Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2101/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2101 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bigi (C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Verbania (VB), Piazza Pedroni,
8 come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis:
a) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 3 L. 01/12/1970, n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05/09/2015, trascritto nei
Ivrea (TO) il 07/03/1989, residente in [...] e Parte_2
(C.F. nata a [...] il [...], residente in
[...] C.F._2
Ornavasso (VB), Via Vittorio Veneto, 36;
b) ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Germagno (VB) di procedere all'annotazione della emananda Sentenza a margine dell'Atto di Matrimonio delle parti, mandando al Cancelliere di provvedere agli adempimenti di sua competenza.
c) DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
Per_ 1) I figli minori e vengono collocati presso l'abitazione del padre e affidati ad Per_2
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con ampia libertà, per periodi anche lunghi, previo accordo volta per volta con il padre con un preavviso di almeno giorni 3 (tre), compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dei minori.
3) Ciascun ricorrente si occuperà dell'integrale mantenimento (c.d. “spese ordinarie”) dei figli in occasione dei rispettivi periodi di collocazione di questi ultimi concordati presso ciascun coniuge secondo le modalità di cui al precedente punto 2).
4) Ciascun coniuge dovrà, invece, provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, purchè previamente concordate e documentate, in ragione del 50% ciascuno ed in particolare:
- mediche, dentistiche, ortodontiche ed oculistiche non coperte da SSN, documentate e concordate, salvo il caso di estrema urgenza;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci omeopatici;
- scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti, alloggio presso le sedi universitarie, ecc.);
- extrascolastiche: sportive e ricreative in genere e per attrezzature sportive, corsi di musica
e strumenti musicali, corsi di lingue, centro ricreativo estivo, baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavori e malattia dei figli, spesa per conseguimento patente di guida, acquisto mezzo di trasporto per i figli, ecc. 5) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio di passaporto con l'inserimento dei figli minori e/o documento equipollente”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 20/09/2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Germagno
(VB) in data 05/09/2015.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 5.9.2015 nel comune di
Germagno (VB) e si sono separati consensualmente in data 17.6.2020 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio di passaporto con l'inserimento dei figli minori e/o documento equipollente
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Germagno (VB) in data 05/09/2015, trascritto nei registri dello Parte_2
stato civile del medesimo Comune al n. 1, P. II, Serie A, anno 2015
Per_ affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, li colloca presso Per_2 l'abitazione del padre;
dà facoltà alla madre di vedere e tenere con sé i figli minori con ampia libertà, per periodi anche lunghi, previo accordo volta per volta con il padre con un preavviso di almeno giorni
3 (tre), compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dei minori;
pone a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto dei figli minori, ciascun genitore dovrà occuparsi dell'integrale mantenimento (c.d. “spese ordinarie”) dei figli in occasione dei rispettivi periodi di collocazione di questi ultimi concordati presso ciascun coniuge secondo le modalità di cui al precedente punto;
pone, a carico di ciascun coniuge, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, purchè previamente concordate e documentate, in ragione del 50% ciascuno ed in particolare:
- mediche, dentistiche, ortodontiche ed oculistiche non coperte da SSN, documentate e concordate, salvo il caso di estrema urgenza;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci omeopatici;
- scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti, alloggio presso le sedi universitarie, ecc.);
- extrascolastiche: sportive e ricreative in genere e per attrezzature sportive, corsi di musica e strumenti musicali, corsi di lingue, centro ricreativo estivo, baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavori e malattia dei figli, spesa per conseguimento patente di guida, acquisto mezzo di trasporto per i figli, ecc.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 13/01/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco