handicap in situazione di gravità. Stando dunque quanto sopra esposto, si ritiene che allo stato attuale il signor non presenti ancora i requisiti Parte_1 sanitari di legge per godere dell'indennità di accompagnamento né dello statu di handicap in situazione di gravità.”; nonché la relazione del secondo c.t.u., specialista in geriatria, prestando attenzione al fatto che quest'ultimo esaminava e rispondeva anche alle critiche del c.t.p. nominato dal specificatamente per la fase di opposizione: “L'indennità di Pt_1
accompagnamento viene concessa sostanzialmente per due motivazioni (L. 18/80 e successive modificazioni): 1) se sussiste incapacità a deambulare autonomamente. 2) se è presente incapacità ad accudire ai fabbisogni propri della vita quotidiana (intendendo con questi il nutrirsi, vestirsi e provvedere all'igiene personale). Per riconoscere lo status di Handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/92) vi deve essere “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, che abbia ridotto l'autonomia
2 personale, correlata all'età, in modo da necessitare un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” Posso concludere affermando che, alla luce di quanto sopra evidenziato, le suddette affezioni morbose del Sig. Parte_1 di anni 78, anche se rendono lenta la deambulazione e la vestizione, non siano, in atto, di entità tale da rendere il soggetto meritevole del riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e dello
“status” di portatore di Handicap in situazione di gravità. (…)Rispondo alle note critiche formulate dal Dott. , C.T.P. presente in corso di visita peritale, dell'istante Sig. Persona_1 [...]
Nella perizia ho dichiarato: deambulazione autonoma, passaggi posturali normali, accusa Parte_1
Cont parestesie alla coscia bilateralmente;
prescrizione da parte della di deambulatore e di carrozzina pieghevole per uso interno. Il periziato ha deambulato autonomamente (senza quindi deambulatore) ed è salito sulla bilancia da solo (con me e la moglie accanto per sua richiesta per motivo cautelare) risultando soggetto Obeso di II classe (B.M.I.:37.8). A parziale correzione da quanto scritto dal CTP non ho mai affermato che il perizato non sia, almeno parzialmente, capace alla vestizione ed alla deambulazione, bensì che “le affezioni morbose del periziato rendono lenta la deambulazione e la vestizione (non impossibili autonomamente)”), senza neppure considerare le conclusioni raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità).
Pertanto, nonostante il sicuro pregio delle osservazioni svolte dai due c.t.p. nominati dal ricorrente, questo giudice ritiene, da un lato, che non sussistano eccezionali motivi per nominare un terzo consulente d'ufficio e, dall'altro lato, inopportuno disattendere i due pareri resi dagli ausiliari nominati proprio per la loro competenza professionale.
In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che
[...]
non presenta i requisiti sanitari né per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2935/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 03/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8429/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di
1 parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 30 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2025).
Ciò detto, l'opposizione non può trovare accoglimento perché, sebbene la documentazione prodotta dimostri una seria compromissione delle capacità del Pt_1
(sostanzialmente confermate dagli esami obiettivi descritti dalle relazioni di c.t.u.), entrambi gli ausiliari del giudice, in base alla loro competenza ed esperienza, hanno ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni anelate dal ricorrente (cfr. relazione della prima c.t.u., specializzata in medicina legale: “Alla luce della valutazione della documentazione sanitaria depositata agli atti e delle risultanze della visita peritale si ritiene che le minorazioni cui è affetto il signor non rendano ancora necessario Parte_1 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione non determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici e non configurando pertanto lo status di handicap in situazione di gravità. Stando dunque quanto sopra esposto, si ritiene che allo stato attuale il signor non presenti ancora i requisiti Parte_1 sanitari di legge per godere dell'indennità di accompagnamento né dello statu di handicap in situazione di gravità.”; nonché la relazione del secondo c.t.u., specialista in geriatria, prestando attenzione al fatto che quest'ultimo esaminava e rispondeva anche alle critiche del c.t.p. nominato dal specificatamente per la fase di opposizione: “L'indennità di Pt_1
accompagnamento viene concessa sostanzialmente per due motivazioni (L. 18/80 e successive modificazioni): 1) se sussiste incapacità a deambulare autonomamente. 2) se è presente incapacità ad accudire ai fabbisogni propri della vita quotidiana (intendendo con questi il nutrirsi, vestirsi e provvedere all'igiene personale). Per riconoscere lo status di Handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/92) vi deve essere “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione od integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, che abbia ridotto l'autonomia
2 personale, correlata all'età, in modo da necessitare un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” Posso concludere affermando che, alla luce di quanto sopra evidenziato, le suddette affezioni morbose del Sig. Parte_1 di anni 78, anche se rendono lenta la deambulazione e la vestizione, non siano, in atto, di entità tale da rendere il soggetto meritevole del riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e dello
“status” di portatore di Handicap in situazione di gravità. (…)Rispondo alle note critiche formulate dal Dott. , C.T.P. presente in corso di visita peritale, dell'istante Sig. Persona_1 [...]
Nella perizia ho dichiarato: deambulazione autonoma, passaggi posturali normali, accusa Parte_1
Cont parestesie alla coscia bilateralmente;
prescrizione da parte della di deambulatore e di carrozzina pieghevole per uso interno. Il periziato ha deambulato autonomamente (senza quindi deambulatore) ed è salito sulla bilancia da solo (con me e la moglie accanto per sua richiesta per motivo cautelare) risultando soggetto Obeso di II classe (B.M.I.:37.8). A parziale correzione da quanto scritto dal CTP non ho mai affermato che il perizato non sia, almeno parzialmente, capace alla vestizione ed alla deambulazione, bensì che “le affezioni morbose del periziato rendono lenta la deambulazione e la vestizione (non impossibili autonomamente)”), senza neppure considerare le conclusioni raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità).
Pertanto, nonostante il sicuro pregio delle osservazioni svolte dai due c.t.p. nominati dal ricorrente, questo giudice ritiene, da un lato, che non sussistano eccezionali motivi per nominare un terzo consulente d'ufficio e, dall'altro lato, inopportuno disattendere i due pareri resi dagli ausiliari nominati proprio per la loro competenza professionale.
In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che
[...]
non presenta i requisiti sanitari né per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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