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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.5350 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 alla Via Cosenza 153- C.F. rapp.to e difeso, in virtù di procura a CodiceFiscale_1 margine del ricorso, dall'avv. Valeria Russo (CF ), unitamente alla C.F._2 quale elettivamente domiciliato, in Castellammare di TA (Na), alla Via Schito, 121/F
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.9.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 05/07/2021, domanda n. 2108895200039 al Centro Medico Legale -sede di Castellamare di TA, al fine beneficiare del Trattamento di famiglia della pensione- Assegni Familiari- ai sensi del D.L. 69/88, convertito in L. 153/88, in quanto avente a proprio carico la figlia maggiorenne, inabile, nata a [...] Persona_1 TA (Na) il 04/02/1978, senza esito positivo. Tanto precisato, dedotta la illegittimità dell'operato dell' , adiva questo CP_1 Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Veniva disposta ctu medico legale. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. La domanda giudiziale ha ad oggetto: “Riconoscimento della concessione di Trattamento di Famiglia- assegni familiari per figlia maggiorenne inabile- ai sensi del DL 69/88, convertito in L. 153/88. Per godere degli assegni familiari per figlio maggiorenne inabile è necessario che quest'ultimo sia “soggetto che si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”
1 Il ctu dott. nella ipotesi in esame ha riconosciuto il suddetto stato di Persona_2 inabilità della figlia del ricorrente, a partire dalla domanda amministrativa del 05/7/2021. Il ctu nominato dal Tribunale ha così concluso: “SUSSISTONO i requisiti biologici per il diritto all'assegno al nucleo familiare (ANF), essendo la inabile al Persona_1 proficuo lavoro. Tale è la condizione dalla domanda amministrativa (05.07.2021). Pertanto, in ossequio alle risultanze peritali e tenuto conto delle conclusioni rassegnate in ricorso, il Tribunale accerta che figlia a carico del Persona_1 ricorrente, è inabile al proficuo lavoro, sin dalla domanda, con riconoscimento del Trattamento di Famiglia- Assegni Familiari- ai sensi dell'art. 2 comma 2 L. 153/88- nella misura massima prevista dalla legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo. Spese secondo soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, accerta che è inabile al proficuo lavoro sin Persona_1 dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore del ricorrente, CP_1 del trattamento di famiglia- Assegni Familiari- ai sensi dell'art. 2 comma 2 L. 153/88- nella misura massima prevista dalla legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1 1.312, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Si comunichi. Torre Annunziata, 15.12.2025 Il gdl dott.ssa Marianna Molinario
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